Guida sul tema della salute e della sicurezza per le Associazioni di volontariato

adempimenti obbligatori in materia di tutela della salute e sicurezza dei volontari.

In supporto allo Sportello Sicurezza di Belluno è stata redatta una semplice guida che vuole essere un percorso di analisi della propria Associazione per la verifica degli adempimenti obbligatori in materia di tutela della salute e sicurezza dei volontari.

Il percorso si sviluppa in 5 parti:

Organigramma e mansioni
Informazione, formazione e addestramento
Dispositivi di protezione individuale
Impianti, attrezzature, locali
Sorveglianza sanitaria

Per prima cosa è necessario definire nel dettaglio la composizione della propria associazione, analizzando i compiti dei propri volontari ma soprattutto verificando la presenza o meno di personale retribuito. Infatti, qualora l’associazione abbia un dipendente (senza distinguo di contratto e retribuzione), diventa a tutti gli effetti un’azienda a cui si deve applicare in toto il D.Lgs. 81/08. Per queste “associazioni-aziende”, la guida rimanda ad altra letteratura mentre specifica gli obblighi e le responsabilità per le associazioni composte da soli volontari.

In merito all’organigramma, è necessario identificare il direttivo ed il legale rappresentante che molte volte è il presidente dell’associazione; in questo modo si può individuare colui che verrà identificato come datore di lavoro ai sensi della normativa sulla sicurezza sul lavoro ovvero colui che ha le maggiori responsabilità nella gestione dell’associazione dal punto di vista della salute e sicurezza.

Per quanto concerne l’informazione, la formazione e l’addestramento si ricorda che il D.Lgs. 81/08 equipara i volontari ai lavoratori autonomi dando loro facoltà di

partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

È necessario però verificare anche tre punti fondamentali ovvero la presenza di leggi specifiche che regolamentano la formazione dei volontari (ad esempio per i volontari di protezione civile esistono leggi regionali), la presenza di convenzioni o accordi con strutture pubbliche o private (spesso le strutture richiedono specifica formazione sulla sicurezza ai volontari delle associazioni che svolgono determinati servizi) e la valutazione dei rischi (o individuazione dei pericoli, in modo da individuare situazioni ove la formazione e l’addestramento sono consigliati o necessari anche per legge).

Le norme di sicurezza ed igiene del lavoro attualmente in vigore in Italia, ed in particolar modo il D.Lgs. 81/2008, prevedono un’organizzazione della sicurezza che privilegi sempre le misure di prevenzione e protezione collettiva e l’eliminazione alla fonte di qualunque tipo di pericolo presente nell’ambiente di lavoro. Spesso ciò non è attuabile, o lo è solo in parte, e pertanto si ricorre all’utilizzo di un Dispositivo di Protezione Individuale. Il D.Lgs. 81/08 definisce degli obblighi specifici in merito, i cui destinatari non sono più soltanto i lavoratori subordinati o ad essi equiparati ma anche lavoratori autonomi, componenti l’impresa familiare, piccoli imprenditori, soci di società semplici agricole, lavoratori a domicilio e soprattutto VOLONTARI.

Per quanto riguarda gli impianti, le attrezzature ed i locali, si ritiene di sottolineare come siano vigenti e obbligatorie una serie di altre disposizioni (spesso di valenza generale e quindi applicabili, non solo per i lavoratori, ma anche per i volontari e più in generale per ogni cittadino) che definiscono i requisiti minimi di sicurezza necessari per un loro utilizzo. Pertanto, per quanto riguarda le associazioni di volontariato, i locali sede dell’associazione dovranno essere stabili e con certificato di agibilità, gli impianti dovranno essere a norma con la relativa manutenzione periodica e le attrezzature dovranno essere conforme alle direttive di prodotto.

Si segnala che quest’ultimo obbligo relativo alle attrezzature è specificatamente indicato dall’art. 21 del D.Lgs. 81/08.

Infine relativamente alla sorveglianza sanitaria, si ricorda che viene definita a livello normativo dal D.Lgs. 81/08 come

insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Per analogia (definito anche legislativamente), la sorveglianza sanitaria dei volontari è l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei volontari, in relazione agli scenari di rischio di protezione civile, ai compiti svolti dai volontari ed all’esposizione di quest’ultimi ai fattori di rischio previsti nel D.Lgs. 81/2008.

Come per la formazione, si ricorda che il D.Lgs. 81/08 dà al volontario la facoltà di

beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali

e per effettivamente definire se un volontario è correttamente sottoposto a sorveglianza sanitaria è necessario individuare la tipologia di associazione: per le associazioni di volontariato che svolgono principalmente attività di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e aiuto alle persone in difficoltà senza svolgere attività fisiche, la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria in quanto i rischi a cui sono esposti i volontari sono generalmente molto bassi. Per le associazioni di volontariato che svolgono attività di assistenza alle persone con svolgimento di attività fisica (ad esempio trasporto malati) oppure di organizzazione di eventi pubblici (come ad esempio le Proloco) è necessario svolgere un’attenta valutazione dei rischi ed individuare l’esposizione del volontario a tali rischi, al fine di verificare l’obbligo o meno della sorveglianza sanitaria (che in questo caso è comunque consigliata). Infine per le associazioni di volontari della protezione civile, volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai volontari dei Vigili del Fuoco le normative da seguire sono il DM del 13/04/2011 e DPCM del 12/01/2012, che definiscono come le organizzazioni di volontariato, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico debbano individuare i propri volontari che, nell’ambito dell’attività di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al D.Lgs. 81/2008 in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.

Fonte: Repertorio Salute/Csv Belluno

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