DVR AUTOSALONE AUTO IN WORD

d.v.r standardizzato art.29 comma 5 + D.V.R art.28 D.lgs 81/2008 specifico per un Autosalone auto con autofficina annessa.

dvr 81 2008 Documento valutazione dei rischi  agenzia di viaggio

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Potrete scegliere se realizzare il vostro documento valutazione dei rischi mediante la procedura standardizzata prevista dall'art 29 comma 5 del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.


Potete scegliere se utilizzare il Dvr "classico" valido per tutte le aziende come previsto dall'art 28 del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni..
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DVR DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI CON ANALISI FASI  IN WORD - RICHIEDILO ONLINE  E RICEVILO SUBITO

DVR AUTOSALONE VENDITA AUTO CON AUTOFFICINA ANNESSA

IL DVR CHE POSSIAMO FORNIRTI MEDIANTE IL SERVIZIO BASE DI CONSULENZA  COMPRENDE GIA' UNA VALUTAZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' E ATTREZZATURE  PRESENTI IN UB AUTOSALONE VENDITA AUTOMOBILI CON UN AUTOFFICINA ANNESSA

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FASI LAVORATIVE PRESENTIATTREZZATURE PRESENTI
Fasi Lavorative gia' presenti nel documento di Valutazione con un analisi del rischio, un elenco di prescrizioni specifiche e D.P.I:Attrezzature  presenti nel documento di Valutazione con un analisi del rischio, un elenco di prescrizioni specifiche e D.P.I:
FASI AUTOSALONE AUTO

LAVORI DI UFFICIO
RICEVIMENTO CLIENTI (RECEPTION – CENTRALINO)
LAVORI AL VIDEOTERMINALE
LAVORI DI VENDITA AUTOVETTURE
UTILIZZO DI AUTOMEZZI
ACCETTAZIONE E RIMESSAGGIO AUTO USATE/CONTOVENDITA

FASI AUTOFFICINA


ACCETTAZIONE E RIMESSAGGIO AUTOVEICOLO
ANALISI DEI GAS DI SCARICO
COLLAUDO E PROVA IN ESTERNO DEGLI AUTOVEICOLI
INTERVENTI SU MOTORE ED ORGANI DI TRASMISSIONE DEL MOTO
INTERVENTI SU AIRBAG
INTERVENTI SU IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
INTERVENTI SULL’IMPIANTO FRENANTE
ISPEZIONE E DIAGNOSI DEL VEICOLO TRAMITE APERTURA DEL COFANO
ISPEZIONE E DIAGNOSI TRAMITE SOLLEVAMENTO DEL VEICOLO
ISPEZIONE MEDIANTE BUCA
LAVAGGIO PEZZI DI MOTORE E CARBURATORI, DECAPAGGIO.
LOCALE CARICABATTERIE
MAGAZZINI E DEPOSITI
MANUTENZIONE DELLE MACCHINE
MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE
MOVIMENTAZIONE PARTI RICAMBIO AUTO
PROVA SU STRADA DELL’AUTOVETTURA
PULIZIA SERVIZI IGIENICI
RECUPERO IN ESTERNO DI AUTOVEICOLI GUASTI
COLLAUDO DELL’AUTOVEICOLO (Revisione periodica di legge)
ISPEZIONE, REVISIONE E DIAGNOSI AUTOVETTURE
INTERVENTI SU CARBURATORI, INIETTORI E POMPE DI ALIMENTAZIONE
INTERVENTI SU IMPIANTO ELETTRICO, SOSTITUZIONE E RICARICA BATTERIE
CONTROLLO E RIPARAZIONE IMPIANTO FRENANTE
INTERVENTI SU SOSPENSIONI (Ammortizzatori)
SOSTITUZIONE DI OLIO, FILTRI E CANDELE
ANALIZZATORE GAS DI SCARICO
ASPIRAPOLVERE
AUTOFURGONE
AUTOVETTURA PER SOCCORSO STRADALE
AVVITATORE
BANCO PROVA FRENI
BANCO DI PROVA INIETTORI A COMANDO MANUALE
BANCO DI PROVA DEI GIOCHI DEGLI ORGANI DI TRASMISSIONE
BATTERIE DI ACCUMULATORI
CANNELLO OSSIACETILENICO
CARICABATTERIA PER USO AUTOMOBILISTICO
CARRELLO MOBILE ELEVATORE
CARRO PONTE
CARROATTREZZI
ARGANO
FILETTATRICE ELETTRICA
FORATUBI
FOTOCOPIATRICE
IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE
MOLATRICE DA BANCO
PERSONAL COMPUTER, STAMPANTE
PONTE SOLLEVATORE
REGISTRATORE DI CASSA
SALDATRICE A STAGNO
SALDATRICE ELETTRICA
SCAFFALATURE
SEGA A NASTRO PER METALLI
SEGA ALTERNATIVA MULTIPLA
SMERIGLIATRICE ANGOLARE
SMERIGLIATRICE FISSA A DISCO
SMONTAGOMME
SOLLEVATORE IDRAULICO A CARRELLO
TELEFONO - FAX
TRAPANO A COLONNA
TRAPANO ELETTRICO
TRAPANO RADIALE
TUBO FLESSIBILE DI ASPIRAZIONE ED IMPIANTO DI ASPIRAZIONE
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
UTENSILI MANUALI DI USO COMUNE
SCALA DOPPIA
SCALA PORTATILE

In un unico servizio troverete entrambi i Dvr editabili in word e potrete scegliere quale utilizzare per redigere il vostro.

DVR DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI CON ANALISI FASI  IN WORD - RICHIEDILO ONLINE  E RICEVILO SUBITO

INDICE DVR  Art.28 VALIDO PER TUTTE LE IMPRESE CON ALMENO UN DIPENDENTE O AD ESSO PARIFICABILE.

 INDICE
-PREMESSA
-ORGANIGRAMMA AZIENDALE
-DATI GENERALI AZIENDA
-SORVEGLIANZA SANITARIA
-PRIMO SOCCORSO: DISPOSIZIONI GENERALI
-GESTIONE EMERGENZE
-RISCHIO INCENDIO
-AMBIENTI DI LAVORO
-VALUTAZIONE DEI RISCHI
-PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO
-FATTORI DI RISCHIO VALUTATI
-IMPIANTI PRESENTI
-GRUPPI DI LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI
-Stress da lavoro correlato
-Lavoratrici in stato di Gravidanza
-Lavoratori con differenze di genere, età, nazionalità o contratto di lavoro
-ANALISI DEL RISCHIO LAVORAZIONI
-ANALISI DEL RISCHIO ATTREZZATURE
-SEGNALETICA DI SICUREZZA
-DPI
-PROGRAMMA DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
-PIANO DI MIGLIORAMENTO E GESTIONE, REVISIONE DEL PRESENTE D.V.R
-CONCLUSIONI


INDICE DVR STANDARDIZZATO Art.29 comma 5 VALIDO PER TUTTE LE IMPRESE CON MENO DI DIECI DIPENDENTI

MODULO 1.1

Dati aziendali

- Ragione sociale
- Attività economica
- Codice ATECO 2007 (facoltativo)
- Nominativo del Titolare/Legale Rappresentante
- Indirizzo della sede legale
- Indirizzo del sito/i produttivo/i (esclusi i cantieri temporanei e mobili – Titolo IV D.Lgs.81/08 s.m.i.)
Sistema di prevenzione e protezione aziendale
- Nominativo del Datore di lavoro (Indicare se il datore di lavoro svolge i compiti del SPP)
- Nominadel Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi se diverso dal datore di lavoro
- Nominativi ASPP (ove nominati)
- Nominativi addetti al Servizio di Pronto Soccorso,
- Nominativi addetti al Servizio di Antincendio ed Evacuazione
- Nominativo del Medico Competente (ove nominato)
- Nominativo del RLS/RLST

MODULO 1.2

Nel Modulo 1.2 sono riportate le informazioni essenziali riguardanti le lavorazioni e le specifiche mansioni.
- “Ciclo lavorativo/Attività” - Indicazione di ciascun ciclo lavorativo/attività. (Se in azienda sono presenti più cicli lavorativi, si potrà utilizzare un Modulo per ogni ciclo lavorativo)
- colonna 1 - “Fasi” - Individuazione delle fasi che compongono il ciclo lavorativo
- colonna 2 - “Descrizione Fasi” - Descrizione sintetica di ciascuna fase
- colonna 3 - “Area/Reparto /Luogo di lavoro” - Indicazione dell’ambiente o degli ambienti, sia al chiuso che all’aperto, o del reparto in cui si svolge la fase
- colonna 4 - “Attrezzature di lavoro: macchine, apparecchi, utensili, ed impianti” - Elencazione delle eventuali attrezzature utilizzate in ciascuna fase
- colonna 5- “Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione” - Elencazione di quelle relative a ciascuna fase
- colonna 6 - “Mansioni/postazioni” - Individuazione di quelle coinvolte in ciascuna fase

Se presente, può essere allegata al Modulo la planimetria con il lay-out degli ambienti di lavoro.

MODULO 2
Il Modulo contiene:
- colonna 1 - “Famiglia di pericoli”;
- colonna 2 - “Pericoli”;
- colonne 3 e 4 - Devono essere contrassegnate per indicare la presenza o l’assenza del pericolo in azienda, in coerenza con quanto descritto nel Modulo 1.2;
- colonna 5 - “Riferimenti legislativi”, con il richiamo al D.Lgs. 81/08 s.m.i. e ad altre principali fonti legislative di riferimento;
- colonna 6 - “Esempi di incidenti e di criticità” per ogni pericolo elencato.

MODULO 3

Il Modulo 3 è suddiviso in due sezioni: “Valutazione dei rischi e misure attuate” e “Programma di miglioramento”.
La prima sezione è composta dalle seguenti colonne:
- colonna 1 - “Area/reparto/luogo di lavoro”
- colonna 2 - “Mansione/Postazione”
- colonna 3 - “Pericoli che determinano rischi per la salute e sicurezza ”
- colonna 4 - “Eventuali strumenti di supporto”
- colonna 5 - “Misure attuate”
La seconda sezione è composta dalle seguenti colonne:
- colonna 6 - “Misure di miglioramento da adottare e tipologie di misure preventive/protettive”
- colonna 7 - “Incaricati della realizzazione”
- colonna 8 - “Data di attuazione delle misure di miglioramento”

Un servizio professionale ad un costo contenuto.


Possiamo fornirvi a titolo di consulenza online anche esclusivamente il modello di D.v.r editabile in word con un analisi standard del rischio delle fasi lavorative ed attrezzature piu' comuni presenti nell'attività, mentre a voi occorrerà solo inserire i vostri dati aziendali, dei lavoratori e degli incaricati alla sicurezza e poche altre cose che vi indicheremo. 


articoli 17 e 28 del Dlgs 81/2008 s.m.i (Testo Unico Sicurezza Lavoro) contemplano l'obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni previste e redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Gli articoli 17 e 29 del Dlgs 81/2008 s.m.i(Testo Unico Sicurezza Lavoro) contemplano l'obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni previste e redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR PROCEDURA STANDARDIZZATA PER IMPRESE SOTTO I 10 DIPENDENTI).

In particolare, la valutazione dei rischi, oltre che nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, dovrà riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

Il DVR dovrà avere data certa ( , mentre se il documento è firmato dal Datore di lavoro, dal responsabile alla sicurezza dei lavoratori e dal medico competente se necessario, la firma di quest'ultimi, specialmente del R.L.S equivale a data certa contenuta nel documento di valutazione del rischio.
e dovrà contenere, a seguito di corretta valutazione, le seguenti informazioni:

una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.


Obblighi del datore di lavoro, valutazione dei rischi e procedure classiche e standardizzate Articoli 17 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008
Gli articoli principali del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs 81/2008) in merito alla valutazione dei rischi sono l’art. 17, 28 e 29. 
L’articolo 17, definisce gli obblighi non delegabili del datore di lavoro, ossia:
 la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione (DVR);
la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP). 
L’art. 28 definisce le modalità di elaborazione del DVR effettuato secondo  la modalità “classica”. 
La valutazione, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui rischi legati a stress lavoro-correlato rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza
rischi legati a differenze di genere e provenienza  da altri Paesi rischi legati alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro  
Il DVR, redatto a conclusione della valutazione, deve contenere:
 una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. 

La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; 
l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione; 
il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti  in possesso di adeguate competenze e poteri; 
l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; 
l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 
Articolo 29 
L’articolo 29 introduce la modalità redazione del DVR secondo  le procedure standardizzate. 
In particolare, il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR  in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente (nei casi previsti), previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in caso di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate.
I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono  effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate. 
Non possono  ricorrere alle procedure standardizzate le seguenti  attività: 
aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; 
centrali termoelettriche; 
impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; 
aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; 
aziende industriali con oltre 200 lavoratori; 
industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; 
strutture di ricovero e cura pubbliche  e private con oltre 50 lavoratori.

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