FAQ COMMENTATE PATENTE A CREDITI

Frequently Asked Questions commentati sulla patente a crediti in edilizia

Frequently Asked Questions Commentati Sulla Patente A Crediti In Edilizia

1) La circ. n. 4/2024 stabilisce la possibilità di trasmettere, in una prima fase, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente e che “la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data”. Fino a quando è possibile presentare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?

L’invio tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili. Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre – data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti – le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.
Analisi del Punto 1: Presentazione dell’Autocertificazione/Dichiarazione Sostitutiva per la Patente a Crediti
Chiarimento Normativo
La circolare n. 4/2024 introduce la possibilità di inviare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per la patente a crediti. Di seguito, le regole principali:
1. Validità della Dichiarazione:
o La dichiarazione inviata tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it ha efficacia fino al 31 ottobre 2024.
o Dopo questa data, sarà obbligatorio effettuare la richiesta della patente esclusivamente tramite il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
2. Soggetti Obbligati:
o Imprese e lavoratori autonomi già operanti nei cantieri temporanei o mobili al 1° ottobre 2024.
o Se non operano presso alcun cantiere alla data del 1° ottobre, non sono obbligati all’invio della PEC.
3. Alternative alla Dichiarazione:
o Se entro il 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi presentano direttamente la richiesta della patente tramite il portale, non è necessario inviare la dichiarazione tramite PEC.
4. Operatività dal 1° novembre 2024:
o Dal 1° novembre 2024, sarà consentito operare nei cantieri solo alle imprese e ai lavoratori autonomi che abbiano presentato la richiesta della patente tramite il portale.
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Implicazioni Pratiche
1. Entro il 31 ottobre 2024:
o Le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri devono:
 Inviare la dichiarazione tramite PEC, oppure
 Presentare la domanda della patente tramite il portale.
2. Dopo il 31 ottobre 2024:
o L’operatività in cantiere sarà consentita esclusivamente a chi ha presentato la richiesta della patente tramite il portale.
3. Esclusione dall’Obbligo:
o I soggetti che non operano in cantiere al 1° ottobre 2024 sono esentati dall’invio della dichiarazione.
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Conclusioni
L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per la patente a crediti è uno strumento temporaneo e opzionale, utilizzabile fino al 31 ottobre 2024. Dopo tale data, la richiesta della patente deve essere effettuata esclusivamente tramite il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con l’obbligo per tutti i soggetti operanti in cantiere di conformarsi a questa modalità a partire dal 1° novembre 2024.

2) La norma non indica la categoria di SOA di cui dev’essere in possesso l’azienda per essere esclusa dall’obbligo di possedere la patente a crediti. Si chiede di conoscere se la categoria della SOA resta irrilevante, avendo la norma precisato esclusivamente la classificazione.

Come indicato nella circolare 4/2024 dell’INL, il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.
Analisi del Punto 2: Categoria di SOA e Esclusione dall'Obbligo della Patente a Crediti
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Chiarimento Normativo
• La normativa prevede che le imprese in possesso di una certificazione SOA di classifica pari o superiore alla III siano escluse dall’obbligo di possedere la patente a crediti.
• Tuttavia, la norma non specifica la categoria SOA che l’azienda deve possedere, limitandosi a precisare esclusivamente il livello di classificazione.
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Rilevanza della Classificazione
1. Classifica SOA:
o La norma considera solo la classifica (pari o superiore alla III) come criterio discriminante per l’esclusione.
o Questo implica che, indipendentemente dalla categoria SOA, tutte le imprese con una classificazione sufficiente sono esentate dall’obbligo della patente a crediti.
2. Categoria SOA:
o Non viene indicato alcun vincolo relativo alla specifica categoria (es. OG1, OG3, ecc.).
o Questa omissione rende la categoria SOA irrilevante ai fini dell’esclusione dall’obbligo.
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Implicazioni Pratiche
1. Esenzione Automatica:
o Ogni azienda che possiede una SOA di classifica III o superiore è automaticamente esente dall’obbligo della patente a crediti, indipendentemente dalla categoria specifica.
2. Valutazione Unica:
o Il focus normativo è esclusivamente sulla classificazione, che garantisce la qualificazione dell’impresa per lavori di maggior valore o complessità.
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Conclusioni
La categoria della certificazione SOA è irrilevante ai fini dell’esclusione dall’obbligo di possedere la patente a crediti. L’unico requisito è che la certificazione sia di classifica pari o superiore alla III, senza ulteriori specifiche legate alla tipologia di lavori o alla categoria SOA posseduta. Questo approccio semplifica l’applicazione normativa, evitando discriminazioni tra diverse categorie di attività.

3) La norma indica al singolare sia il possesso del DVR sia la nomina del RSPP: per una azienda che abbia più unità operative e, quindi, potenzialmente più DVR e più RSPP, come deve interpretarsi la disposizione?

Il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.

Analisi del Punto 3: DVR e RSPP per Aziende con Più Unità Operative
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Chiarimento Normativo
• La norma richiede il possesso del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e la nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) come requisiti obbligatori per il rilascio della patente a crediti.
• Nel caso di aziende con più unità operative, la disposizione si interpreta in relazione all’intera azienda.
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Principi di Applicazione
1. Unicità dell’Azienda:
o Anche se l’azienda è suddivisa in più unità operative, i requisiti (DVR e RSPP) si applicano a tutte le unità produttive sotto la responsabilità della stessa impresa.
2. Responsabilità Diffusa:
o Tutti i datori di lavoro delle singole unità produttive devono:
 Aver redatto il DVR per ciascuna unità operativa.
 Aver nominato il RSPP responsabile per quella specifica unità.
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Implicazioni Pratiche
1. DVR per Ogni Unità Operativa:
o Ogni unità deve avere un DVR specifico, redatto in base ai rischi particolari di quella sede.
2. Nomina di RSPP:
o Ogni unità produttiva deve avere un RSPP designato, che può essere lo stesso per tutte le unità (centralizzato) o diverso per ciascuna (in base alla struttura aziendale).
3. Verifica Aziendale Complessiva:
o Per ottenere la patente a crediti, il possesso dei requisiti deve essere completo per l’intera azienda, includendo tutte le unità operative.
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Conclusioni
La disposizione normativa deve essere interpretata in modo da estendere l’obbligo del possesso del DVR e della nomina del RSPP a tutte le unità operative di un’azienda. Questo implica che ciascun datore di lavoro delle diverse unità produttive deve aver assolto a questi obblighi per garantire la conformità aziendale complessiva. La patente a crediti sarà rilasciata solo se tutti i requisiti sono soddisfatti per l’intera struttura aziendale.

4) Il nuovo obbligo formativo (ad es. per il datore di lavoro) sconta sia l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni, sia la scadenza del periodo entro il quale è obbligatorio iniziare ad applicare la nuova normativa. Occorrono, quindi, chiarimenti in merito all’oggetto della autocertificazione.

La dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.

Analisi del Punto 4: Obbligo Formativo e Oggetto della Autocertificazione
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Chiarimento Normativo
• L’obbligo formativo per soggetti come il datore di lavoro è soggetto a due condizioni:
1. Entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni, che stabilirà le specifiche delle nuove norme.
2. Scadenza del periodo transitorio entro il quale la normativa dovrà essere applicata.
• Fino all’adozione del nuovo accordo Stato-Regioni, la dichiarazione di autocertificazione deve riflettere esclusivamente gli obblighi già vigenti.
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Oggetto della Autocertificazione
1. Normativa Vigente al Momento della Presentazione:
o La dichiarazione deve riferirsi agli obblighi di formazione e altri adempimenti previsti dalle normative in vigore al momento della sua presentazione.
o Non è possibile includere obblighi derivanti dal nuovo accordo, poiché non ancora formalizzati e non applicabili.
2. Veridicità della Dichiarazione:
o Per essere valida, la dichiarazione deve:
 Riguardare esclusivamente adempimenti che sono già obbligatori e applicabili.
 Escludere ogni riferimento a requisiti non ancora definiti o entrati in vigore.
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Implicazioni Pratiche
1. Durante il Periodo Transitorio:
o Fino all’entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni, le imprese devono rispettare gli obblighi formativi previsti dalle norme attuali.
o La dichiarazione non deve includere riferimenti a obblighi futuri non ancora attuabili.
2. Conformità alla Nuova Normativa:
o Una volta emanato il nuovo accordo, gli obblighi formativi aggiornati diventeranno applicabili e dovranno essere inclusi nelle richieste di rilascio della patente a crediti.
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Conclusioni
L’autocertificazione deve essere basata sulla normativa vigente alla data della sua presentazione e non può includere obblighi derivanti da norme non ancora in vigore. Le imprese devono dichiarare esclusivamente il rispetto degli adempimenti attualmente obbligatori, aggiornando la propria conformità una volta adottato il nuovo accordo Stato-Regioni. Questo approccio garantisce la veridicità e la validità legale della dichiarazione.

5) Ho inviato l'autocertificazione via PEC per la patente a crediti. Volevo sapere se mi deve arrivare qualcosa o basta che presenti il modulo in cantiere? Poi dal primo di novembre devo fare richiesta di quella definitiva sul portale?

L’invio della PEC esenta dalla richiesta della patente tramite portale sino al 31 ottobre 2024 e tale invio non prevede il rilascio di una ricevuta, ferma restando l’ordinaria ricevuta di consegna e accettazione collegata all’invio di un messaggio di posta elettronica certificata, che costituisce prova dell’avvenuto invio della richiesta. Dal 1° novembre sarà possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale dell’INL. Dunque, se l’impresa o il lavoratore autonomo è attualmente operante in un cantiere temporaneo o mobile, entro il 31 ottobre dovrà rinnovare la richiesta tramite il portale INL, al fine di poter continuare ad operare senza soluzione di continuità. Difatti, a partire dal 1° novembre 2024 l’autocertificazione/autodichiarazione inviata via PEC non avrà più efficacia. In ogni caso, si raccomanda di non attendere il 31 ottobre ma di effettuare la richiesta di rilascio della patente il prima possibile.


Analisi del Punto 5: Invio della PEC per la Patente a Crediti e Obblighi Successivi
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Chiarimento Normativo
1. Validità dell'Autocertificazione inviato via PEC:
o L'invio della PEC esenta dalla richiesta della patente tramite il portale fino al 31 ottobre 2024.
o Non è previsto il rilascio di alcuna ricevuta specifica a seguito dell'invio, ma:
 La ricevuta di consegna e accettazione della PEC costituisce prova dell'avvenuto invio e può essere utilizzata come documentazione in cantiere.
2. Obblighi a partire dal 1° novembre 2024:
o A partire da questa data, sarà possibile operare in cantiere solo se la richiesta della patente a crediti è stata effettuata tramite il portale dell’INL.
o L’autocertificazione inviata tramite PEC non avrà più alcuna validità legale dopo il 31 ottobre 2024.
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Indicazioni Pratiche
1. Utilizzo dell'Autocertificazione in Cantiere:
o È sufficiente presentare il modulo dell’autocertificazione e conservare la ricevuta PEC per dimostrare la conformità sino al 31 ottobre 2024.
o Si raccomanda di portare con sé copia della PEC e della ricevuta in caso di controlli.
2. Richiesta della Patente tramite Portale:
o Entro il 31 ottobre 2024, l’impresa o il lavoratore autonomo deve effettuare la richiesta definitiva sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
o Si consiglia di non attendere l’ultimo momento per evitare interruzioni operative o problemi tecnici legati all’inoltro della domanda.
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Conclusioni
L'invio della PEC esenta temporaneamente dall’obbligo di utilizzare il portale fino al 31 ottobre 2024. Dopo tale data, la patente a crediti dovrà essere richiesta esclusivamente tramite il portale per continuare a operare nei cantieri. Nel frattempo, la ricevuta della PEC costituisce prova valida per eventuali controlli, ma è fondamentale completare il passaggio alla patente definitiva prima della scadenza.


6) Nella circ. n. 4/2024 viene precisato che l’accesso al portale avviene attraverso SPID personale o CIE. Nel caso di delega chi deve effettuare l’accesso? È necessario che si acceda con lo SPID personale del legale rappresentante della società?

Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, è possibile presentare la domanda di rilascio della patente anche per il tramite di un soggetto (qualsiasi soggetto) munito di apposita delega in forma scritta. Nel caso di delega, è possibile accedere con lo SPID o CIE del delegato.

Analisi del Punto 6: Accesso al Portale tramite SPID o CIE e Delega
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Chiarimento Normativo
1. Modalità di Accesso al Portale:
o La circolare n. 4/2024 stabilisce che l’accesso al portale per la richiesta della patente a crediti deve essere effettuato tramite:
 SPID personale (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
 CIE (Carta d’Identità Elettronica).
2. Accesso con Delega:
o In caso di delega, la domanda può essere presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante, purché:
 Il delegato sia munito di apposita delega scritta.
 Il delegato utilizzi il proprio SPID personale o CIE per accedere al portale.
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Implicazioni Pratiche
1. Delega e Responsabilità:
o Il delegato agisce in nome e per conto del legale rappresentante, ma:
 Deve disporre della documentazione necessaria (delega scritta e firmata).
 È responsabile della correttezza e completezza dei dati inseriti.
2. Uso dello SPID o CIE del Delegato:
o Non è necessario che l’accesso al portale sia effettuato direttamente con lo SPID personale del legale rappresentante.
o È sufficiente che il delegato utilizzi le proprie credenziali SPID o CIE.
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Conclusioni
In caso di delega, l’accesso al portale può essere effettuato utilizzando lo SPID personale o la CIE del delegato, senza necessità che il legale rappresentante acceda direttamente con le proprie credenziali. È però fondamentale che il delegato sia munito di una delega scritta valida, che conferisca l’autorità di agire per conto del rappresentante legale della società

7) L'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata tramite PEC prevede il rilascio in modo temporaneo della patente a crediti o il mero invio della PEC abilita all'entrata dei cantieri, senza il rilascio di alcun documento?

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC abilita di per sé ad operare nei cantieri e non prevede il rilascio di alcun documento. Entro il 1° novembre 2024, per operare nei cantieri, sarà invece necessario aver effettuato richiesta della patente tramite il portale INL. Si raccomanda pertanto di richiedere il prima possibile la patente tramite il portale INL senza attendere necessariamente la data ultima del 31 ottobre.

Analisi del Punto 7: Validità dell’Autocertificazione/Dichiarazione Sostitutiva Invio PEC
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Chiarimento Normativo
1. Effetto dell’Invio tramite PEC:
o L’invio dell’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva tramite PEC abilita l’impresa o il lavoratore autonomo a operare nei cantieri fino al 31 ottobre 2024.
o Non viene rilasciato alcun documento temporaneo o ulteriore attestazione in seguito all’invio della PEC.
2. Validità dell’Abilitazione:
o L’abilitazione tramite PEC è valida solo fino al 31 ottobre 2024.
o Dal 1° novembre 2024, sarà obbligatorio aver effettuato la richiesta della patente a crediti tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) per poter continuare a operare nei cantieri.
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Implicazioni Pratiche
1. Prova dell’Abilitazione:
o La ricevuta di consegna e accettazione della PEC costituisce la prova dell’invio e può essere utilizzata in caso di controlli nei cantieri.
o Non è previsto un documento separato o temporaneo che certifichi l’abilitazione.
2. Transizione al Portale:
o Per continuare a operare senza interruzioni a partire dal 1° novembre 2024, è necessario completare la procedura tramite il portale INL.
o Si consiglia di non attendere il termine ultimo del 31 ottobre 2024 per evitare possibili ritardi o problemi operativi.
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Conclusioni
L’invio dell’autocertificazione tramite PEC abilita automaticamente l’accesso ai cantieri fino al 31 ottobre 2024, senza il rilascio di un documento temporaneo. Dal 1° novembre 2024, sarà obbligatorio completare la richiesta della patente a crediti tramite il portale INL per poter continuare a operare. Si raccomanda di effettuare la richiesta sul portale il prima possibile per garantire la continuità operativa.

8) Dal 1° ottobre le imprese possono richiedere la patente a crediti sulla piattaforma dell'INL ma si tratta di un click day o la richiesta può essere effettuata entro il 31 ottobre 2024? Le aziende sono tenute ad inviare l'autocertificazione tramite PEC e poi a fare la richiesta sulla piattaforma o possono fare solo la richiesta sulla piattaforma?

Dal 1° ottobre è operativo il portale INL per richiedere la patente e la richiesta può essere fatta in qualunque momento. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva da trasmettere via PEC è un adempimento sostitutivo alla richiesta della patente ed ha validità sino al 31 ottobre 2024. Ciò vuol dire che, a partire dal 1° novembre, ogni impresa che opera in un cantiere temporaneo o mobile dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite portale INL poiché l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC non avrà più efficacia. Se una impresa in questo periodo non svolge alcun lavoro in cantiere non è tenuta ad avere la patente né ad inviare alcuna PEC, l’importante è che prima di iniziare i lavori abbia effettuato la richiesta della patente. Se quindi, ad esempio, l’impresa iniziasse i lavori il 15 novembre, entro il 14 novembre dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite il portale INL. In ogni caso, si raccomanda di effettuare tale adempimento in tempi congrui.

Analisi del Punto 8: Richiesta della Patente a Crediti e Modalità di Adempimento
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Chiarimento Normativo
1. Tempistiche per la Richiesta della Patente:
o Dal 1° ottobre 2024, il portale dell’INL è operativo per la richiesta della patente a crediti.
o Non si tratta di un click day: la richiesta può essere effettuata in qualsiasi momento fino al 31 ottobre 2024 per chi sta operando nei cantieri.
2. Autocertificazione tramite PEC:
o L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC è un’alternativa temporanea alla richiesta della patente sul portale.
o Ha validità fino al 31 ottobre 2024 e non è necessaria per chi invia direttamente la richiesta sul portale.
3. Dal 1° novembre 2024:
o L’autocertificazione/dichiarazione tramite PEC non sarà più valida.
o Tutte le imprese operanti nei cantieri temporanei o mobili dovranno aver completato la procedura sul portale INL.
4. Imprese che iniziano a lavorare dopo il 31 ottobre 2024:
o Non sono tenute né all’autocertificazione né alla richiesta immediata della patente.
o Devono effettuare la richiesta prima di iniziare i lavori.
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Esempi Pratici
1. Impresa che opera dal 1° ottobre al 31 ottobre 2024:
o Può scegliere di:
 Inviare l’autocertificazione tramite PEC per essere abilitata temporaneamente.
 Oppure fare direttamente la richiesta della patente tramite il portale INL.
2. Impresa che inizia i lavori il 15 novembre 2024:
o Non deve inviare la PEC.
o Deve completare la richiesta della patente entro il 14 novembre 2024.
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Implicazioni Pratiche
1. Flessibilità nella Scelta:
o Le imprese hanno la possibilità di scegliere tra:
 Invio dell’autocertificazione tramite PEC (valida fino al 31 ottobre 2024).
 Richiesta diretta della patente tramite il portale (opzione raccomandata).
2. Priorità alla Richiesta sul Portale:
o Per garantire la continuità operativa, si consiglia di utilizzare il portale INL il prima possibile, evitando ritardi.
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Conclusioni
La richiesta della patente a crediti non è soggetta a un click day e può essere effettuata in qualsiasi momento entro il 31 ottobre 2024 per chi sta già operando nei cantieri. L’autocertificazione tramite PEC è un’alternativa temporanea, ma non obbligatoria per chi fa direttamente la richiesta tramite il portale. Dal 1° novembre 2024, l’unica modalità valida sarà la richiesta della patente sul portale INL. Per chi inizia i lavori dopo il 31 ottobre, la richiesta deve essere effettuata prima dell’inizio delle attività.

9) Quale intermediario chiedo se, ad oggi, esiste uno specifico modulo di delega da far sottoscrivere alla clientela di studio interessata alla richiesta della patente a crediti.

La presentazione della domanda di rilascio della patente, accedendo al portale dell’INL, può essere effettuata per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, dovrà a sua volta dichiarare di essere in possesso della delega nonché delle dichiarazioni del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti per il rilascio della patente. Dunque, è sufficiente dotarsi di una delega scritta.


Analisi del Punto 9: Modulo di Delega per la Richiesta della Patente a Crediti
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Chiarimento Normativo
1. Presentazione della Domanda tramite Delegato:
o La domanda per il rilascio della patente a crediti può essere presentata da un soggetto delegato.
o È richiesto che il delegato sia munito di una delega in forma scritta.
2. Obblighi del Delegato:
o Accedendo alla piattaforma dell’INL, il delegato dovrà:
 Dichiarare di essere in possesso della delega scritta.
 Confermare di avere le dichiarazioni del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo, relative al possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente.
3. Modulo di Delega:
o La normativa non prevede un modulo specifico obbligatorio.
o Qualsiasi delega scritta che riporti:
 L'identità del delegante e del delegato.
 La finalità della delega (richiesta della patente a crediti).
 La firma del delegante.
o È ritenuta sufficiente.
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Implicazioni Pratiche
1. Studio Professionale:
o Gli intermediari che assistono le imprese nella richiesta della patente possono predisporre una delega personalizzata, purché contenga le informazioni necessarie a identificare delegante, delegato e finalità.
2. Validità della Delega:
o La delega scritta non richiede forme specifiche (es. notarizzazione), ma è fondamentale conservarla come prova in caso di controlli o contestazioni.
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Conclusioni
Ad oggi, non esiste un modulo specifico obbligatorio per la delega relativa alla richiesta della patente a crediti. È sufficiente predisporre una delega in forma scritta, completa di tutte le informazioni necessarie e sottoscritta dal delegante. Gli intermediari possono creare modelli personalizzati per i propri clienti, garantendo che siano conformi ai requisiti normativi.

10) Le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde (da parte di imprese non agricole), potature, piantumazioni ecc. sono soggette alla normativa sulla patente a crediti? Se oltre alle citate attività si effettuano lavori quali posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, si rientra nel regime della patente a crediti?

Sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. L’art. 89 in parola definisce cantiere temporaneo o mobile “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X”. Pertanto, laddove le imprese indicate in domanda si trovino ad operare all’interno di un cantiere che rientri nell’elenco di cui al citato Allegato X, esse saranno tenute al possesso della patente. Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente a crediti.

Analisi del Punto 10: Applicazione della Normativa sulla Patente a Crediti per Lavori Agrari, Forestali e di Costruzione
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Chiarimento Normativo
1. Ambito di Applicazione della Patente a Crediti:
o Sono soggetti alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili, definiti dall’art. 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.
o L’articolo specifica che rientrano nella definizione di cantiere temporaneo o mobile tutti i luoghi in cui si eseguono lavori di edilizia o di ingegneria civile, come indicato nell’Allegato X del decreto.
2. Attività Indicate nella Domanda:
o Lavori come sistemazione, manutenzione agraria e forestale, imboschimento, creazione e manutenzione di aree verdi, potature e piantumazioni:
 Non rientrano automaticamente tra i lavori elencati nell'Allegato X.
 Non richiedono la patente a crediti, a meno che si svolgano in un contesto definito come cantiere temporaneo o mobile.
o Attività quali posa in opera di un perimetro in cemento per un’aiuola, costruzione di muretti o recinzioni:
 Rientrano nell’elenco dell’Allegato X come lavori edili o di ingegneria civile.
 Richiedono quindi il possesso della patente a crediti.
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Implicazioni Pratiche
1. Distinzione tra Tipologie di Lavori:
o Lavori di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e del verde non richiedono la patente, salvo che si svolgano in contesti assimilabili a cantieri temporanei o mobili.
o Attività di edilizia o ingegneria civile, come la costruzione di muretti o recinzioni, richiedono la patente, poiché rientrano nei lavori definiti dall’Allegato X.
2. Valutazione del Contesto Operativo:
o Per determinare l’obbligo di patente, è necessario valutare se i lavori sono eseguiti all’interno di un cantiere temporaneo o mobile:
 Se sì, è obbligatorio il possesso della patente.
 Se no, l’obbligo non si applica.
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Conclusioni
Le imprese che effettuano lavori di manutenzione agraria, forestale e del verde non sono automaticamente soggette alla patente a crediti, a meno che operino in un cantiere temporaneo o mobile definito dall’art. 89 e dall’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008. Tuttavia, lavori come la posa di perimetri in cemento, la costruzione di muretti o recinzioni rientrano nei lavori edili o di ingegneria civile e richiedono il possesso della patente. L’obbligo dipende quindi dalla natura specifica dei lavori e dal contesto in cui vengono svolti.

11) I codici Ateco (74.90.99 e 72.20.00) configurano il lavoro di archeologo come intellettuale sebbene sia una figura operativa in cantiere, soprattutto in casi di rinvenimenti. Lo scavo archeologico è infatti classificato come lavoro ed è regolamentato dall’Allegato II.18 del D.Lgs. n. 36/2023. Si chiede pertanto se la loro attività possa essere considerata come “prestazioni di natura intellettuale” ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e quindi esonerata dal possesso della patente a crediti. Qualora, invece, vi sia l’obbligo della patente a crediti, dal momento che per ottenere la patente è necessaria l'iscrizione alla CCIA e dal momento che gli archeologi non hanno l'obbligo di iscrizione alla CCIA, come possono ottenere la patente a crediti per accedere al cantiere?

Nel premettere che i seguenti chiarimenti sostituiscono quelli già forniti, occorre evidenziare che gli archeologi “operano” fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente, come precisato con circ. n. 4/2024, devono essere dotati della patente. Ai fini della richiesta della patente occorre tuttavia tener conto che gli archeologi, in quanto liberi professionisti, non sono tenuti all’iscrizione alla Camera di commercio, nonché del fatto che la professione dell’archeologo è una professione non ordinistica riconosciuta dalla L. n. 4/2013, normata dalla L. n. 110/2014 e regolamentata dal D.M. n. 244/2019 che non prevede esplicitamente l'istituzione di un albo ma stabilisce la creazione di elenchi professionali gestiti dal Ministero della Cultura (MiC), ai quali peraltro non è obbligatoria l'iscrizione per poter esercitare la professione. Considerato che, per la richiesta della patente da parte di una impresa o lavoratore autonomo italiano, il campo “iscrizione alla CCIAA” è obbligatorio, per gli archeologi lavoratori autonomi tale dichiarazione va intesa come indicativa dei necessari requisiti professionali, come il possesso della partita IVA e l’iscrizione alla Gestione separata.

Analisi del Punto 11: Obbligo della Patente a Crediti per Archeologi e Modalità di Accesso
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Chiarimento Normativo
1. Obbligo della Patente a Crediti per Archeologi:
o Gli archeologi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 sono soggetti all’obbligo della patente a crediti.
o Questa attività non rientra tra le prestazioni di natura intellettuale ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, poiché comporta un coinvolgimento diretto e fisico nelle operazioni di cantiere, specialmente in caso di scavi e rinvenimenti.
2. Iscrizione alla CCIA e Status Professionale degli Archeologi:
o Gli archeologi, in quanto liberi professionisti, non sono obbligati a iscriversi alla Camera di Commercio (CCIAA).
o La loro professione è regolamentata da:
 L. n. 4/2013: Norme sulle professioni non ordinistiche.
 L. n. 110/2014: Riconoscimento della figura professionale.
 D.M. n. 244/2019: Gestione di elenchi professionali da parte del Ministero della Cultura (MiC), la cui iscrizione non è obbligatoria per esercitare la professione.
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Modalità di Richiesta della Patente per Archeologi
1. Sostituzione dell'Iscrizione alla CCIA:
o Nella domanda di rilascio della patente, il campo obbligatorio “iscrizione alla CCIAA” per gli archeologi deve essere interpretato come indicativo dei requisiti professionali.
o Gli archeologi possono indicare come requisiti professionali:
 Partita IVA.
 Iscrizione alla Gestione Separata (INPS), obbligatoria per i liberi professionisti.
2. Requisiti per la Patente:
o Gli archeologi devono dimostrare il possesso delle competenze professionali necessarie per l’esercizio della professione, anche in assenza di un albo obbligatorio.
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Implicazioni Pratiche
1. Obbligo della Patente per Archeologi in Cantiere:
o Tutti gli archeologi che lavorano fisicamente nei cantieri devono essere in possesso della patente, indipendentemente dalla natura non ordinistica della loro professione.
2. Flessibilità nei Requisiti:
o Il sistema di richiesta della patente tiene conto della particolarità della professione, consentendo l’inserimento di informazioni equivalenti all’iscrizione alla CCIA (partita IVA e Gestione Separata).
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Conclusioni
Gli archeologi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili sono obbligati a ottenere la patente a crediti, in quanto la loro attività è considerata operativa e non rientra tra le prestazioni di natura intellettuale. Non essendo iscritti alla CCIA, devono indicare requisiti professionali equivalenti, come la partita IVA e l’iscrizione alla Gestione Separata INPS, per completare la domanda della patente. Questo approccio riconosce le specificità della professione di archeologo e garantisce conformità normativa.

12) Il committente, nell’ambito degli appalti, è tenuto a richiedere il possesso della patente a crediti nell’elenco della documentazione trasmessa dagli appaltatori e subappaltatori?

Secondo quanto disciplinato dall’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell’attestazione di qualificazione SOA. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.

Analisi del Punto 12: Obbligo del Committente sulla Verifica della Patente a Crediti
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Chiarimento Normativo
1. Obbligo di Verifica per il Committente o il Responsabile dei Lavori:
o Ai sensi dell’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, il committente (o il responsabile dei lavori) ha il dovere di verificare:
 Il possesso della patente a crediti o del documento equivalente da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.
 Nel caso di subappalto, anche i subappaltatori devono essere sottoposti a questa verifica.
 Per le imprese non soggette alla patente (es. ai sensi del comma 15 dell’art. 27), è obbligatorio verificare l’attestazione di qualificazione SOA.
2. Documentazione Richiesta:
o La patente a crediti o documentazione equivalente deve essere inclusa nell’elenco dei documenti trasmessi dagli appaltatori e subappaltatori al committente o al responsabile dei lavori.
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Sanzioni per Inadempienza
• Ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, la mancata verifica del possesso dei titoli richiesti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria:
o Importo: da 711,92 a 2.562,91 euro.
• Questo obbligo è vincolante e la sua omissione espone il committente a responsabilità dirette.
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Implicazioni Pratiche
1. Ruolo del Committente o Responsabile dei Lavori:
o È responsabile di raccogliere e verificare la patente a crediti (o il documento equivalente) di tutte le imprese e lavoratori autonomi coinvolti, compresi i subappaltatori.
o La verifica deve avvenire prima dell’inizio dei lavori.
2. Documentazione da Richiedere:
o Copia della patente a crediti o del documento equivalente.
o Per le imprese non soggette alla patente, copia dell’attestazione SOA, se applicabile.
3. Tracciabilità e Archiviazione:
o Si raccomanda di conservare tutta la documentazione ricevuta per eventuali controlli da parte degli organi ispettivi.
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Conclusioni
Il committente o il responsabile dei lavori è obbligato a richiedere e verificare il possesso della patente a crediti o della documentazione equivalente per appaltatori e subappaltatori. L’omissione di questa verifica comporta sanzioni amministrative pecuniarie. La patente o il documento equivalente devono essere parte integrante della documentazione trasmessa prima dell’inizio dei lavori. Questo obbligo mira a garantire la sicurezza e la conformità normativa nei cantieri.

13) I Cantieri navali (di costruzione e manutenzione di imbarcazioni) sono soggetti alla normativa sulla patente a crediti?

Il cantiere navale è uno stabilimento dove si costruiscono, si riparano o si demoliscono navi. Inoltre, il D.Lgs. n. 272/1999 disciplina le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori “nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”. Pertanto, in generale i cantieri navali non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti

Analisi del Punto 13: Applicazione della Normativa sulla Patente a Crediti ai Cantieri Navali
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Chiarimento Normativo
1. Definizione e Disciplina Generale:
o I cantieri navali sono stabilimenti in cui si svolgono attività come:
 Costruzione, riparazione o demolizione di navi.
o La sicurezza nei cantieri navali è regolamentata principalmente dal D.Lgs. n. 272/1999, che disciplina la salute e la sicurezza dei lavoratori durante:
 Operazioni e servizi portuali.
 Manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale.
2. Esclusione Generale dalla Patente a Crediti:
o I cantieri navali non rientrano nella definizione di cantieri temporanei o mobili richiamata dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, salvo situazioni specifiche.
3. Eccezioni:
o Se all’interno di un cantiere navale si svolgono lavori classificati come edili o di ingegneria civile ai sensi dell’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 (es. costruzione o ristrutturazione di infrastrutture edili), allora:
 Le imprese o i lavoratori autonomi che effettuano tali lavori devono possedere la patente a crediti.
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Implicazioni Pratiche
1. Cantieri Navali Ordinari:
o Attività come la costruzione, riparazione e demolizione di navi non richiedono la patente a crediti, essendo regolamentate dal D.Lgs. n. 272/1999.
2. Lavori di Edilizia o Ingegneria Civile:
o In caso di interventi edili o infrastrutturali nei cantieri navali (es. costruzione di capannoni, infrastrutture di supporto), la normativa sulla patente a crediti si applica.
o Le imprese o i lavoratori autonomi coinvolti devono essere in possesso della patente.
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Conclusioni
I cantieri navali, in generale, non sono soggetti alla normativa sulla patente a crediti, poiché regolamentati dal D.Lgs. n. 272/1999. Tuttavia, qualora all’interno di un cantiere navale si svolgano lavori classificati come edili o di ingegneria civile ai sensi dell’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008, le imprese e i lavoratori autonomi coinvolti devono essere dotati della patente a crediti. Questa distinzione dipende dalla natura specifica dei lavori eseguiti.

14) Le aziende che operano nei cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet (fibra ottica) sono soggette alla normativa sulla patente a crediti?

L’art. 88, comma 2, lett. g-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’esclusione del Titolo IV “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ALLEGATO X”. Pertanto, in generale i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.

Analisi del Punto 14: Applicazione della Normativa sulla Patente a Crediti nei Cantieri di Impiantistica Telefonica
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Chiarimento Normativo
1. Esclusione Generale:
o L’art. 88, comma 2, lett. g-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 esclude dall’applicazione del Titolo IV i lavori relativi a:
 Impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, se non comportano lavori edili o di ingegneria civile elencati nell’Allegato X del decreto.
o In base a questa disposizione, i cantieri per la costruzione, manutenzione e installazione di linee telefoniche e internet (compresa la fibra ottica) non rientrano automaticamente nei cantieri soggetti alla patente a crediti.
2. Eccezioni:
o Lavori edili o di ingegneria civile svolti in cantieri di impiantistica telefonica:
 Se tali lavori rientrano nell’elenco dell’Allegato X (es. scavi per posa di cavi, costruzione di infrastrutture civili), le imprese e i lavoratori autonomi devono essere dotati della patente a crediti.
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Implicazioni Pratiche
1. Lavori Ordinari di Impiantistica Telefonica:
o Attività come la posa e manutenzione di cavi telefonici o di fibra ottica, senza interventi edili o infrastrutturali significativi, non richiedono la patente a crediti.
o Questi lavori sono esclusi dall’ambito del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.
2. Lavori con Componenti Edili o di Ingegneria Civile:
o Se i lavori includono interventi come scavi, costruzione di condotte o installazione di strutture fisiche permanenti, le attività rientrano nei lavori definiti dall’Allegato X.
o In tali casi, le imprese e i lavoratori autonomi devono possedere la patente a crediti.
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Conclusioni
Le aziende che operano nei cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione e installazione di linee telefoniche e internet non sono soggette alla normativa sulla patente a crediti, a meno che i lavori comprendano lavori edili o di ingegneria civile elencati nell’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008. L’obbligo dipende quindi dalla natura specifica delle attività svolte nel cantiere.

15) Il comma 1 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 esclude il possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture. Si chiede se le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro (es. benne, forche, pinze, etc.) rientri nel concetto di “mera fornitura”

Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura” in quanto l’uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti.

Analisi del Punto 15: Carico/Scarico di Materiali e Patente a Crediti
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Chiarimento Normativo
1. Esclusione per Mere Forniture:
o Ai sensi del comma 1 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture non sono obbligati a possedere la patente a crediti.
o L’attività di carico e scarico dei materiali rientra in questa definizione, anche se effettuata con l’ausilio di attrezzature di lavoro.
2. Uso di Attrezzature per il Carico/Scarico:
o Operazioni effettuate con attrezzature come:
 Benne, forche, pinze, ecc.
o L’uso di tali attrezzature è considerato strumentale al trasporto sicuro dei materiali e non modifica la natura di mera fornitura dell’attività.
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Implicazioni Pratiche
1. Esclusione dall’Obbligo della Patente:
o Le operazioni di carico/scarico con attrezzature non implicano un coinvolgimento operativo nel cantiere, ma sono funzionali alla consegna dei materiali.
o Di conseguenza, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano tali operazioni non sono tenuti a possedere la patente a crediti.
2. Distinzione da Attività Operative:
o Se l’impresa o il lavoratore autonomo svolge operazioni aggiuntive di natura operativa o edile (es. montaggio o installazione dei materiali), queste non rientrano più nella mera fornitura e potrebbero richiedere la patente.
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Conclusioni
Le operazioni di carico e scarico di materiali, anche se effettuate con attrezzature come benne, forche o pinze, rientrano nella definizione di “mera fornitura” e non richiedono il possesso della patente a crediti. L’uso di attrezzature è considerato parte integrante della consegna sicura dei materiali, senza modificare la natura della fornitura. L’obbligo della patente si applica solo se l’attività supera i confini della mera fornitura, entrando in ambiti operativi o edili.

16) Si chiede di chiarire se è tenuta al possesso della patente a crediti la società, anche consortile, di cui all’art. 31 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, laddove costituita da imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del predetto D.Lgs. n. 36/2023.

Le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal decreto legislativo n.36 del 2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.

Analisi del Punto 16: Obbligo della Patente a Crediti per Società Consortili
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Chiarimento Normativo
1. Società Consortili Qualificabili come Consorzi Stabili:
o Le società consortili con autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, rientrano tra i soggetti che devono possedere autonomamente la patente a crediti o un’attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III.
o In quanto soggetti autonomi, il loro obbligo è indipendente dalle qualificazioni possedute dalle imprese consorziate.
2. Società Consortili Qualificabili come Consorzi Ordinari:
o I consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non hanno autonoma personalità giuridica.
o Non sono tenuti al possesso della patente a crediti, ma si avvalgono delle qualificazioni (patente a crediti o attestazione SOA) delle imprese consorziate.
o Questo approccio è coerente con il D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina i consorzi ordinari.
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Implicazioni Pratiche
1. Consorzi Stabili:
o Devono possedere autonomamente:
 Patente a crediti, oppure
 Attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III.
o Non possono fare affidamento esclusivo sulle qualificazioni delle imprese consorziate.
2. Consorzi Ordinari:
o Possono operare avvalendosi delle qualificazioni (patente o SOA) delle imprese consorziate.
o Non sono soggetti a un obbligo autonomo di dotarsi della patente a crediti.
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Distinzione Essenziale
• La differenza principale tra consorzi stabili e consorzi ordinari è la personalità giuridica autonoma:
o Consorzi stabili: Obbligo autonomo.
o Consorzi ordinari: Si avvalgono delle qualificazioni delle consorziate.
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Conclusioni
Le società consortili qualificabili come consorzi stabili, essendo dotate di autonoma personalità giuridica, sono tenute al possesso della patente a crediti o di un’attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Invece, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, prive di personalità giuridica autonoma, possono avvalersi delle qualificazioni (patente o SOA) delle imprese consorziate, senza obbligo di dotarsi autonomamente della patente a crediti.

17) In merito alla compilazione della domanda per il rilascio della patente a crediti tramite portale INL, si chiede un chiarimento sulla differenza tra “esenzione giustificata” e “non obbligatorio”.

Come riportato nella circ. n. 4/2024 in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche il portale consente di indicare la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito. La “non obbligatorietà” dovrà essere indicata quando non si è soggetti al possesso di un determinato requisito; ad esempio, nel caso di un lavoratore autonomo per il quale non è prevista la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) o la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). L’“esenzione giustificata” va invece indicata nei casi in cui in linea teorica è previsto, in capo al richiedente, il possesso di un determinato requisito il quale tuttavia, per giustificate ragioni che attengono al caso concreto, non si possiede al momento della dichiarazione (ad es. non si è ancora materialmente in possesso del DURC ma è stata appena richiesta una rateazione contributiva e si è in attesa di acquisire il Documento). L’”esenzione giustificata” va inoltre indicata nei casi in cui non si è in possesso di un determinato requisito poiché il soggetto che richiede la patente ha attivato un contenzioso volto, direttamente o indirettamente, a metterne in discussione l’obbligatorietà nei suoi confronti.

Punti Chiave
1. Definizione di “Non Obbligatorietà”:
o Questa opzione si utilizza quando il richiedente non è soggetto al possesso di uno specifico requisito.
o Esempi pratici:
 Un lavoratore autonomo che non è tenuto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
 L'assenza dell’obbligo di designazione di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
o Implicazione pratica: Il requisito non si applica alla posizione o al contesto del richiedente.
2. Definizione di “Esenzione Giustificata”:
o Applicabile quando, in linea teorica, il requisito sarebbe previsto, ma il richiedente non lo possiede per ragioni giustificabili che derivano da situazioni specifiche o temporanee.
o Esempi pratici:
 Attesa del DURC: Il richiedente ha richiesto la rateazione contributiva e sta aspettando il documento.
 Contenziosi in corso: Il richiedente ha avviato un procedimento per contestare l’obbligatorietà del requisito stesso.
o Implicazione pratica: Il requisito non è presente, ma la giustificazione è documentabile e valida in un contesto temporaneo.
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Distinzione Operativa
• Non Obbligatorietà: Si tratta di un’esenzione strutturale e definitiva. Il requisito non è richiesto in base alla natura o alle caratteristiche del richiedente.
• Esenzione Giustificata: Riguarda un’esenzione temporanea o condizionata, con motivazioni specifiche che potrebbero essere superate in futuro.
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Casi Pratici e Applicazioni
• Lavoratore Autonomo:
o Non obbligatorio: Se il DVR non è richiesto per legge.
o Esenzione giustificata: Se il DURC è in attesa di rilascio.
• Imprese:
o Non obbligatorio: Quando un requisito non si applica alla tipologia dell’attività.
o Esenzione giustificata: Quando il requisito è contestato (es. in ambito legale).
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Conclusioni
Questa distinzione aiuta a semplificare la compilazione della domanda per la patente a crediti, fornendo maggiore flessibilità nei casi concreti e garantendo chiarezza sulla documentazione richiesta. “Non obbligatorietà” è una situazione normativa permanente, mentre “esenzione giustificata” risponde a condizioni temporanee o eccezionali che richiedono documentazione di supporto

18) Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione della patente a crediti, qualora una impresa affidataria – pur avendo i requisiti di impresa edile – agisca nel ruolo di General Contractor, affidando la totalità dell’esecuzione delle opere a terze imprese esecutrici, limitandosi quindi ad utilizzare il proprio personale dipendente “non tecnico” per lo svolgimento di attività professionale, per mezzo di ingegneri, architetti e geometri, anche direttamente in cantiere, è assoggettato all’obbligo di richiedere la patente a crediti?

Come chiarito dalla circ. n. 4/2024 “i soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.)”. Nel caso di impresa affidataria (affidataria-non esecutrice) con ruolo di General Contractor che coordina le imprese coinvolte nella realizzazione di un’opera, non è previsto il possesso della patente, in quanto tale impresa non opera “fisicamente” in cantiere e il personale utilizzato svolge in via esclusiva prestazioni di natura intellettuale.


Chiarimento Normativo
• La circolare n. 4/2024 stabilisce che la patente a crediti è obbligatoria per chi opera fisicamente nei cantieri, indipendentemente dalla qualificazione come impresa edile.
• Sono esclusi dall’obbligo i soggetti che svolgono mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (es. ingegneri, architetti, geometri).
Caso Specifico: General Contractor
• Un’impresa affidataria che:
o Agisce come General Contractor;
o Non esegue fisicamente i lavori ma li affida interamente a terzi;
o Utilizza il proprio personale dipendente esclusivamente per prestazioni intellettuali (ingegneri, architetti, geometri, anche in cantiere);
• Non è soggetta all’obbligo di patente a crediti, in quanto non opera direttamente nei cantieri.
Implicazione Operativa
Questa esclusione consente ai General Contractor di concentrare il loro ruolo sul coordinamento e sulla gestione del progetto, escludendoli dagli obblighi legati all’operatività fisica.
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19) La circolare INL prevede che i soggetti tenuti al possesso della patente non siano necessariamente qualificabili come imprese edili ma sia sufficiente operare fisicamente nei cantieri: quindi, ad esempio, idraulici o vetrai o fornitori di porte/finestre che intervengono in un cantiere per il montaggio dei sanitari o degli infissi interni/esterni sono considerabili soggetti tenuti al possesso della patente a punti?

Le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 sono soggette alla patente a crediti. Pertanto, il montaggio di sanitari o infissi interni/esterni rientra tra le attività per le quali si opera “fisicamente” nei cantieri e, dunque, per le quali si è tenuti al possesso della patente a crediti.

Chiarimento Normativo
La circolare INL stabilisce che l’obbligo della patente a crediti non è limitato alle sole imprese edili, ma si estende a tutte le figure che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, come definito dall’articolo 89, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008.
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Casi Specifici
1. Categorie Coinvolte:
o Idraulici, durante il montaggio dei sanitari;
o Vetrai, per l’installazione di finestre o vetri;
o Fornitori, quando intervengono per installare infissi interni o esterni.
2. Ambito di Applicazione:
o Queste attività rientrano nelle operazioni fisiche svolte in cantiere, anche se non strettamente edilizie.
o Non è rilevante se l’impresa o il lavoratore autonomo non siano qualificabili come operatori edili; ciò che conta è l’attività fisica svolta nel contesto del cantiere.
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Obbligo di Patente a Crediti
• Tutte le figure che effettuano installazioni o montaggi fisici in un cantiere sono tenute al possesso della patente a crediti.
• L’obbligo è applicabile indipendentemente dalla natura dell’impresa o dall’attività primaria, purché sia svolto un lavoro fisico all’interno del cantiere.
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Implicazioni Pratiche
• Idraulici e vetrai devono adeguarsi agli obblighi della patente, anche se la loro attività non rientra nelle tradizionali competenze edili.
• Fornitori che eseguono solo consegne senza intervento fisico sono esclusi, ma coloro che si occupano anche dell’installazione sono soggetti all’obbligo.
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Conclusione
Il principio guida è l’operatività fisica in cantiere. Questo obbligo amplia la platea di soggetti coinvolti, includendo non solo imprese edili, ma anche figure professionali che, pur non essendo formalmente inquadrate come tali, svolgono attività manuali o tecniche nei cantieri

20) Gli Organismi Abilitati, Accreditati e/o Notificati che effettuano attività di verifica periodica, straordinaria e di certificazione ai sensi del D.P.R. n.

Le verifiche periodiche, straordinarie e di certificazione ai sensi del D.P.R. n.
462/2001 (impianti di messa a terra), D.P.R. n. 162/1999 (ascensori) e ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 (attrezzature di lavoro) potrebbero essere eseguiti in contesti che riguardano i cantieri temporanei e mobili. Tuttavia, l’attività di verifica periodica e straordinaria, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008, va intesa quale prestazione di natura intellettuale in quanto il personale ispettivo non effettua alcun intervento diretto su alcuna attrezzatura, né effettua alcun intervento esecutivo con finalità operative di cantiere. Tutte le manovre di controllo vengono infatti richieste al manutentore ed il personale ispettivo si limita ad assistere alle prove e a verbalizzarne l’esito. Inoltre, l’effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie comporta la qualifica in capo al verificatore di “Incaricato di Pubblico Servizio” (art. 358 c.p.) che svolge, di fatto, una attività del tutto uguale e analoga a quella degli enti pubblici preposti che, a seconda dell’assetto regionale, svolgono analoghe attività (Ispettorato del lavoro, A.S.L., INAIL, ecc.) sulla stessa tipologia di impianti.

Chiarimento Normativo
Gli Organismi Abilitati, Accreditati e/o Notificati che effettuano attività di verifica periodica, straordinaria e di certificazione non sono soggetti all’obbligo di possedere la patente a crediti. Questo si basa sulle seguenti considerazioni normative:
1. Tipologia di Attività:
o Le verifiche previste dal D.P.R. n. 462/2001 (impianti di messa a terra), D.P.R. n. 162/1999 (ascensori), e dall’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008 (attrezzature di lavoro) possono svolgersi in contesti legati a cantieri temporanei o mobili.
o Tuttavia, queste verifiche sono classificate come prestazioni di natura intellettuale, poiché:
 Il personale ispettivo non compie interventi diretti o operativi su attrezzature o impianti.
 L’attività si limita ad assistere alle prove eseguite da manutentori e a verbalizzarne l’esito.
2. Qualifica del Verificatore:
o Il verificatore è qualificato come “Incaricato di Pubblico Servizio” (art. 358 c.p.), svolgendo un’attività paragonabile a quella degli enti pubblici (es. INAIL, A.S.L., Ispettorato del lavoro) che operano in ambito analogo.
________________________________________
Implicazioni Pratiche
• Esclusione dalla Patente a Crediti: Gli organismi e il loro personale ispettivo non necessitano della patente, poiché la loro attività non comporta un intervento operativo o un lavoro fisico che implichi responsabilità dirette in ambito cantiere.
• Ruolo del Manutentore: Tutte le manovre tecniche e operative sono eseguite dal manutentore, mentre il verificatore si limita ad assistere e verbalizzare.
________________________________________
Confronto con Altri Soggetti
• Inclusi nella Patente a Crediti: Lavoratori e imprese che operano fisicamente nei cantieri con attività esecutive (es. installazioni, montaggi).
• Esclusi dalla Patente a Crediti:
o Organismi di verifica e certificazione, poiché svolgono prestazioni intellettuali senza intervento operativo diretto.
o Enti pubblici con funzioni analoghe.
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Conclusioni
Gli Organismi Abilitati, Accreditati e/o Notificati che effettuano verifiche e certificazioni nei cantieri non sono obbligati a possedere la patente a crediti, in quanto la loro attività rientra nelle prestazioni di natura intellettuale e non implica un lavoro fisico o esecutivo in cantiere. Questa distinzione riflette il carattere ispettivo e documentale del loro ruolo.
.

21) Qualora l’impresa perda la certificazione SOA in III classifica, è previsto un periodo transitorio di autorizzazione a lavorare che consenta all’impresa di accedere al cantiere per il periodo necessario per accertare i requisiti per l’accesso alla patente ed effettuare la conseguente richiesta?

L’art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che “a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente … le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili …, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura
intellettuale” e successivamente al comma 15 prevede che “non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, …”. Pertanto, per potere operare in un cantiere è necessario essere in possesso di un titolo abilitativo: patente a crediti o attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III. Di conseguenza, nel caso in cui non sussista più la permanenza del requisito relativo al possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, è necessario richiedere la patente a crediti e, nelle more del suo rilascio, come previsto dall’art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 “è comunque consentito lo svolgimento delle attività…”.

Chiarimento Normativo
Secondo l’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008:
1. Obbligo dal 1° ottobre 2024:
o Imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli abilitativi:
 Patente a crediti.
 Certificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.
2. Esclusioni:
o Non sono soggetti all’obbligo i soggetti che svolgono mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
3. Conseguenze della Perdita della Certificazione SOA:
o Se un’impresa perde la qualificazione SOA di III classifica, deve:
 Richiedere la patente a crediti.
 Durante il periodo di attesa del rilascio della patente, è consentito continuare a lavorare nei cantieri, come specificato nel comma 2.
________________________________________
Periodo Transitorio
La norma garantisce un periodo di transizione per consentire alle imprese di:
• Verificare i requisiti per ottenere la patente a crediti.
• Presentare la richiesta e attendere il completamento della procedura.
________________________________________
Implicazioni Pratiche
1. Operatività Temporanea:
o Anche in assenza di certificazione SOA e durante l’attesa del rilascio della patente, l’impresa può proseguire le sue attività in cantiere.
o Questa operatività è subordinata al rispetto dei requisiti minimi richiesti per la sicurezza e la regolarità delle operazioni.
2. Necessità di Conformità:
o L’impresa deve comunque dimostrare di aver avviato il processo per ottenere la patente a crediti.
________________________________________
Confronto tra Titoli Abilitativi
• Certificazione SOA (Classifica III o superiore):
o Consente alle imprese di operare senza necessità della patente.
o La perdita della SOA obbliga a richiedere la patente.
• Patente a Crediti:
o Alternativa obbligatoria in caso di mancanza o decadenza della SOA.
________________________________________
Conclusioni
In caso di perdita della certificazione SOA in III classifica, è previsto un periodo transitorio che permette all’impresa di continuare a operare nei cantieri mentre richiede la patente a crediti. Questa disposizione evita interruzioni nelle attività lavorative, garantendo al contempo la conformità agli obblighi normativi.

22) Come si esplica la responsabilità dell’impresa appaltatrice relativamente al controllo sui soggetti subappaltatori? È sufficiente la verifica in fase di affidamento?

L’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’obbligo di verifica, in capo al committente o responsabile dei lavori, del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto. La verifica in questione, come previsto dalla citata disposizione, va effettuata al momento dell’affidamento da parte del committente o del responsabile dei lavori.

Chiarimento Normativo
L’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce un obbligo preciso per il committente o il responsabile dei lavori. Questo riguarda la verifica del possesso dei titoli abilitativi da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto.
________________________________________
Obbligo di Verifica
1. Titoli da Controllare:
o Patente a crediti.
o Documento equivalente.
o Attestazione SOA (classifica adeguata).
2. Momento della Verifica:
o La verifica deve essere effettuata al momento dell’affidamento dell’incarico.
o Non è sufficiente una verifica generica o successiva, ma deve essere puntuale e documentata.
________________________________________
Implicazioni Pratiche
1. Responsabilità dell’Appaltatore:
o L’impresa appaltatrice è direttamente responsabile di assicurarsi che i subappaltatori siano conformi ai requisiti richiesti.
o In caso di mancata verifica, l’appaltatore potrebbe essere considerato responsabile per eventuali irregolarità o incidenti.
2. Subappalto:
o La verifica deve estendersi anche ai subappaltatori coinvolti nei lavori, senza eccezioni.
o Questo garantisce che tutte le figure operanti nel cantiere rispettino i requisiti normativi.
________________________________________
Non Sufficienza di una Verifica Unica
• La normativa richiede un controllo specifico e contestuale all’affidamento, ma non esclude ulteriori verifiche periodiche durante l’esecuzione dei lavori, se necessario.
• Una verifica iniziale potrebbe non essere sufficiente se i requisiti dei subappaltatori dovessero cambiare nel corso del progetto.
________________________________________
Conclusioni
L’impresa appaltatrice è obbligata a verificare, al momento dell’affidamento, che tutti i subappaltatori siano in possesso dei titoli abilitativi richiesti (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA). Questo controllo è essenziale per garantire la conformità normativa e prevenire responsabilità per eventuali violazioni. Tuttavia, ulteriori verifiche possono essere adottate come buona prassi per monitorare la conformità continuativa.

23) Per quanto concerne l’obbligo di informazione dell’avvenuta richiesta della patente al RLS o al RLST, con quale modalità deve essere dimostrato l’assolvimento dello stesso (e-mail, verbale scritto, PEC o raccomandata a/r o altro)?

La norma non stabilisce le modalità di trasmissione dell’informazione al RLS o al RLST; pertanto, è possibile dimostrare l’avvenuto adempimento con qualsiasi mezzo.

Chiarimento Normativo
• La normativa non specifica modalità obbligatorie per trasmettere l’informazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).
• Questo lascia margine di flessibilità al datore di lavoro o all’impresa su come adempiere a tale obbligo.
________________________________________
Modalità Ammissibili
La dimostrazione dell’avvenuto adempimento può essere effettuata con qualsiasi mezzo documentabile. Esempi di modalità accettabili includono:
1. E-mail: Deve essere inviata con ricevuta di lettura per garantire la tracciabilità.
2. PEC (Posta Elettronica Certificata): Offre una validità legale e costituisce una prova certa di invio e ricezione.
3. Verbale scritto: Redatto e sottoscritto durante una riunione con il RLS/RLST.
4. Raccomandata A/R: Garantisce la certezza dell’avvenuta consegna.
5. Altri Mezzi Equivalenti: Qualsiasi strumento che consenta di tracciare la comunicazione, come piattaforme aziendali con notifica di lettura.
________________________________________
Implicazioni Pratiche
1. Responsabilità del Datore di Lavoro:
o È suo compito assicurarsi che l’informazione sia trasmessa e che l’avvenuta comunicazione possa essere dimostrata in caso di verifica o contestazione.
2. Buone Prassi:
o Utilizzare mezzi che garantiscano la tracciabilità e la prova legale della trasmissione (es. PEC o raccomandata A/R).
o Documentare internamente l’avvenuto adempimento, ad esempio archiviando le ricevute.
________________________________________
Conclusioni
L’obbligo di informazione al RLS o RLST sull’avvenuta richiesta della patente può essere assolto utilizzando qualsiasi mezzo idoneo e documentabile. Per evitare contestazioni, si raccomanda l’uso di strumenti che garantiscano la prova certa della comunicazione, come PEC o raccomandata A/R.

24) Nel caso di impresa familiare con collaboratori familiari impiegati con modalità di prestazione occasionale (massimo 720 h annue) è corretto che il richiedente si qualifichi come lavoratore autonomo, con conseguente esclusione dei requisiti di cui alle lettere b), d), f)?

Ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, alle imprese familiari, di cui all’art. 230-bis c.c., si applica l’art.
21 del D.Lgs. n. 81/2008. Si rappresenta, inoltre, che secondo quanto chiarito nell’interpello del 29 novembre 2010 “nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia”, a meno che non formalizzi un rapporto di lavoro subordinato con i propri familiari. Ne consegue
che, solo nei casi suindicati, l’impresa familiare non è soggetta alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e al possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR).

Chiarimento Normativo
• Secondo l’art. 230-bis del Codice Civile, le imprese familiari rientrano in una specifica regolamentazione prevista dall’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
• L’interpello del 29 novembre 2010 stabilisce che:
o Il titolare dell’impresa familiare non assume la qualifica di datore di lavoro, a meno che non formalizzi un rapporto subordinato con i collaboratori familiari.
________________________________________
Applicazione ai Collaboratori Familiari
• Prestazione occasionale (max 720 ore annue):
o I collaboratori familiari impiegati con questa modalità non instaurano un rapporto subordinato con il titolare.
o Pertanto, l’impresa familiare non è soggetta a:
1. Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
2. Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
3. Altri obblighi previsti per i datori di lavoro (es. formazione specifica per il ruolo di datore di lavoro).
________________________________________
Qualifica del Richiedente
• Il titolare dell’impresa familiare in queste condizioni può qualificarsi come lavoratore autonomo, in quanto:
o Non assume formalmente il ruolo di datore di lavoro.
o Gli obblighi di sicurezza previsti per le imprese datrici di lavoro (RSPP, DVR) non si applicano.
________________________________________
Implicazioni Pratiche
1. Esclusione dai Requisiti:
o Il richiedente può essere esentato dai requisiti indicati alle lettere b), d), f) (es. RSPP, DVR).
o Questa esenzione è valida solo se non sono presenti rapporti di lavoro subordinato formalizzati.
2. Responsabilità Residua:
o Nonostante l’esenzione, il titolare deve comunque garantire un livello minimo di sicurezza per i collaboratori, rispettando le disposizioni previste per i lavoratori autonomi.
________________________________________
Conclusioni
Nel caso di un’impresa familiare con collaboratori familiari impiegati con modalità di prestazione occasionale, è corretto che il titolare si qualifichi come lavoratore autonomo, con conseguente esclusione dai requisiti di designazione dell’RSPP, redazione del DVR e altri obblighi previsti per i datori di lavoro. Tuttavia, deve assicurare il rispetto delle normative di sicurezza applicabili ai lavoratori autonomi.

25) Nel caso sia stata presentata richiesta di patente a crediti nella qualità di lavoratore autonomo e, solo successivamente, sia stato assunto un dipendente come ci si deve comportare? Fare una nuova richiesta sul portale?

I requisiti per richiedere la patente devono essere in possesso alla data di presentazione dell’istanza. Qualora i requisiti mutino successivamente alla richiesta non è necessario procedere ad alcuna modifica.


Chiarimento Normativo
• La normativa prevede che i requisiti per richiedere la patente a crediti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’istanza.
• Mutazioni successive ai requisiti:
o Non comportano l'obbligo di modificare o aggiornare la richiesta già presentata.
________________________________________
Caso Specifico: Assunzione di un Dipendente
1. Richiesta iniziale come lavoratore autonomo:
o L’istanza è stata presentata con i requisiti validi al momento, cioè senza dipendenti.
2. Assunzione successiva:
o L’assunzione di un dipendente non rende necessaria una nuova richiesta sul portale.
o La patente rimane valida anche con i requisiti mutati.
________________________________________
Implicazioni Pratiche
1. Non necessità di aggiornamento:
o Il richiedente non deve procedere con una nuova domanda né aggiornare quella già presentata.
o La normativa consente che i cambiamenti intervenuti successivamente non influenzino l’istanza approvata.
2. Obblighi aggiuntivi:
o L’assunzione di un dipendente potrebbe comportare ulteriori obblighi sul piano della sicurezza, come:
 Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
 Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
o Tuttavia, questi aspetti non incidono sullo stato della patente a crediti.
________________________________________
Conclusioni
Qualora un lavoratore autonomo, dopo aver presentato la richiesta della patente a crediti, assuma un dipendente, non è necessario presentare una nuova richiesta o modificare l’istanza esistente. La patente rimane valida, a condizione che i requisiti fossero soddisfatti al momento della domanda. Tuttavia, l’assunzione potrebbe generare nuovi obblighi di sicurezza non correlati alla patente stessa.

26) Un servizio di pronto soccorso all’interno di un cantiere costituisce una attività di mera fornitura o è soggetta alla patente a crediti?

Si ritiene che i servizi di pronto soccorso anche antincendio non sono tenuti al possesso della patente in quanto trattasi di fornitura di un servizio di intervento avente carattere meramente emergenziale.

Chiarimento Normativo
• I servizi di pronto soccorso e antincendio forniti all’interno di un cantiere sono classificati come attività di mera fornitura.
• La loro natura è definita come intervento emergenziale, quindi:
o Non costituiscono un’attività operativa continuativa all’interno del cantiere.
o Non richiedono la patente a crediti.
________________________________________
Caratteristiche del Servizio
1. Interventi Temporanei ed Emergenziali:
o Questi servizi vengono attivati solo in situazioni di necessità o emergenza.
o Non comportano un coinvolgimento diretto nella gestione operativa o tecnica del cantiere.
2. Fornitura Esterna:
o Sono considerati un supporto aggiuntivo che non si integra con le attività fisiche ordinarie del cantiere.
________________________________________
Implicazioni Pratiche
1. Esclusione dall’Obbligo:
o Gli operatori di pronto soccorso e antincendio non sono soggetti alla patente a crediti, poiché il loro intervento non rientra nelle tipologie di attività regolate dall’obbligo.
2. Responsabilità del Cantiere:
o Resta comunque l’obbligo per il cantiere di assicurare la presenza di servizi adeguati per la gestione di emergenze sanitarie e antincendio, secondo le normative sulla sicurezza.
________________________________________
Confronto con Attività Operative
• Attività Soggette alla Patente:
o Montaggi, installazioni, e altre operazioni fisiche continuative in cantiere.
• Attività Non Soggette alla Patente:
o Prestazioni di natura emergenziale e fornitura di servizi non continuativi, come pronto soccorso e antincendio.
________________________________________
Conclusioni
I servizi di pronto soccorso e antincendio forniti in un cantiere non sono soggetti all’obbligo di patente a crediti, poiché costituiscono un’attività di mera fornitura emergenziale. Questo chiarimento evita che tali servizi siano indebitamente inclusi negli obblighi normativi relativi alle attività operative in cantiere.

27) Si chiede di conoscere, nel caso di installazione di impianti di vinificazione, se occorra dichiarare il “possesso del DURF”, per il quale è necessario che risultino versamenti nel “conto fiscale” a qualsiasi titolo nel complesso superiori, nell’ultimo triennio, al 10% dei “ricavi” dello stesso periodo. Viene rappresentato che tale percentuale non è facilmente raggiungibile per le imprese che, vendendo a clienti comunitari, applicano per legge il regime di non imponibilità e quindi non incassano e versano sul conto fiscale l’IVA su tali vendite. Come ci si deve comportare ai fini della richiesta della patente in relazione al possesso del DURF?

Si ritiene che, nell’ipotesi descritta, in sede di richiesta della patente possa essere indicata l’opzione “esenzione giustificata” per quanto concerne il possesso del DURF.

Chiarimento Normativo
• Il Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF) è richiesto per la patente a crediti in specifici contesti, verificando che i versamenti nel conto fiscale siano pari ad almeno il 10% dei ricavi degli ultimi tre anni.
• Nel caso di imprese che operano in regime di non imponibilità IVA (es. vendite a clienti comunitari), tale percentuale può risultare difficile da raggiungere, poiché l’IVA non viene incassata né versata sul conto fiscale.
________________________________________
Soluzione Proposta
• La normativa consente, in casi particolari come quello descritto, di dichiarare “esenzione giustificata” per quanto riguarda il DURF:
o Questa opzione è valida quando il mancato possesso del DURF è giustificato da ragioni specifiche e documentabili, come l’applicazione di regimi fiscali particolari (es. non imponibilità IVA).
________________________________________
Implicazioni Pratiche
1. Richiesta della Patente:
o Le imprese possono procedere con la richiesta della patente a crediti, indicando l’opzione “esenzione giustificata” per il DURF.
o Devono fornire la documentazione che giustifichi la loro condizione fiscale (es. regimi di non imponibilità IVA).
2. Validità dell’Esenzione:
o L’esenzione è accettata solo se la motivazione è coerente con il regime fiscale dichiarato e risulta adeguatamente supportata da documenti ufficiali.
3. Continuità Operativa:
o L’indicazione di “esenzione giustificata” non limita l’operatività dell’impresa, purché sia verificata e accettata dalle autorità competenti.
________________________________________
Confronto con Altre Imprese
• Imprese in regime IVA ordinario:
o Necessitano di dimostrare la percentuale minima di versamenti sul conto fiscale (10% dei ricavi).
• Imprese in regime di non imponibilità IVA:
o Possono richiedere l’esenzione giustificata se documentano la loro situazione fiscale.
________________________________________
Conclusioni
Le imprese che installano impianti di vinificazione e operano in regime di non imponibilità IVA possono dichiarare “esenzione giustificata” per il DURF nella richiesta della patente a crediti. Questa opzione garantisce flessibilità alle imprese soggette a condizioni fiscali particolari, senza compromettere la loro operatività.

28) Una ditta che non ha il DURF perchè attiva da meno di tre anni, nella richiesta della patente a crediti deve indicare nella motivazione “non obbligatorio” o “esenzione giustificata”?

La FAQ risponde in modo chiaro e dettagliato al quesito posto, fornendo sia il contesto normativo che le indicazioni operative. È un utile strumento per le imprese che si trovano nella fase iniziale della loro attività e devono affrontare la burocrazia relativa alla patente a crediti.

Al fine di chiarire tale aspetto va anzitutto evidenziato che, ai fini del rilascio della patente, il legislatore richiede il “possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente”. I commi in questione fanno dunque riferimento ad un ben individuato campo di applicazione di imprese, alle quali non trovano applicazione gli obblighi dell’art. 17-bis citato qualora “comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”.

Ciò premesso l’impresa che non è in possesso del DURF in quanto attiva da meno di tre anni dovrà, in sede di compilazione dell’istanza di patente a crediti, indicare l’opzione “NON OBBLIGATORIO”, in quanto, ai sensi dell’art. 17-bis, commi 5 e 6, citato, non può fare richiesta di certificazione al fine di attestare il rispetto degli obblighi di cui allo stesso art.17-bis. Le imprese che siano in attesa del rilascio del DURF già richiesto all’Agenzia delle entrate potranno invece dichiararne il possesso ai fini della compilazione della istanza di patente a crediti, sempre che siano soddisfatte le condizioni previste dal citato art. 17-bis. Ad ogni buon conto, per le imprese attive da meno di tre anni che abbiano già effettuato la richiesta della patente alla data di pubblicazione della presente FAQ, non sarà necessario chiedere alcuna rettifica dell’istanza qualora abbiano indicato, in relazione al possesso del DURF, l’opzione “ESENZIONE GIUSTIFICATA” (anziché l’opzione “NON OBBLIGATORIO”).

Chiarezza normativa: La FAQ chiarisce efficacemente il requisito normativo relativo al DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale) in relazione alla richiesta della patente a crediti. Il riferimento preciso all’art. 17-bis, commi 5 e 6 del D.Lgs. 241/1997, consente di comprendere che l'obbligo di possesso del DURF è circoscritto a specifici casi, escludendo automaticamente le imprese attive da meno di tre anni.

Indicazione da fornire nell'istanza: La risposta è esplicita nel sottolineare che le imprese attive da meno di tre anni devono selezionare l’opzione “NON OBBLIGATORIO” nella domanda di rilascio della patente a crediti, poiché non rientrano nel campo di applicazione dell’obbligo di richiedere il DURF. Questo aiuta a evitare equivoci nella compilazione della domanda.

Gestione delle situazioni pregresse: La FAQ affronta anche la questione delle imprese che, prima della pubblicazione della FAQ stessa, hanno selezionato “ESENZIONE GIUSTIFICATA” anziché “NON OBBLIGATORIO”. In questo caso, viene rassicurato che non sarà necessario alcun intervento correttivo, riducendo il carico amministrativo per le imprese e dimostrando un approccio pratico e tollerante.

La FAQ risponde in modo chiaro e dettagliato al quesito posto, fornendo sia il contesto normativo che le indicazioni operative. È un utile strumento per le imprese che si trovano nella fase iniziale della loro attività e devono affrontare la burocrazia relativa alla patente a crediti.


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