Gli agenti cancerogeni e mutageni

Sono più di 400 gli agenti potenzialmente cancerogeni per l’uomo identificati dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC). Esistono agenti cancerogeni/mutageni fisici, biologici e chimici; la presente area tematica è dedicata in maniera specifica agli agenti chimici ad esclusione del radon e dell’amianto per i quali si rimanda alle specifiche sezioni.

Gli agenti cancerogeni e mutageni sono in grado di provocare alterazioni genetiche e neoplasie nei soggetti esposti. Il tema dell’epidemiologia dell’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni in ambito professionale e delle neoplasie correlate è complesso per diverse ragioni, fra le quali il lungo periodo di latenza tra esposizione ed insorgenza dei sintomi patologici, la multifattorialità nell’eziopatogenesi tumorale che non consente di isolare facilmente il rischio esclusivamente professionale e la difficoltà nel redigere anamnesi accurate.

 

Sostanze o preparati cancerogeni e/o mutageni sono presenti in diversi settori: li si può trovare come materie prime (es. agricoltura, industria petrolchimica e farmaceutica, trattamenti galvanici, laboratori di ricerca), o come sottoprodotti derivati da alcune attività (es. saldatura degli acciai inox, asfaltatura stradale, produzione della gomma).

 

La più recente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) contiene prescrizioni specifiche e rigorose per la tutela dei lavoratori potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, considerata la loro pericolosità per la salute umana.
Queste, in sintesi, le principali informazioni disponibili all’interno dell’area:

cosa si intende per agenti cancerogeni e mutageni
quali sono gli agenti chimici classificati come cancerogeni e mutageni, come identificarli
come effettuare la valutazione del rischio da esposizione a tali agenti
come tutelare la salute dei lavoratori esposti
quali sono gli ambienti di lavoro maggiormente a rischio, con particolare riferimento alla manipolazione di chemioterapici e antiblastici.

Definizione

Si definiscono cancerogeni gli agenti chimici che, per inalazione, ingestione o contatto, possono provocare neoplasie.
Si definiscono mutageni gli agenti chimici che, per inalazione, ingestione o contatto, possono provocare alterazioni genetiche.

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. definisce le sostanze in questione nell’art. 234:



a) Agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 e 2 stabiliti ai sensi del DLgs 52/1997 e successive modificazioni
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi di classificazione nelle categorie cancerogene 1 e 2 stabiliti in base ai D.Lgs. 52/1997 e 65/2003 e successive modificazioni
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato XLII nonché una sostanza o un preparato emessi durante un processo previsto dall’allegato XLII.


b) Agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie mutagene 1 e 2 stabiliti ai sensi del D.Lgs. 52/1997 e successive modificazioni
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi di classificazione nelle categorie mutagene 1 e 2 stabiliti in base ai D.Lgs. 52/1997 e 65/2003 e successive modificazioni.

Classificazione

Esistono diverse classificazioni delle sostanze cancerogene e mutagene, formulate da Enti che, a livello internazionale, si occupano di identificare e classificare i rischi di cancerogenicità. Di seguito si riportano i principali:
•Commissione dell’Unione Europea (UE)
•International Agency for Research on Cancer (IARC), che pubblica le “Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans”
•US National Toxicology Program (NTP), che pubblica con cadenza biennale il “Report on Carcinogens”
•American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) che pubblica in particolare i limiti di soglia (TLV= threshold limit value) per le sostanze tossiche tra cui anche i cancerogeni
•US Environmental Protection Agency (EPA), che sviluppa valutazioni del rischio cancerogeno e mutageno a livello nazionale
•Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale (CCTN), che individua periodicamente delle sostanze che, pur non classificate come cancerogene e/o mutagene dall’Unione Europea, rispondono a tali criteri classificativi e fornisce, a richiesta, consulenza ai Ministeri del Lavoro e della Salute, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.

Il sistema di classificazione recepito dalla normativa nazionale è quello dell’Unione Europea (Direttiva 93/21/CE) che classifica le sostanze cancerogene e quelle mutagene in 3 categorie:





Sostanze cancerogene

Categoria 1 Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo
Categoria 2 Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l'uomo
Categoria 3 Sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni





Sostanze mutagene

Categoria 1 Sostanze di cui si conoscono gli effetti mutageni sull'uomo
Categoria 2 Sostanze che dovrebbero considerarsi mutagene per l'uomo
Categoria 3 Sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti mutageni



Tale classificazione è in corso di modifica a seguito dell’emanazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP), come di seguito riportato:





Sostanze cancerogene

Categoria 1A e 1B Sostanze cancerogene per l’uomo accertate o presunte
Categoria 2 Sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni per l'uomo





Sostanze mutagene

Categoria 1A e 1B Sostanze di cui è accertata la capacità di causare mutazioni ereditarie o da considerare come capaci di causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane
Categoria 2 Sostanze che destano preoccupazione per il fatto che potrebbero causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane



La classificazione di una sostanza o di un preparato è riportata nell’etichetta e nella scheda di sicurezza.

Normativa

La normativa in materia di protezione dei lavoratori da agenti cancerogeni e/o mutageni trova applicazione in tutti i luoghi di lavoro dove essi siano presenti, senza limitazione alcuna.



Questa sezione contiene una rassegna dei principali provvedimenti legislativi, nazionali e comunitari, che riguardano gli agenti cancerogeni e/o mutageni, sia in quanto tali, sia in quanto agenti chimici.





Legislazione nazionale

Legge 245/63 Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative
D.Lgs. 52/1997 Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose
D.Lgs.151/2001 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53
D.Lgs. 65/2003 Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi
D.M. 155/2007 (Ministero della Salute) Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni
D.Lgs. 81/2008 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
D.Lgs. 106/2009 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81





Legislazione comunitaria

Direttiva 67/548/CEE Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose
Direttiva 93/21/CEE 18° adeguamento al progresso tecnico della Direttiva 67/548/CEE
Direttiva 1999/45/CE Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi
Direttiva 2004/37/CE Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
Regolamento CE 1907/2006 Regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE
Regolamento CE 1272/2008 Regolamento relativo alla classificazione, all’etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006


Valutazione del rischio

La valutazione del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni spetta al datore di lavoro che deve prima applicare in ordine gerarchico e per quanto tecnicamente possibile, le seguenti misure (articolo 235 del D.Lgs. 81/2008):
•eliminare o sostituire l’agente cancerogeno o mutageno
•utilizzare un sistema chiuso
•ridurre il livello di esposizione dei lavoratori al più basso valore tecnicamente possibile e comunque non superiore al valore limite di esposizione (allegato XLIII del D. Lgs. 81/2008).



Quando si effettua la valutazione?
PRIMA dell’inizio dell’attività lavorativa, in occasione di MODIFICHE SIGNIFICATIVE nel ciclo produttivo e comunque OGNI 3 ANNI.


Come si effettua la valutazione?
Occorre considerare e stimare:
•le caratteristiche delle lavorazioni, loro durata e frequenza
•i quantitativi di agenti cancerogeni/mutageni prodotti o utilizzati e la loro concentrazione
•le diverse e possibili vie di assorbimento, compresa quella cutanea.

Per gli agenti cancerogeni e mutageni la valutazione del rischio DEVE essere molto attenta ed approfondita!

I risultati della valutazione del rischio devono essere riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).




Cosa si riporta nel DVR?


Nel DVR devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:
•elenco delle attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati
•quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti, utilizzati, o presenti come impurità o sottoprodotti
•numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti
•stima dell'esposizione dei suddetti lavoratori
•misure preventive e protettive applicate e tipo di dispositivi di protezione individuale utilizzati
•indagini svolte mirate alla possibile sostituzione degli agenti cancerogeni con indicazione delle sostanze e preparati eventualmente utilizzati come sostituti

Misure di tutela

Nel caso di utilizzo di agenti cancerogeni o mutageni nel luogo di lavoro il Datore di Lavoro deve intraprendere misure specifiche di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti.

Le misure, prescritte dagli artt. 235 ÷ 241 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., rientrano nei seguenti ambiti:
1.Sostituzione e riduzione
2.Valutazione del rischio
3.Misure tecniche, organizzative, procedurali
4.Misure igieniche
5.Informazione e formazione
6.Esposizione non prevedibile
7.Operazioni lavorative particolari.

Le misure si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti: sia quelle abituali (es. produzione, ricerca e sviluppo, commercio), sia quelle ausiliarie (es. pulizia, manutenzione, gestione delle emergenze).

Le misure si applicano a tutti:
•i lavoratori subordinati e parasubordinati
•gli artigiani titolari, i soci e i collaboratori familiari
•gli apprendisti
•gli studenti addetti ad esercitazioni pratiche
•i soggetti terzi (appaltatori, subappaltatori, visitatori).



In aggiunta alle misure di cui sopra è espressamente vietata la produzione, la lavorazione e l’impiego delle seguenti sostanze (Allegato XL del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.):

Ambienti di lavoro

Gli agenti cancerogeni e mutageni sono presenti, in molti ambiti lavorativi.

Uno studio europeo denominato CAREX (CARcinogen EXposure) ha stimato che, in Italia, i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni sono circa 4,2 milioni - rispetto al totale di 21,8 milioni di soggetti occupati. Nei Paesi industrializzati, circa il 4% di tutti i decessi per tumore è riconducibile ad un’esposizione professionale; in Italia, quindi, circa 6.400 decessi/anno per patologia tumorale sono attribuibili ad una patologia derivante dall’esposizione a cancerogeni presenti nell’attività lavorativa; tale percentuale è variabile a seconda del settore economico e della sede anatomica della neoplasia.



In quali ambienti di lavoro posso venire in contatto con agenti cancerogeni e mutageni?

Gli ambiti lavorativi per i quali il rischio di contrarre patologie neoplastiche è più elevato sono quelli in cui si verifica esposizione a polveri di legno o cuoio. Studi epidemiologici hanno, infatti, rilevato per falegnami, mobilieri e carpentieri un aumentato rischio per tumori delle cavità nasali e dei seni paranasali.

L’esposizione a benzene nell’industria petrolchimica ha invece evidenziato una maggiore incidenza di varie patologie di tipo leucemico negli addetti ai processi di produzione, trasporto e utilizzazione della sostanza soprattutto in caso di versamenti o perdite accidentali di vapori o interventi di manutenzione degli impianti. L’esposizione ai composti del cromo esavalente è stata associata ad un eccesso di rischio di insorgenza di neoplasie polmonari sia nelle attività di produzione di composti cromati che nei processi di saldatura, placcatura e verniciatura dei materiali metallici (trattamento e rivestimento dei metalli).



L’esposizione a idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ha evidenziato un aumento di rischio per cancro ai polmoni e della pelle. Gli IPA sono spesso utilizzati sotto forma di miscele complesse, e derivano principalmente da combustioni incomplete, possono quindi essere presenti in tutte le attività dove avvengono combustioni (fonderie, raffinerie, produzione di coke, di asfalto, industria della gomma, della carta, produzione di energia, ecc.).

Chemioterapici e antiblastici

I chemioterapici e antiblastici (CA) esplicano la loro funzione inibendo la crescita delle cellule tumorali, causando alterazioni nel loro DNA o interferendo durante la fase di divisione cellulare.
Tali sostanze non agiscono selettivamente sulle cellule tumorali ma su tutte le cellule in divisione e, pertanto, un certo grado di mutagenicità, cancerogenicità e/o teratogenicità è tipico di questa classe di farmaci.

I CA, come tutti i farmaci, non rientrano nell’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e pertanto non sono classificati come agenti chimici cancerogeni e/o mutageni.

Se utilizzati in assenza di procedure comportamentali di prevenzione, possono avere effetti gravi sull’organismo come ad esempio, azione irritante, vescicante o allergizzante sulle mucose e sull’epidermide, effetti sistemici a carico dell’apparato uditivo, fegato, pancreas, reni e sistema nervoso periferico e, in qualche caso, vere e proprie azioni mutagene e cancerogene.


La prevenzione individuale e collettiva si realizza principalmente tramite la centralizzazione organizzativa e strutturale che consiste nel concentrare in un’unica ed adeguata zona dell’ambiente di lavoro tutte le attività che coinvolgono i CA, dalla preparazione al trattamento e allo smaltimento. Fondamentale è inoltre l’uso di idonei sistemi di aspirazione, di cappe a flusso laminare verticale, dei dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, camici e occhiali) e di corrette procedure operative.

La valutazione dell’esposizione, la definizione di misure preventive e protettive, la redazione di protocolli e di procedure specifiche, la formazione del personale addetto, l’utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale, la predisposizione di accorgimenti tecnico organizzativi e progettuali diventano elementi indispensabili per l’uso in sicurezza di questa particolarissima categoria di farmaci.

Banche dati degli agenti cancerogeni e mutageni


Esistono diverse banche dati per gli agenti cancerogeni e mutageni; le due principali a livello nazionale sono:


1. Catalogo degli agenti cancerogeni e mutageni
È una particolare sezione della piattaforma SERICO (Sorveglianza Epidemiologica dei RIschi Cancerogeni Occupazionali), accessibile dal sito dell’ INAIL.
Contiene l’elenco delle sostanze cancerogene/mutagene, classificate nelle varie categorie di cancerogenicità e mutagenicità (nota, probabile e possibile) secondo l’UE, la IARC, l’EPA e l’ACGIH.

Per ogni sostanza selezionata, vengono visualizzati i seguenti dati:
•identificativi (CAS, indice, CE)
•categoria di cancerogenicità/mutagenicità UE
•frase di rischio associata
•numero dell’Adeguamento al Progresso Tecnico in cui viene riportata la classificazione della sostanza

La classificazione e le frasi di rischio non sono ancora aggiornate al Regolamento CLP.

I cataloghi degli agenti cancerogeni sono collegati tra loro, secondo il numero CAS di ogni sostanza; è perciò possibile ricercare un agente e visualizzare la corrispondenza tra tutte e 4 le classificazioni.


2. Banca dati degli agenti cancerogeni (BDC)
La Banca Dati Cancerogeni (BDC) è predisposta e aggiornata dal Reparto Valutazione del Pericolo di Sostanze Chimiche del Centro Nazionale Sostanze Chimiche dell’Istituto Superiore di Sanità.


La BDC non classifica i cancerogeni ma presenta, in forma sintetica e integrata, le classificazioni e le valutazioni di cancerogenicità ufficiali formulate da Enti competenti a livello nazionale e internazionale (IARC, UE, US EPA, NTP, CCTN).
Per ogni sostanza selezionata, vengono visualizzati i seguenti dati:
•identificativi (CAS, indice, CE)
•categoria di cancerogenicità/mutagenicità UE
•dettaglio delle classificazioni internazionali
•provvedimenti normativi.



La banca dati è aggiornata secondo il Regolamento REACH.


•La Banca Dati Cancerogeni



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