Guida alle regole antincendio
Nuovo regolamento antincendio (dpr 151/2011), SCIA antincendio, CPI, attività soggette a prevenzione incendi ed esempi pratici. La guida con tutto ciò che occorre sapere
La vecchia disciplina antincendio dettata dal dpr 37/1998 disponeva che tutte le attività soggette a visita e controllo da parte dei Vigili del Fuoco fossero trattate alla stessa maniera. Inoltre tutte dovevano ottenere il famoso Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per poter essere avviate.
Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi erano elencate in maniera puntuale nel dm 16 febbraio 1982.
Dal 2011 è entrato in vigore il nuovo regolamento di prevenzione incendi, emanato con il dpr 151/2011, che semplifica gli adempimenti e prevede procedure differenziate in funzione della complessità delle attività. Il nuovo regolamento, recependo quanto previsto dalla legge 122/2010 in materia di snellimento dell’attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi, operando una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.
In particolare, le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi vengono suddivise in 3 categorie (categoria A, B e C), individuate in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l’attività stessa.
Viene introdotto per la prima volta il principio di proporzionalità di derivazione comunitaria, secondo il quale si può valutare la legittimità di un atto che imponga un obbligo o una sanzione in relazione alla sua idoneità al raggiungimento degli scopi voluti.
Secondo le nuove regole:
nella categoria A ricadono le attività provviste di regola tecnica e con limitato livello di complessità (consistenza attività, affollamento, quantitativo materiali presente). Rientrano in tale categoria, ad esempio:alberghi tra 25 e 50 posti letto, autorimesse tra 300 m² e 1.000 m², impianti termici tra 116 kW e 350 kW, strutture sanitarie tra 25 e 50 posti
letto, ecc.
nella categoria B sono comprese:
attività della stessa tipologia della categoria A, ma con maggior livello di complessità
attività sprovviste di regola tecnica
rientrano in questa categoria, ad esempio: alberghi tra 50 e 100 posti letto, strutture sanitarie tra 50 e 100 posti letto, locali per la vendita tra i 600 e i 1.500 m² , aziende e uffici tra 500 e 800 persone, autorimesse tra 1.000 e 3.000 m²
nella categoria C ricadono le attività con elevato livello di complessità, indipendentemente dalla presenza di una regola tecnica. Rientrano in questa categoria, ade esempio: centrali termoelettriche, teatri e studi televisivi con più di 100 persone presenti, strutture sanitarie e alberghi con oltre 100 posti, aziende e uffici con oltre 800 persone presenti
Con le nuove regole le attività soggette ai controlli passano da 97 a 80.
Inoltre, a seconda della categoria di appartenenza, sono previsti adempimenti diversi.
Procedure in funzione della categoria
Le procedure cambiano in funzione della categoria in cui ricade l’attività. In tutti casi, l’attività può essere avviata solo dopo la presentazione della SCIA antincendio.
Attività di categoria A
Le attività di categoria A non devono richiedere l’esame del progetto ai Vigili del Fuoco, ma è sufficiente presentare la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), che costituisce già atto autorizzatovo ai fini antincendi.
Le attività ricadenti nella categoria A non richiedono l’esame del progetto (parere di conformità del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco). Non è necessario chiedere il parere preventivo prima di realizzare i lavori, né attendere il certificato di prevenzione incendi prima di dare inizio all’attività.
Una volta finiti i lavori, per iniziare l’attività basta presentare al SUAP (sportello unico delle attività produttive) la SCIA con allegato progetto.
Accertata la completezza dell’istanza, il Comando dei VVF o il SUAP rilasciano immediatamente la ricevuta e l’attività si intende autorizzata.
Tuttavia, entro i successivi 60 giorni, il Comando effettua controlli attraverso visite tecniche che possono essere eseguite a campione o in base a programmi settoriali per categoria di attività.
In caso di carenza dei requisiti, vieta la prosecuzione dell’attività.
Attività di categoria B
Per le attività della categoria B occorre chiedere al Comando il parere di conformità sul progetto.
Il Comando entro 30 giorni può chiedere documentazione integrativa e entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa si pronuncia sulla conformità.
A lavori ultimati, come per la categoria A, l’istanza per l’inizio dell’attività viene presentata tramite SCIA e quindi l’attività può iniziare subito.
Anche in questo caso sono previsti controlli a campione.
Attività di categoria C
Per le attività in categoria C è richiesto il parere di conformità dei VV.F. relativamente al progetto.
Il Comando entro 30 giorni può chiedere documentazione integrativa e entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa si pronuncia sulla conformità.
L’attività può iniziare subito dopo la presentazione della SCIA, tuttavia, i VV.F. procederanno in ogni caso al controllo dell’attività. Solo in caso di esito positivo del controllo, il Comando rilascerà il CPI (Certificato di prevenzione incendi).
La SCIA antincendio presentata ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011 non è da confondere con la SCIA edilizia! Per le attività di categoria B e C permane invece l’obbligo di richiedere la valutazione del progetto, ottenuta la quale il titolare dovrà procedere necessariamente alla presentazione della SCIA antincendio, che come detto costituisce atto autorizzativo ai fini antincendi. Per le sole attività di categoria C, a seguito di presentazione della SCIA antincendio, il Comando dei Vigili del Fuoco procederà sistematicamente ad effettuare i sopralluoghi di controllo.
SCIA antincendio e SCIA edilizia
La SCIA antincendio non deve essere confusa con la SCIA edilizia.
Ricordiamo brevemente che la SCIA edilizia rappresenta il titolo abilitativo necessario per iniziare un’attività edilizia: consente di eseguire i lavori, senza attendere l’esame della documentazione da parte del Comune. Ovviamente devono essere soddisfatte tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente, che vengono asseverate da un tecnico abilitato.
La SCIA antincendio, invece, rappresenta la richiesta formale che il titolare dell’attività inoltra al comando dei Vigili del Fuoco o al SUAP per poter iniziare l’attività soggetta a prevenzione incendi. La SCIA antincendio va presentata sempre, ossia ogni volta in cui viene avviata una nuova attività soggetta a prevenzione incendi oppure quando un’attività esistente viene modificata.
La SCIA antincendio deve essere presentata dopo l’ultimazione dei lavori e prima dell’inizio dell’attività, indipendentemente dalla categoria in cui rientra.
I contenuti dell’istanza di presentazione della SCIA Vigili del Fuoco sono contenuti nel dm 7 agosto 2012.
I documenti da allegare alla SCIA antincendio, in caso di non aggravio, sono:
asseverazione SCIA firma del tecnico abilitato che attesta la conformità delle opere realizzate alla normativa antincendio. Nei casi di attività di categorie B e C, deve attestare anche la conformità al progetto presentato e approvato copia della ricevuta di approvazione del progetto antincendio
dichiarazione SCIA di non aggravio a firma del tecnico abilitato
certificazioni SCIA di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi a firma del professionista antincendio
dichiarazioni di rispondenza dei prodotti dei prodotti impiegati alle prestazioni di sicurezza antincendio richieste, a firma del professionista antincendio
dichiarazione di conformità al dm 37/2008 di tutti gli impianti realizzati ricadenti nel decreto, rilasciata dall’impresa installatrice
dichiarazione di conformità di tutti gli impianti realizzati non ricadenti nel DM 37 2008, rilasciata dall’impresa installatrice e utilizzando il Mod. PIN 2.4-2012: DICH-IMP
dichiarazione di rispondenza di tutti gli impianti realizzati non ricadenti nel DM 37 2008 oppure realizzati senza progetto, rilasciata dal Professionista Antincendio e utilizzando il Mod. PIN 2.5-2012: CERT-IMP
attestazione di versamento SCIA
All’atto della presentazione della SCIA, il comando dei VV.F. effettua una verifica formale dei documenti presentati.
In caso di esito positivo del controllo viene rilasciata ricevuta scia che costituisce titolo autorizzativo all’esercizio dell’attività. Dalla data di presentazione decorrono i 60 gg entro cui il comando può effettuare una visita (a campione per le attività rientranti nella categoria A e B).
Semplificazioni e agevolazioni introdotte
Il nuovo regolamento introduce anche altre semplificazioni: per quanto riguarda i rinnovi, alla scadenza del CPI, che ora è fissata in 5 anni o 10 anni in alcuni casi, non è più necessario richiederne il rinnovo, ma esso è sostituito dall’Attestazuione di rinnovo periodico di conformità, reso sotto forma di autodichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio.
Inoltre, tra le altre semplificazioni, si segnala la possibilità di richiedere il cosiddetto NOF (nulla osta di fattibilità), che costituisce un esame preliminare per progetti complessi, prima di richiedere la valutazione del progetto vero e proprio. E’ anche possibile richiedere verifiche in corso d’opera, ovvero sopralluoghi da parte dei Vigili del Fuoco durante la fase dei lavori per avere un parere tecnico su quanto già realizzato e prima della presentazione della SCIA.
DM 7 agosto 2012
Il 7 agosto 2012 in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 7, del dpr 151/2011 stabilisce le modalità di presentazione delle istanze e la documentazione tecnica da presentare.
La differenza rispetto al dm 4 maggio 1998 è la necessità di presentare l’asseverazione a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell‘attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell’Allegato II. Tali dichiarazioni sono atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell’arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.
Inoltre, vengono cambiate le previsioni del dm 4 maggio 1998, circa la domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI e la conseguente DIA.
Le nuove norme stabiliscono che:
i sopralluoghi per le attività ricadenti nelle categorie A e B avvengono a campione
le attività ricadenti nella categoria C sono sempre oggetto di sopralluogo entro 60 gg dalla presentazione della SCIA.
Il decreto prevede inoltre la descrizione della modalità di presentazione delle domande per:
istanza di nulla osta di fattibilità, che deve prevedere l’indicazione degli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell’istanza
istanza di verifiche in corso d’opera, contenente l’indicazione degli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell’istanza di verifica in corso d’opera e, per le attività ricadenti nelle categorie B e C, i riferimenti dell’approvazione dei progetti da parte del Comando
voltura con cui chi subentra indicherà semplicemente la non variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto precedentemente segnalato al Comando
Nuova modulistica prevista dal dm 7 agosto 2012
Il dm prevede la seguente modulistica di prevenzione incendi:
VALUTAZIONE DEI PROGETTI
PIN 1-2012 Valutazione Progetto: Istanza di Valutazione del Progetto
PIN 2-2012 S.C.I.A.: Segnalazione Certificata di Inizio Attività
PIN 2.1-2012 Asseverazione: Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio
PIN 2.2-2012 – Cert. REI: Certificazione di resistenza al fuoco
PIN 2.3-2012 – Dich. Prod.: Dichiarazione inerente i prodotti
PIN 2.4-2012 – Dich. Imp.: Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto
PIN 2.5-2012 – Cert. Imp.: Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto
PIN 2.6-2012 Dichiarazione non aggravio rischio: Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio
PIN 2 gpl- 2012 S.C.I.A.: Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gpl
PIN 2.1-gpl-2012 Attestazione: Attestazione per depositi di gpl
PIN 2.7-gpl-2012-dichiarazione di installazione: Dichiarazione di installazione per depositi di gpl
Dichiarazione di rispondenza (DM 37/2008)
NULLA OSTA DI FATTIBILITA’
PIN 5-2012 Richiesta N.O.F.: Istanza di nulla osta di fattibilità
VERIFICA IN CORSO D’OPERA
PIN 6-2012 Richiesta Verifica in corso d’opera: Istanza di Verifica in corso d’opera.
VOLTURA
PIN 7-2012 Voltura: Istanza di Voltura.
Istanza di valutazione dei progetti
La domanda di parere di conformità sui progetti è sostituita dall’istanza di valutazione dei progetti da sottoporre al Comando per le sole attività di categoria B e C.
I documenti da presentare sono i medesimi ma vengono inoltre richieste informazioni generali sull’attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e le indicazioni del tipo di intervento in progetto.
Per le attività di categoria B e C l’istanza deve contenere:
generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante
specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell’istanza di valutazione del progetto
ubicazione prevista per la realizzazione delle opere
informazioni generali sull’attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento in progetto
All’istanza sono allegati:
documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall’Allegato I al Decreto
attestazione di versamento degli oneri
CPI e nuove regole
In definitiva, il CPI non viene più rilasciato non viene più rilasciato per le attività di categorie A e B. Per queste attività e su richiesta del titolare dell’attività, viene rilasciato una copia del verbale di visita tecnica.
Il CPI è rilasciato solo per le attività di categoria C.
Tecnico abilitato e progettista antincendio
Il Decreto del 7 agosto 2012, all’articolo 1 fornisce una precisa definizione di tecnico abilitato e professionista antincendio.
Il tecnico abilitato è un “professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze“. In parole povere è l’ingegnere, l’architetto, il geometra o perito iscritto al proprio albo professionale.
Il professionista antincendio è un “professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139“. In pratica è un professionista già iscritto al proprio albo professionale ma che ha superato gli esami previsti dal Decreto legislativo 139 del 2006 (ex legge 818/84). Questi corsi permettono forniscono al tecnico di apporre la propria firma su una serie di atti previsti dalla legislazione antincendio che il semplice ingegnere non può porre.
Nella pratica le due figure si distinguono dal fatto che il tecnico abilitato può produrre solo parte della documentazione da allegare alla SCIA, mentre le altre certificazioni a corredo della SCIA sono prodotte dal professionista antincendio.