Crediti Formativi Professionali in modo informale autocertificando approfondimenti tecnici e normativi. Come dimostrare l’attività?

Formazione professionisti: come attestare gli apprendimenti informali

“Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale,   nel   migliore   interesse   dell'utente   e   della collettività,  e   per   conseguire   l'obiettivo   dello   sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e  costante  aggiornamento  della  propria  competenza  professionale”. A ricordare quanto sia importante per un professionista una costante e attenta formazione continua, misurata attraverso l’acquisizione di crediti formativi professionali (CFP), è il Decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012, n. 137 che contiene il regolamento relativo alla riforma degli ordinamenti professionali.

Al di là degli apprendimenti formali (ad esempio relativi a istruzione superiore e universitaria, corsi di master,...) e non formali (ad esempio la frequenza  di corsi di formazione, ...), in questa importante attività di formazione continua è possibile tener conto anche di quell’apprendimento informale che si realizza nell’esercizio di una professione anche attraverso continui approfondimenti e consultazione di libri, riviste, banche dati normative?


Poiché il legislatore rimanda ai singoli ordini dei professionisti la definizione delle modalità di aggiornamento e dei crediti formativi, per rispondere alla domanda dobbiamo fare riferimento ad alcuni regolamenti degli ordinamenti professionali...
 
Ad esempio si fa riferimento all’apprendimento informale nel Regolamento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri del 21 giugno 2013 per l’aggiornamento della competenza professionale degli iscritti agli albi degli ingegneri ex art. 7, comma 3, del D.P.R. 137/2012.
In questo caso tale apprendimento è definito come “un apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nell’esercizio della professione di Ingegnere nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano”.
L’ingegnere può dunque maturare e autocertificare crediti formativi per “attività informali di apprendimento”, ma tali attività  di approfondimento e aggiornamento dovranno essere dimostrabili.
 
Vediamo nel dettaglio due tipologie di crediti autocertificabili:
- gli approfondimenti tecnici che possono esser svolti, ad esempio, attraverso la consultazione di libri, di riviste, la lettura di articoli tecnici, l’attività di apprendimento di prodotti software e hardware tecnici connessi all’attività professionale svolta. Nel caso dell’aggiornamento professionale degli  Ingegneri  i CFP, i crediti formativi conseguibili vanno da 0,5 a 5 a seconda della tipologia di approfondimento svolto;
- gli aggiornamenti normativi che corrispondono all’analisi, alla lettura, all’approfondimento della produzione normativa, sempre connessa all’attività svolta. Nel caso dell’aggiornamento professionale degli  Ingegneri  i CFP conseguibili sono pari a 3 per ogni documento disaminato;
 

Alla luce delle nuove Linee guida predisposte dal Consiglio Nazionale Architetti PPC e a seguito dell’introduzione della piattaforma im@teria informiamo che è possibile registrare tramite istanza/autocertificazione su im@teria i crediti ottenuti per le seguenti attività:

1) Corsi abilitanti relativi a sicurezza (D.Lgs. 81/2008), procedure antincendio, acustica, RSPP- se si tratta di eventi ed attività tenute da organismi pubblici regionali, statali e non accreditate e NON organizzati dal Sistema Ordinistico. Non hanno valore al fine dell’accreditamento i corsi abilitanti e relativi aggiornamenti per i corsi in modalità e-learning. Le istruzioni per il riconoscimento dei crediti a questo link.

2) Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca e scuole di specializzazione, laurea specialistica conseguita da iscritti iunior e seconda laurea purché in materie affini alle aree tematiche relative alla formazione continua predisposte dal CNAPPC.

3) Eventi formativi:

- mostre in materie affini alle aree tematiche relative alla formazione continua predisposte dal CNAPPC; Le istruzioni per il riconoscimento dei crediti a questo link.

- monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale, pubblicazione di progetti derivanti da attività professionale e/o concorsuale su riviste a diffusione nazionale/internazionale e pubblicazioni ufficiali degli Ordini territoriali; Le istruzioni per il riconoscimento dei crediti a questo link.

- viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Federazioni di Ordini territoriali.


DOWNLOAD AUTOCERTIFICAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO INFORMALE


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Le attestazioni possono essere utilizzati per dimostrare che si è effettivamente svolta:


- un’attività di aggiornamento delle conoscenze professionali del Responsabile/Addetto Sicurezza e Coordinatore alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (Articolo 30 D.Lgs 81/2008, Norma OHSAS 18001, Linee guida UNI -INAIL)

- un’attività di aggiornamento della competenza professionale per gli ordini professionali che prevedono un autocertificazione della formazione Informale.

- un’attività di aggiornamento delle conoscenze normative e tecniche al fine del miglioramento nel tempo delle misure di prevenzione e protezione (Articolo 2, 15, 29 D.Lgs 81/2008)

- l’attività di informazione del lavoratore sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro (Articolo 36 D.Lgs 81/2008 )


L'attestazione consentirà all’azienda o al professionista di dimostrare l’avvenuta attività di aggiornamento delle conoscenze professionali o delle conoscenze normative e tecniche in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.


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