Dpi Ambito Sanitario

Indicazioni operative per la valutazione, la scelta e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da rischio biologico in ambito sanitario

Regione Lombardia: Nota n. 4975 del 12.02.2015 - Indicazioni operative per la valutazione, scelta e corretto utilizzo dei dispositivi per la protezione individuale da rischio biologico in ambito sanitario.
Nella tabella che segue sono riportati i dispositivi di protezione individuale (DPI) atti a proteggere gli operatori interponendosi come barriera all’agente patogeno ovvero impedendo che vi possa essere un contatto tra agente infettivo ed il corpo o una parte di esso.
La tabella è una guida alla scelta dei DPI più adeguati a proteggere gli operatori, redatta tenendo conto delle indicazioni nazionali (Ministero della Salute), europee (European CDC) ed internazionali (OMS) riconosciute; delle indicazioni di cui al Documento Tecnico del Tavolo Permanete sulla Gestione dei Rischi Igienico Ambientali di indirizzo tecnico dell’ INAIL_ISPESL “Criteri procedurali per la scelta e caratterizzazione dei DPI per il rischio biologico in attuazione degli adempimenti normativi del D.lsg. 81/08.”; della circolare 27 giugno 2012   n.15 Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
”Dispositivi di protezione individuale per la protezione delle vie respiratorie da agenti biologici aerodispersi”; delle modalità di trasmissione dell’agente patogeno; delle attività che possono esporre al rischio specifico; delle disposizioni legislative (D.Lgs. 81/08) e norme tecniche di riferimento (UNI/EN/ISO).
 
La mera messa disposizione dei DPI non può, da sola, essere garanzia di efficacia se non accompagnata da:
-     una preliminare valutazione del processo clinico, sulla base della quale individuare le misure precauzionali  necessarie  (tenuto  conto  delle  modalità  di  trasmissione  e  delle  attività diagnostico-terapeutiche previste);
-     l’individuazione  dei  soggetti,  direttamente  o  indirettamente  coinvolti,  ivi  compresi  quelli  di servizi esternalizzati e subfornitori;
-     la realizzazione di azioni di sensibilizzazione,  informazione, formazione ed addestramento previsti per il corretto utilizzo dei dispositivi (per  tale ragione vengono riportate le indicazioni relative alla corretta sequenza della vestizione/vestizione/decontaminazione dei medesimi);
-     il riesame di sistema, a conferma dell’appropriata attuazione delle misure previste (anche mediante istruzioni operative), ovvero la loro revisione, ove fosse ritenuto opportuno o necessario.
Si  sottolinea  che  solo  una  sinergica  connessione  tra  le  funzioni  organizzative  coinvolte  può permettere garanzia di risultato: per questo è importante che sin dall’avvio del processo di individuazione e scelta dei DPI si determini, accanto al coinvolgimento degli uffici direttamente interessati (approvvigionamenti/farmacoeconomia, acquisti, …) e delle funzioni previste dalla norma (Datore di lavoro, RSpp, RLS, …), anche l’interessamento di coloro (infettivologi, microbiologi, …) che, con riguardo al rischio biologico in ambito sanitario, possono fornire un importante contributo.
Si rammenta, altresì, che nella fase di valutazione ed individuazione dei DPI assumono particolare rilevanza, oltre all’efficacia della protezione stabilita dalla rispondenza alle specifiche norme tecniche, anche  l’ergonomia  di  questi,  in  ragione  delle  differenze  di  genere,  e  le  specifiche  peculiarità soggettive (es. l’utilizzo di occhiali da vista, allergia al latice, ...) che possono impedire o limitare l’utilizzo di un particolare dispositivo.
Ulteriore considerazioni devono essere poste in ordine alla scelta di DPI monouso o pluriuso.
Nella fase di acquisizione è altresì opportuno che le strutture sanitarie prevedano che, contestualmente alla fornitura, sia assicurata un’adeguata formazione/addestramento più opportunamente prevedendone il supporto anche della ditta aggiudicataria

fonte:Sanita' regione lombardia

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Linee Guida Regione Lombardia Prevenzione Ferite da Taglio nel Settore Sanitario


attenzione:

Il D.Lgs. n. 17/2019 detta la nuova disciplina sui dispositivi di protezione Individuale (Dpi) di cui all’art. 2 del regolamento (Ue) n. 2016/425 (il cosiddetto “regolamento Dpi”) Il provvedimento armonizza la legislazione italiana con il regolamento Dpi che stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, nonché le norme sulla libera circolazione dei Dpi nell’Unione

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