Gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro
Inail, Settore Ricerca - Dipartimento Processi Organizzativi - Servizio Prevenzione e Protezione - Formazione antincendio - Gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro (edizione aggiornata al maggio del 2013).
Fonte Inail
Come è noto, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. obbliga ogni datore di lavoro, in relazione
alla natura dell’attività dell’azienda di cui è responsabile, ad una valutazione circa la scelta:
1. delle attrezzature di lavoro,
2. delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
3. della sistemazione dei luoghi di lavoro,
con riguardo a tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
In base a tale analisi il datore di lavoro elabora un “documento” contenente:
• la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro;
• l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare;
• il programma delle misure da adottare ritenute più opportune per garantire nel tempo il
miglioramento della sicurezza.
Con il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 sono stati forniti i criteri per la valutazione dei rischi d’incendio nei
luoghi di lavoro e sono state indicate le misure di prevenzione incendi da adottare al fine di evitare che possa innescarsi
un incendio e di portare in salvo le persone esposte, nel caso in cui l’incendio si fosse comunque innescato.
Si evidenzia che le problematiche che devono essere affrontate, e risolte, al fine di ottenere un’idonea difesa
contro gli incendi nei luoghi di lavoro non progettati e costruiti con criteri antincendio sono spesso assai complesse,
ed in alcuni casi, come quando si ha a che fare con edifici storici sottoposti a vincoli architettonici ed
urbanistici, non sempre realizzabili.
In questi casi la strada da percorrere per raggiungere lo scopo non potrà che essere:
• tecnica, installano opportuni impianti, dispositivi e mezzi di lotta agli incendi, ovvero separando i luoghi di
lavoro a rischio specifico d’incendio da quelli adiacenti tramite idonee compartimentazioni;
• organizzativa, collocando i posti di lavoro delle persone presenti, il più vicino possibile alle vie e alle uscite,
ovvero limitando il numero di persone presenti contemporaneamente nei luoghi di lavoro.
Si riporta l’articolo 46 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:
Articolo 46 - Prevenzione incendi
1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale,
diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della
vita umana, d’incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente Decreto Legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire
gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti
la prevenzione incendi di cui al presente Decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
4. Fino all’adozione dei Decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio
e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al Decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998.
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