DVR AUTOFFICINA RIPARAZIONE AUTOVETTURE IN WORD
d.v.r standardizzato art.29 comma 5 + D.V.R art.28 D.lgs 81/2008 specifico per una autofficina meccanica riparazione automobili.
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Potete scegliere se utilizzare il Dvr "classico" valido per tutte le aziende come previsto dall'art 28 del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni..
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DVR AUTOFFICINA MECCANICA
IL DVR CHE POSSIAMO FORNIRTI MEDIANTE IL SERVIZIO BASE DI CONSULENZA COMPRENDE GIA' UNA VALUTAZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' E ATTREZZATURE PRESENTI IN UNA AUTOFFICINA MECCANICA RIPARAZIONE E DIAGNOSI AUTOVETTURE.
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FASI LAVORATIVE PRESENTI | ATTREZZATURE PRESENTI |
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Fasi Lavorative gia' presenti nel documento di Valutazione con un analisi del rischio, un elenco di prescrizioni specifiche e D.P.I: | Attrezzature presenti nel documento di Valutazione con un analisi del rischio, un elenco di prescrizioni specifiche e D.P.I: |
ACCETTAZIONE E RIMESSAGGIO AUTOVEICOLO ANALISI DEI GAS DI SCARICO COLLAUDO E PROVA IN ESTERNO DEGLI AUTOVEICOLI INTERVENTI SU MOTORE ED ORGANI DI TRASMISSIONE DEL MOTO INTERVENTI SU AIRBAG INTERVENTI SU IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INTERVENTI SULL’IMPIANTO FRENANTE ISPEZIONE E DIAGNOSI DEL VEICOLO TRAMITE APERTURA DEL COFANO ISPEZIONE E DIAGNOSI TRAMITE SOLLEVAMENTO DEL VEICOLO ISPEZIONE MEDIANTE BUCA LAVAGGIO PEZZI DI MOTORE E CARBURATORI, DECAPAGGIO. LAVORI AL VIDEOTERMINALE LAVORI DI UFFICIO UTILIZZO DI AUTOMEZZI AZIENDALI (INTINERE) LOCALE CARICABATTERIE MAGAZZINI E DEPOSITI MANUTENZIONE DELLE MACCHINE MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE MOVIMENTAZIONE DELLE MATERIE PRIME PROVA SU STRADA DELL’AUTOVETTURA PULIZIA SERVIZI IGIENICI RICEVIMENTO CLIENTI (RECEPTION – CENTRALINO) RECUPERO IN ESTERNO DI AUTOVEICOLI GUASTI COLLAUDO DELL’AUTOVEICOLO (Revisione periodica di legge) ISPEZIONE, REVISIONE E DIAGNOSI AUTOVETTURE INTERVENTI SU CARBURATORI, INIETTORI E POMPE DI ALIMENTAZIONE INTERVENTI SU IMPIANTO ELETTRICO, SOSTITUZIONE E RICARICA BATTERIE CONTROLLO E RIPARAZIONE IMPIANTO FRENANTE INTERVENTI SU SOSPENSIONI SOSTITUZIONE DI OLIO, FILTRI E CANDELE | ANALIZZATORE GAS DI SCARICO ASPIRAPOLVERE AUTOCARRO CON BRACCIO/GRU AUTOFURGONE AUTOVETTURA PER SOCCORSO STRADALE AVVITATORE BANCO PROVA FRENI BANCO DI PROVA INIETTORI A COMANDO MANUALE BANCO DI PROVA DEI GIOCHI DEGLI ORGANI DI TRASMISSIONE BATTERIE DI ACCUMULATORI CANNELLO OSSIACETILENICO CARICABATTERIA PER USO AUTOMOBILISTICO CARRELLO MOBILE ELEVATORE CARRO PONTE CARROATTREZZI ARGANO FILETTATRICE ELETTRICA FORATUBI FOTOCOPIATRICE IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE MOLATRICE DA BANCO PERSONAL COMPUTER, STAMPANTE PONTE SOLLEVATORE REGISTRATORE DI CASSA SALDATRICE A STAGNO SALDATRICE ELETTRICA SCAFFALATURE SEGA A NASTRO PER METALLI SEGA ALTERNATIVA MULTIPLA SMERIGLIATRICE ANGOLARE SMERIGLIATRICE FISSA A DISCO SMONTAGOMME SOLLEVATORE IDRAULICO A CARRELLO TELEFONO - FAX TRAPANO A COLONNA TRAPANO ELETTRICO TRAPANO RADIALE TUBO FLESSIBILE DI ASPIRAZIONE ED IMPIANTO DI ASPIRAZIONE UTENSILI ELETTRICI PORTATILI UTENSILI MANUALI DI USO COMUNE SCALA DOPPIA SCALA PORTATILE |
In un unico servizio troverete entrambi i Dvr editabili in word e potrete scegliere quale utilizzare per redigere il vostro.
INDICE DVR Art.28 VALIDO PER TUTTE LE IMPRESE CON ALMENO UN DIPENDENTE O AD ESSO PARIFICABILE.
INDICE
-PREMESSA
-ORGANIGRAMMA AZIENDALE
-DATI GENERALI AZIENDA
-SORVEGLIANZA SANITARIA
-PRIMO SOCCORSO: DISPOSIZIONI GENERALI
-GESTIONE EMERGENZE
-RISCHIO INCENDIO
-AMBIENTI DI LAVORO
-VALUTAZIONE DEI RISCHI
-PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO
-FATTORI DI RISCHIO VALUTATI
-IMPIANTI PRESENTI
-GRUPPI DI LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI
-Stress da lavoro correlato
-Lavoratrici in stato di Gravidanza
-Lavoratori con differenze di genere, età, nazionalità o contratto di lavoro
-ANALISI DEL RISCHIO LAVORAZIONI
-ANALISI DEL RISCHIO ATTREZZATURE
-SEGNALETICA DI SICUREZZA
-DPI
-PROGRAMMA DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
-PIANO DI MIGLIORAMENTO E GESTIONE, REVISIONE DEL PRESENTE D.V.R
-CONCLUSIONI
INDICE DVR STANDARDIZZATO Art.29 comma 5 VALIDO PER TUTTE LE IMPRESE CON MENO DI DIECI DIPENDENTI
MODULO 1.1
Dati aziendali
- Ragione sociale
- Attività economica
- Codice ATECO 2007 (facoltativo)
- Nominativo del Titolare/Legale Rappresentante
- Indirizzo della sede legale
- Indirizzo del sito/i produttivo/i (esclusi i cantieri temporanei e mobili – Titolo IV D.Lgs.81/08 s.m.i.)
Sistema di prevenzione e protezione aziendale
- Nominativo del Datore di lavoro (Indicare se il datore di lavoro svolge i compiti del SPP)
- Nominadel Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi se diverso dal datore di lavoro
- Nominativi ASPP (ove nominati)
- Nominativi addetti al Servizio di Pronto Soccorso,
- Nominativi addetti al Servizio di Antincendio ed Evacuazione
- Nominativo del Medico Competente (ove nominato)
- Nominativo del RLS/RLST
MODULO 1.2
Nel Modulo 1.2 sono riportate le informazioni essenziali riguardanti le lavorazioni e le specifiche mansioni.
- “Ciclo lavorativo/Attività” - Indicazione di ciascun ciclo lavorativo/attività. (Se in azienda sono presenti più cicli lavorativi, si potrà utilizzare un Modulo per ogni ciclo lavorativo)
- colonna 1 - “Fasi” - Individuazione delle fasi che compongono il ciclo lavorativo
- colonna 2 - “Descrizione Fasi” - Descrizione sintetica di ciascuna fase
- colonna 3 - “Area/Reparto /Luogo di lavoro” - Indicazione dell’ambiente o degli ambienti, sia al chiuso che all’aperto, o del reparto in cui si svolge la fase
- colonna 4 - “Attrezzature di lavoro: macchine, apparecchi, utensili, ed impianti” - Elencazione delle eventuali attrezzature utilizzate in ciascuna fase
- colonna 5- “Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione” - Elencazione di quelle relative a ciascuna fase
- colonna 6 - “Mansioni/postazioni” - Individuazione di quelle coinvolte in ciascuna fase
Se presente, può essere allegata al Modulo la planimetria con il lay-out degli ambienti di lavoro.
MODULO 2
Il Modulo contiene:
- colonna 1 - “Famiglia di pericoli”;
- colonna 2 - “Pericoli”;
- colonne 3 e 4 - Devono essere contrassegnate per indicare la presenza o l’assenza del pericolo in azienda, in coerenza con quanto descritto nel Modulo 1.2;
- colonna 5 - “Riferimenti legislativi”, con il richiamo al D.Lgs. 81/08 s.m.i. e ad altre principali fonti legislative di riferimento;
- colonna 6 - “Esempi di incidenti e di criticità” per ogni pericolo elencato.
MODULO 3
Il Modulo 3 è suddiviso in due sezioni: “Valutazione dei rischi e misure attuate” e “Programma di miglioramento”.
La prima sezione è composta dalle seguenti colonne:
- colonna 1 - “Area/reparto/luogo di lavoro”
- colonna 2 - “Mansione/Postazione”
- colonna 3 - “Pericoli che determinano rischi per la salute e sicurezza ”
- colonna 4 - “Eventuali strumenti di supporto”
- colonna 5 - “Misure attuate”
La seconda sezione è composta dalle seguenti colonne:
- colonna 6 - “Misure di miglioramento da adottare e tipologie di misure preventive/protettive”
- colonna 7 - “Incaricati della realizzazione”
- colonna 8 - “Data di attuazione delle misure di miglioramento”
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Possiamo fornirvi a titolo di consulenza online anche esclusivamente il modello di D.v.r editabile in word con un analisi standard del rischio delle fasi lavorative ed attrezzature piu' comuni presenti nell'attività, mentre a voi occorrerà solo inserire i vostri dati aziendali, dei lavoratori e degli incaricati alla sicurezza e poche altre cose che vi indicheremo.
articoli 17 e 28 del Dlgs 81/2008 s.m.i (Testo Unico Sicurezza Lavoro) contemplano l'obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni previste e redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Gli articoli 17 e 29 del Dlgs 81/2008 s.m.i(Testo Unico Sicurezza Lavoro) contemplano l'obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni previste e redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR PROCEDURA STANDARDIZZATA PER IMPRESE SOTTO I 10 DIPENDENTI).
In particolare, la valutazione dei rischi, oltre che nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, dovrà riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
Il DVR dovrà avere data certa ( , mentre se il documento è firmato dal Datore di lavoro, dal responsabile alla sicurezza dei lavoratori e dal medico competente se necessario, la firma di quest'ultimi, specialmente del R.L.S equivale a data certa contenuta nel documento di valutazione del rischio.
e dovrà contenere, a seguito di corretta valutazione, le seguenti informazioni:
una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Obblighi del datore di lavoro, valutazione dei rischi e procedure classiche e standardizzate Articoli 17 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008
Gli articoli principali del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs 81/2008) in merito alla valutazione dei rischi sono l’art. 17, 28 e 29.
L’articolo 17, definisce gli obblighi non delegabili del datore di lavoro, ossia:
la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione (DVR);
la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).
L’art. 28 definisce le modalità di elaborazione del DVR effettuato secondo la modalità “classica”.
La valutazione, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui rischi legati a stress lavoro-correlato rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza
rischi legati a differenze di genere e provenienza da altri Paesi rischi legati alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro
Il DVR, redatto a conclusione della valutazione, deve contenere:
una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.
La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;
il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Articolo 29
L’articolo 29 introduce la modalità redazione del DVR secondo le procedure standardizzate.
In particolare, il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente (nei casi previsti), previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in caso di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate.
I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate.
Non possono ricorrere alle procedure standardizzate le seguenti attività:
aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
centrali termoelettriche;
impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.