Quando lo studente è un “lavoratore”
Gli obblighi e gli adempimenti a carico della scuola
Articolo 2 - Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) «lavoratore»:
il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
………esistono sostanzialmente due scuole di pensiero contrapposte.
La prima, di tipo interpretativo, tende a ridurre al minimo le situazioni in cui è necessario equiparare gli allievi a lavoratori, sostenendo che lo spirito della norma originale da cui discende tale indicazione (il DPR 547/55) vorrebbe assimilare gli allievi a lavoratori solo quando l’attività di laboratorio è più direttamente finalizzata all’addestramento
professionale e non tanto all’acquisizione di competenze generali, con prevalenza di obiettivi ludico-didattici. Questo porterebbe ad affermare che l’equiparazione ha senso solo ed esclusivamente per gli allievi degli istituti superiori ad indirizzo tecnico e professionale.
Fonte Asl Milano
LO STUDENTE E LA SCUOLA NEL DECRETO 81/2008 - C. Zanin
I CONCETTI DI INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE - P. Palmieri
LA TUTELA INAIL: LE PRESTAZIONI PER GLI STUDENTI E GLI ADEMPIMENTI A CARICO DELLE SCUOLE - A. Bechis