ESONERO DAI CORSI PER RSPP E ASPP ACCORDO STATO REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016

L’art. 32 del D. Lgs. 81/08 disciplina i requisiti per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP.
Tali requisiti sono di due tipi e devono essere entrambi posseduti:

a) requisito di istruzione, corrispondente a un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore;
b) requisito di formazione, corrispondente alla frequenza (con verifica degli apprendimenti) di corsi di formazione iniziale (Moduli A, B e C) e di aggiornamento quinquennale.
Lo stesso articolo, al comma 5, indica il possesso di alcune lauree come requisito valido per l’esonero da una parte dell’obbligo di frequenza dei corsi per RSPP e ASPP.
Come in altre occasioni, analizziamo il testo della norma, esplicitandone i riferimenti e sviluppando alcune considerazioni sul suo significato e sulle sue implicazioni possibili.


INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI TITOLI DI STUDIO VALIDI Al FINI DELL'ESONERO DALLA FREQUENZA Al CORSI DI FORMAZIONE A SEGUITO DELL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016

L'articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008 identifica le classi di laurea il cui possesso esonera dalla frequenza ai corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
In tal caso, viene comunque precisato che anche i soggetti in possesso di tali lauree, per svolgere i compiti di RSPP debbano possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavorocorrelato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra le Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
In attuazione di quanto disposto dall'articolo 32, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 81/2008 sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 32, comma 2, primo periodo, coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi:
laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM· 35, di cui al decreto del Ministro Università e ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007;
laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al decreto del
Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001;
laurea magistrale conseguita nella classe LM/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 8 gennaio 2009, pubblicato ne! supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009;
laurea conseguita nella classe USNT 4 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19 febbraio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009.
Sono, altresì validi, ai fini dell'esonero di cui al presente punto, tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30 settembre 1938, n.1652.
Costituisce altresì titolo di esonero dalla frequenza dei corsi previsti (moduli A-B-C) nel presente Accordo, relativamente a ciascun modulo (moduli A-8-C), il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nel presente Accordo o l'attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e te relative modalità di
svolgimento siano conformi ai contenuti del presente Accordo.
Nell'allegato l è riportato l'elenco delle classi di laurea per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 32, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008.

DECORRENZA AGGIORNAMENTO

Fermo restando quanto previsto al punto 8, l'aggiornamento ha decorrenza quinquennale e parte dalla conclusione del Modulo B comune.
Per i soggetti esonerati, ai sensi dell'art. 32, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e punto 1, allegato A, del presente accordo, l'obbligo di aggiornamento quinquennale decorre:
• dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 e cioè d1al15 maggio 2008;
• dalla data di conseguimento della laurea, se awenuta dopo il 15 maggio 2008.

Ferme restando le rispettive norme di riferimento e le eventuali sanzioni previste per i soggetti obbligati, l'assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, qualora previsti, non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.
In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.
Resta inteso che, in analogia con quanto previsto per gli RSPP e ASPP, qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercitata

Elenco delle classi di laurea per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 32, comma 2 primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008.

Laurea Magistrale (D.M. dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007):

LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-21 Ingegneria biomedica
LM-22 Ingegneria chimica
LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizia
LM-25 Ingegneria dell'automazione
LM-26 Ingegneria della sicurezza
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
LM-28 Ingegneria elettrica
LM-29 Ingegneria elettronica
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
LM-31 Ingegneria gestionale
LM-32 Ingegneria informatica
LM-33 Ingegneria meccanica
LM-34 Ingegneria navale
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio

Laurea Specialistica (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000):

4/S Architettura e Ingegneria edile
25/S l ngegneria aerospaziale e astronautica
26/S l ngegneria biomedica
27/S Ingegneria chimica
28/S Ingegneria civile
29/S Ingegneria dell'automazione
30/S Ingegneria delle telecomunicazioni
31/S Ingegneria elettrica
32/S Ingegneria elettronica
33/S Ingegneria energetica e nucleare
34/S Ingegneria gestionale
35/S Ingegneria informatica
36/S l ngegneria meccanica
37/S Ingegneria navale
38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio

Laurea Magistrale (D.M. dell'università e della ricerca in data 8 gennaio 2009):

LM/SNT 4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

Laurea (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 18 marzo 2006):

l7 Ingegneria civile e ambientale
L8 l ngegneria dell'informazione
l9 Ingegneria Industriale
L 17 Scienze dell'architettura
l23 Scienze e tecniche dell'edilizia

Laurea (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000):

4 Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile
8 Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
9 Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione
1 O Classe delle lauree in ingegneria industriale

Laurea (D.M. dell'università e della ricerca in data 19 febbraio 2009):

USNT 4 Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione.



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