Domande Frequenti Allo Spisal
Tutte le risposte alle domande più frequenti dei temi trattati dallo SPISAL
Si può installare un wc chimico in un ufficio utilizzato per poche ore settimanali?
In un piccolo ufficio in cui verrà assunto un impiegato per alcuni giorni a settimana, con orario inferiore alle 10 settimanali è obbligatoria la presenza di un bagno? Può essere sufficiente l’impiego di un wc chimico?
Il wc chimico è ammesso per situazioni temporanee, tipo cantieri edili. Se l’ufficio è stabile deve avere anche il bagno.
Rif. estratto dall’Allegato IV del D.Lgs. 81/08.
1.13.3. Gabinetti e lavabi
1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
1.13.3.2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un’utilizzazione separata degli stessi.
E’ indispensabile redigere il PSC e nominare il CSE nel caso di subappalto dei lavori?
E’ indispensabile secondo voi redigere il PSC e nominare le varie figure richieste dal d.lgs 81/08 e s.m.i. tra cui il CSE nella particolare seguente situazione:
Noi siamo l'azienda affidataria, i lavori verrebbero svolti da un nostro subappaltatore, ma noi di fatto non partecipiamo attivamente in cantiere con nessuna lavorazione. L'eventuale subappaltatore potrebbe avvalersi di eventuali autonomi.
In particolare il CSE verrebbe nominato in ogni caso dal Committente.
Il quesito trova risposta nei contenuti di cui agli artt. 90 e 97 del D. Lgs. 81/08, che come è noto a valenza nazionale.
Partendo dalla premessa che l'argomento di cui trattasi deve rientrare nel campo di applicazione del capo I^ del titolo IV, che per valutazione tecnico-professionale, effettuata secondo le modalità di cui all'allegato XVII°, si intende quella definita dall'art. 89 c. 1 lett. "l" e che per lavoratore autonomo si intende la persona fisica che contribuisce alla realizzazione dell'opera SENZA VINCOLO DI SUB-ORDINE, si evidenzia che:
Il committente (o resp. dei lavori) nel caso in cui già dalla fase progettuale sia prevista la presenza in cantiere di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, designa il CSP (che per obbligo redige il PSC e il Fascicolo) ed il CSE. Il committente designa altresì il CSE in caso di intervento durante l'esecuzione dei lavori di una seconda impresa esecutrice a fronte dell'unica prevista in origine. Sono ovvi gli obblighi di cui all'art. 99 (notifica);
Il committente (o resp. dei lavori), in relazione ai lavori da affidare, verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, valutandone (oltre ai requisiti di cui all'allegato XVII°) il possesso di capacità organizzative, NONCHE' disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature; il committente effettua la medesima verifica anche nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
l'impresa affidataria effettua la verifica di cui sopra nei confronti delle imprese sub-appaltatrici (art. 97 c. 2).
Per quanto sopra, e nello specifico del quesito:
La vostra impresa (affidataria) può non essere esecutrice, ma deve rispondere ai requisiti tecnico-professionali come sopra riportati; deve redigere il POS in quanto nello stesso valuterà tutti i rischi delle lavorazioni affidate, ai fini di permettere ai sub-appaltatori di redigere i propri POS congruenti con il primo (artt. 96 c. 1 lett. "g" e 97 c. 3 lett. "b")
Le imprese esecutrici (rispondenti ai predetti requisiti) potranno avvalersi di lavoratori autonomi (imprese individuali senza dipendenti).
Se il datore di lavoro effettua mansioni a rischio deve sottoporsi agli accertamenti sull'eventuale tossicodipendenza?
Nel caso in cui il datore di lavoro effettui mansioni a rischio verso terzi (uso carrello elevatore) deve sottoporsi agli accertamenti di assenza di tossicodipendenza?
Il dubbio nasce dall'applicabilità dell'obbligo di formazione uso attrezzature (accordo stato Regioni 22/02/2012) agli operatori indistintamente dalla carica che lo stesso ricopre.
In qualità di datore di lavoro non è soggetto alla sorveglianza sanitaria ma solo alla formazione.
Quando devo rivalutare il livello stress lavoro correlato se risultato in precedenza medio-alto?
Nel 2012 ho eseguito il primo step sulla valutazione del rischio stress lavoro-correlato presso una Azienda dell'alto Vicentino da cui risultava la presenza di un rischio medio dovuto al carico e al ritmo di lavoro.Non mi è chiaro quando dovrei rivalutare la situazione: mi potrebbe fornire qualche delucidazione in merito.
In caso si sia rilevato un rischio medio saranno risultate criticità relative a più indicatori (oltre a carichi e ritmi). Come da indicazioni dovrebbero essere state progettate ed adottate misure correttive possibili (organizzative, tecniche, procedurali, comunicazione, formazione), identificando tempi e referenti per l'attuazione e la verifica. Se la verifica non mostra miglioramenti e rientro del rischio in fascia non rilevante, dovrebbe procedere con la valutazione approfondita. Si indica il documento di riferimento con tutte le risposte ufficiali del coordinamento delle regioni
Un lavoratore con esperienza nell'utilizzo di gru a torre mobili può svolgere attività di docenza, parte pratica?
Un lavoratore con esperienza professionale pratica, documentata, pluriennale nell'utilizzo di gru a torre mobili, qualificato dall'azienda e da una agenzia formativa secondo l'Accordo stato-regioni sulle attrezzature del 22.02.2012, può svolgere attività di docenza (per la sola parte pratica) secondo quanto previsto dallo stesso Accordo (Allegato A punto 2.1. “Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. Le docenze possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici di cui al punto 1.1, lettera f), in possesso dei requisiti sopra richiamati.)”. o invece è soggetto a quanto disposto dal successivo decreto interministeriale del 6 marzo 2013 che detta criteri più stringenti e prevede oltre alle capacità pratiche anche capacità (titoli-esperienza pluriennale, ore di docenza ecc.) in materia di formazione?. In sintesi il decreto interministeriale del 2013 si applica anche ai formatori relativi alle attrezzature ex Accordo Stato-Regioni del 2012?
I requisiti per la qualificazione dei docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previsti dal DM 6 marzo 2013, si applicano solo ai percorsi di formazione ex artt. 34 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 8, così come espressamente previsto dall’art. 1, comma 2 del richiamato DM 6 marzo 2013 (Il prerequisito e i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011).
Di conseguenza i requisiti di qualificazione dei docenti che operano nei corsi di formazione per le attrezzature elencate nell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, sono quello stabiliti dallo stesso Accordo del 22 febbraio 2012 e non dal decreto ministeriale sopra citato.
Non va confusa la previsione di cui all’art. 73, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - che effettivamente è riferita alla formazione specifica dei lavoratori ex art. 37 - con quella dell’art. 73, comma 4 (con il richiamo dell’art. 71, comma 7) che è stata attuata dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, per espresso rinvio dell’art. 73, comma 5.
In conclusione un lavoratore con una esperienza pluriennale pratica documentata risulta qualificato a svolgere il ruolo di formatore per la parte pratica.
Come si possono valutare i rischi derivanti dall'uso di prodotti per acconciature? Bisogna nominare il Medico Competente?
Ho un negozio di parrucchiere con una dipendente volevo sapere se ho l'obbligo di nominare un medico del lavoro e far fare quindi la visita alla dipendente. Il tutto ai fini della valutazione rischi. Oppure è sufficiente che io faccia un' autocertificazione, visto che ho la scheda rischi delle tinte che certifica, che chi usa tali prodotti non incorre in nessun problema.
Qualora dalla valutazione dei rischi emerga che non vi sono rischi per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, non ha l'obbligo di nominare il medico competente.
Scuola professionale: come ottenere il riconoscimento del percorso formativo sulla sicurezza?
Nelle scuole ad indirizzo tecnico professionale i docenti di discipline tecniche trattano anche l'argomento della sicurezza, questi argomenti sono inseriti talvolta nel Pof: come può la scuola far riconoscere il percorso fatto e rilasciare l'attestato secondo gli Accordi della Conferenza Permanente Stato - Regioni del 21 dicembre 2011? Che requisiti deve avere qs percorso per essere riconosciuto come credito formativo? Se il percorso formativo che viene fatto copre tutte le ore del rischio alto l'attestato è valevole per tutti i settori?
L’art. 32 co. 1, lett. d) della Legge 9 settembre 2013, n. 98 (conversione decreto Fare: DL 21 giugno 2013, n. 69), ha introdotto all’art. 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 14, il comma 14bis.
L’ultima parte del citato comma 14bis, prevede espressamente che “Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro”.
Ritengo che il percorso formativo, debba essere, comunque, somministrato da docenti in possesso dei requisiti di cui al D.M. 6 marzo 2013 (Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro).
Ritengo necessario evidenziare come la valutazione circa la completezza della formazione del lavoratore formato a scuola, sia un onere a carico del datore di lavoro presso il quale l’alunno diplomato andrà a svolgere la propria attività lavorativa.
Il datore di lavoro, infatti, è tenuto a valutare la formazione pregressa del lavoratore ed eventualmente integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR) ed in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto.
I crediti formativi per la formazione specifica avranno validità fintanto che non intervengano cambiamenti nel novero dei rischi collegati alla mansione (come nei casi di trasferimento, cambio mansione, utilizzo di nuove attrezzature, evoluzione dei rischi, ecc.).
Per il montaggio di trabattelli fino a 5 mt è necessaria una formazione specifica?
Per il montaggio e l’utilizzo di trabattelli fino a 5 mt è necessaria una formazione specifica da soggetti abilitati o è sufficiente una formazione interna in azienda?
Il montaggio e l'utilizzo di trabattelli è sufficiente l'obbligo della formazione specifica prevista nell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
Per lavori domestici di piccola entità eseguiti da artigiani, servono i piani di sicurezza?
Se devo effettuare in casa dei lavori di piccola entità, eseguiti da singoli artigiani anche contemporaneamente, devo prevede il piano operativo di sicurezza (POS) ed il piano di sicurezza e coordinamento (PSC)?
Se i lavori sono effettuati da artigiani autonomi il piano operativo di sicurezza (POS) non è obbligatorio, ne tantomeno del piano di coordinamento e sicurezza (PSC), tuttavia la presenza di più artigiani non deve configurarsi come impresa in cui l'artigiano che ha preso l'appalto si avvale di altri artigiani per effettuare i lavori.
In questo caso l'artigiano che ha preso l'appalto viene di fatto assimilato al datore di lavoro e gli altri artigiani considerati lavoratori a lui subordinati. In tal caso il POS è obbligatorio.
In conclusione se i lavori degli artigiani sono specialistici e autonomi (per es. un artigiano realizza l'impianto elettrico, un altro la tinteggiatura, un altro lavori di idraulica...) sono esclusi dall'obbligo di redazione del POS e del PSC.
Deve esserci un ASPP interno al mondo della scuola se non è dotata di un RSPP interno
Deve esserci un ASPP interno al mondo della scuola se non è dotata di un RSPP interno. Come dovrebbe essere il Servizio di prevenzione e protezione all’interno della scuola?
Il riferimento testuale è all’art. 32 comma 10 del D.Lgs 81/2008, nel momento in cui prevede che il DS/DL “che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l’incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti”.
Soprattutto nelle realtà suddivise in più sedi, il numero di ASPP dovrà essere parametrato in relazione alla funzione di “ponte” tra la sede scolastica ove prestano servizio e il Responsabile SPP, al fine di velocizzare lo scambio di informazioni e di agevolare gli interventi su problematiche particolari.
Evidenzio, da ultimo, che specie nell’ambito dello svolgimento delle attività di laboratorio - durante le quali si faccia uso di attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici e di apparecchiature fornite di videoterminali - l’insegnante assume la qualifica di preposto nei riguardi degli allievi che sono equiparati a lavoratori seppur limitatamente ai periodi in cui sono applicati ai laboratori.
Scuola: il dirigente scolastico può delegare in toto al RSPP ogni aspetto della gestione sicurezza?
Capita nel mondo della scuola che il Dirigente Scolastico (DS) deleghi in toto al RSPP ogni aspetto della gestione della sicurezza senza una delega di funzioni (art.16). E’ corretto questo?
Come deve essere una delega di funzioni? In quale caso il DS è chiamato a rispondere in merito ad un infortunio o altro evento che causa danni alle persone qualora abbia effettuato la delega di funzioni?
Non bisogna confondere la delega di funzioni ex art. 16 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con la richiesta al RSPP di attivarsi in relazione alle verifiche circa lo stato della sicurezza della scuola.
Il RSPP - consulente del datore di lavoro a prescindere dal fatto che sia esterno o interno - coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione nello svolgimento dei compiti di:
•individuazione fattori di rischio, valutazione rischi e individuazione di misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
•elaborazione, per quanto di competenza, di misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure;
•elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
•proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
•partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
•fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36;
e si rapporta con il datore di lavoro, fornendogli ogni informazione idonea per il mantenimento della sicurezza e della salubrità dei luoghi di lavoro.
Datore di lavoro e RSPP hanno i propri compiti come delineati dal citato D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
La delega ex art. 16 a RSPP costituisce fattispecie inusuale anche se non espressamente vietata. In ogni caso essa deve avere tutti i requisiti di cui all’art. 16 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81:
•che essa risulti da atto scritto recante data certa;
•che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
•che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
•che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate
•che la delega sia accettata dal delegato per iscritto
Si ritiene, però, poco opportuna la commistione delle due figure attraverso il citato art. 16 (anche se formalizzata nei termini di cui sopra), con particolare riferimento alla Pubblica Amministrazione, ove la figura del datore di lavoro è individuata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nei termini di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), ultima parte.
La titolarità delle due posizioni potrà meglio essere gestita da un unico soggetto nei termini di un DS/DL che opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione ex art. 34 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e art. 2 del DM n. 382/98.
Per completezza si evidenzia che il Datore di Lavoro ha l’obbligo di vigilanza sul corretto svolgimento delle funzioni delegate (l’obbligo si intende assolto nel caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4 da parte dell’azienda).
Cassazione, sez. IV, sent. n. 5013 del 10.02.2011; ibidem sez. IV, 16.1.2004 n. 18638; sez. IV, 16.11.1998 n.17491: “In tema di prevenzione infortuni, il datore di lavoro deve controllare acché il delegato, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli.
Ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa sul posto di lavoro si instauri, con il consenso del delegato, una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti, il datore di lavoro o il dirigente, ove infortunio si verifichi, non può utilmente scagionarsi assumendo di non essere stato a conoscenza della illegittima prassi, tale ignoranza costituendolo, di per se, in colpa per denunciare l'inosservanza al dovere di vigilare sul comportamento del delegato a far rispettare le norme antinfortunistiche”.
Fonte: Spisal
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