DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO LAVORATRICI MADRI EDITABILE IN WORD
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VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA (art. 28, comma 1 del D.lgs. 81/08 e D.lgs. 151 del 26 marzo 2001)
La tutela delle lavoratrici madri
Molte attività lavorative possono costituire per la Lavoratrice in gravidanza - puerperio - allattamento una condizione di pregiudizio o di rischio per la sua salute o per quella del bambino. Per tale motivo il Legislatore ha emanato specifiche norme preventive a tutela delle Lavoratrici madri.
In generale, per tutte le Lavoratrici è previsto il divieto di adibirle al lavoro nei due mesi antecedenti e nei tre mesi successivi al parto (congedo di maternità).
In particolari condizioni è facoltà della Lavoratrice chiedere la flessibilità del periodo del congedo di maternità (1 mese prima e 4 mesi dopo il parto).
Le Lavoratrici in gravidanza puerperio ed allattamento non possono essere adibite a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri così come individuati dalla normativa di riferimento.
Qualora ricorrano tali circostanze, la Lavoratrice deve essere allontanata dal rischio lavorativo, assegnandola ad altra mansione compatibile oppure, qualora non fosse possibile lo spostamento di mansione, con l'interdizione al lavoro.
'attuale norma di riferimento di tutela delle lavoratrici madri è costituita dal DLgs 26 marzo 2001 n. 151, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità".
Il Capo II del D.Lgs. stabilisce le modalità operative al fine di garantire la tutela della sicurezza e della salute della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio, definendo altresì ruoli e competenze di 3 soggetti fondamentali:la Lavoratrice | il Datore di lavoro | il Servizio Ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro
Premessa - La tutela delle lavoratrici madri
SETTORI PRESENTI NEL NOSTRO DVR LAVORATRICI MADRI IN WORD:
SETTORE AGRICOLTURA-SETTORE AGROALIMENTARE-SETTORE ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI-SETTORE ALLEVAMENTO-SETTORE AUTOTRASPORTI-SETTORE CALZATURIERO PELLE O CUOIO-SETTORE CANTIERISTICA NAVALE IN VETREORESINA-SETTORE CARTOTECNICA-SETTORE COMMERCIO AL DETTAGLIO E INGROSSO-SETTORE STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTI-SETTORE FLOROVIVAISTICO-SETTORE GRAFICO-SETTORE CIRCOLI E IMPIANTI SPORTIVI-SETTORE IMPIANTI NATATORI "PISCINE"-SETTORE STABILIMENTI BALNEARI-SETTORE PARCHI AQUATICI-SETTORE IMPIANTI DI RICICLAGGIO-
SETTORE IMPIANTI TRATTAMENTO RSU/DISCARICHE RSU-SETTORE INDUSTRIA FARMACEUTICA-SETTORE INDUSTRIA GALVANICA-SETTORE ISTRUZIONE-SETTORE TINTORIA/LAVASSECCO-SETTORE LAVORAZIONE DEL LEGNO-SETTORE LAVORAZIONE DEL MOBILE "IMBOTTITO"-SETTORE LAVORAZIONE GOMMA/PLASTICA-SETTORE LAVORAZIONE ORAFA-SETTORE LAVORAZIONE VETRO PIANO-
SETTORE METALMECCANICO-SETTORE "SANITARIO" Reparti Ospedalieri,Laboratori,servizi ambulatoriali, studio dentistico-SETTORE "SERVIZI ALLA PERSONA"-SETTORE "SERVIZI"Addetta assistenza disabili,Badante,Parrucchiera,Estetista,Tatuatrice-SETTORE TESSILE/CONFEZIONE ABBIGLIAMENTO-SETTORE UFFICI-SETTORE VIGILANZA URBANA/GUARDIE GIURATE
Sommario Dvr Lavoratrici Madri
1. PREMESSA
2. DATI GENERALI AZIENDA
Dati Azienda
3. PROCEDURA PER LA TUTELA DELLE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA
ASTENSIONE FACOLTATIVA (Congedo parentale)
4. TABELLA DEI RISCHI
5. PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO
SETTORE AGRICOLTURA
SETTORE AGROALIMENTARE
SETTORE ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI
SETTORE ALLEVAMENTO ANIMALI DI GROSSA TAGLIA
SETTORE AUTOTRASPORTI
SETTORE CALZATURIERO PELLE O CUOIO
SETTORE CANTIERISTICA NAVALE IN VETREORESINA
SETTORE CARTOTECNICA
SETTORE COMMERCIO AL DETTAGLIO E INGROSSO
SETTORE STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTI
SETTORE FLOROVIVAISTICO
SETTORE GRAFICO
SETTORE CIRCOLI E IMPIANTI SPORTIVI
SETTORE IMPIANTI NATATORI "PISCINE"
SETTORE STABILIMENTI BALNEARI
SETTORE PARCHI AQUATICI
SETTORE IMPIANTI DI RICICLAGGIO
SETTORE IMPIANTI TRATTAMENTO RSU/DISCARICHE RSU
SETTORE INDUSTRIA FARMACEUTICA
SETTORE INDUSTRIA GALVANICA
SETTORE ISTRUZIONE
SETTORE TINTORIA/LAVASSECCO
SETTORE LAVORAZIONE DEL LEGNO
SETTORE LAVORAZIONE DEL MOBILE "IMBOTTITO"
SETTORE LAVORAZIONE GOMMA/PLASTICA
SETTORE LAVORAZIONE ORAFA
SETTORE LAVORAZIONE VETRO PIANO
SETTORE METALMECCANICO
SETTORE "SANITARIO" Reparti Ospedalieri,Laboratori,servizi ambulatoriali, studio dentistico
SETTORE "SERVIZI ALLA PERSONA"
SETTORE "SERVIZI"Addetta assistenza disabili,Badante,Parrucchiera,Estetista,Tatuatrice
SETTORE TESSILE/CONFEZIONE ABBIGLIAMENTO
SETTORE UFFICI
SETTORE VIGILANZA URBANA/GUARDIE GIURATE
6. CONCLUSIONI
ALLEGATI
OGGETTO: Allontanamento da mansione a rischio ai sensi del D. Lgs. 151/2001 sulla tutela delle lavoratrici madri.
COMUNICAZIONI INOLTRATE DAL DATORE DI LAVORO E DIRETTE AD ATTIVARE IL PROCEDIMENTO DI INTERDIZIONE DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 1 D. Lgs. 26.03.2001 n. 151
COMUNICAZIONI INOLTRATE DAL DATORE DI LAVORO E DIRETTE AD ATTIVARE IL PROCEDIMENTO DI INTERDIZIONE DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETTERE B) e C) D. Lgs. n. 151/01
Istanza di maternità anticipata o posticipata per lavoro a rischio
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La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana. Tuttavia condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più in gravidanza o nel periodo del puerperio e dell'allattamento. Molte attività lavorative possono costituire per la Lavoratrice in gravidanza - puerperio - allattamento una condizione di pregiudizio o di rischio per la sua salute o per quella del bambino. Per tale motivo il Legislatore ha emanato specifiche norme preventive a tutela delle Lavoratrici madri.
In generale, per tutte le LL è previsto il divieto di adibirle al lavoro
● nei due mesi antecedenti
● nei tre mesi successivi al parto (congedo di maternità)
● In particolari condizioni è facoltà della Lavoratrice chiedere la flessibilità del periodo del congedo di maternità (1 mese prima e 4 mesi dopo il parto).
Le LL in gravidanza puerperio ed allattamento non possono essere adibite a lavori
● pericolosi
● faticosi
● insalubri così come individuati dalla normativa di riferimento
Qualora ricorrano tali circostanze, la LL deve essere allontanata dal rischio lavorativo, assegnandola ad altra mansione compatibile oppure, qualora non fosse possibile lo spostamento di mansione, con l'interdizione al lavoro.
L'interdizione dal lavoro viene disposta dal Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro, previa acquisizione della valutazione - dichiarazione dei rischi occupazionali da parte del Datore di Lavoro e se, ritenuta necessaria, della certificazione sanitaria del medico del lavoro dello SPISAL.
L'attuale norma di riferimento di tutela delle lavoratrici madri è costituita dal DLgs 26 marzo 2001 n. 151, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità". Il Capo II del D.Lgs. stabilisce le modalità operative al fine di garantire la tutela della Sicurezza e della Salute della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio, definendo altresì ruoli e competenze di 3 soggetti fondamentali:
1. Lavoratrice
● È oggetto della tutela
● Deve informare il Datore di lavoro del proprio stato di gravidanza, al fine di attivare le misure di tutela conseguenti ed ottenere i diritti previsti dalla Legge
● Può presentare istanza al Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro al fine di ottenere l'astensione dal lavoro:
■ sia nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza
■ sia per condizioni di rischio lavorativo
2. Datore di lavoro
Compiti del datore di lavoro
● È responsabile della tutela della Sicurezza e della Salute della lavoratrice
● Ha l'obbligo di valutare preventivamente, con il concorso del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dai rischi (RSPP), Medico Competente e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), i rischi presenti nell'ambiente di lavoro, tenendo conto anche della possibilità della presenza di lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento
● In esito alla valutazione dei rischi definisce le condizioni di lavoro eventualmente non compatibili con lo stato di gravidanza-puerperio-allattamento e le misure di prevenzione e di protezione che intende adottare a tutela delle lavoratrici madri, informando le lavoratrici ed il RLS
Condotta in caso di gravidanza della dipendente
Venuto a conoscenza dello stato di gravidanza di una lavoratrice:
● la allontana immediatamente dalla eventuale situazione di rischio
● provvede ad assegnarla ad altra mansione compatibile con lo stato di gravidanza, anche modificando temporalmente le condizioni o l'orario di lavoro, informando il Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro del provvedimento adottato
● qualora le modifiche delle condizioni di lavoro non fossero possibili per motivi organizzativi o altro, informa per iscritto il Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro per i provvedimenti di competenza (interdizione al lavoro)
● Il Datore di lavoro (Art. 11 D. Lgs. 151/2001), fermo restando i divieti già previsti dall'art. 7, nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 81/08, dovrà tenere conto anche della presenza di personale femminile che può essere maggiormente suscettibile in gravidanza/puerperio/allattamento all'esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o particolari condizioni di lavoro di cui all'Allegato C del Testo Unico
● Il Datore di lavoro (Art. 11 D. Lgs. 151/2001), informa le lavoratrici ed il RLS sull'esito della valutazione e sulle misure di prevenzione e di protezione che intende adottare al fine di evitare l'esposizione della lavoratrice (gestante, puerpera o in allattamento) a rischi per la sua sicurezza e salute, del nascituro e del neonato in allattamento
Divieti
È fatto divieto (Art. 53 D. Lgs. 151/2001) di adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino
3. Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro
1. Ruolo e competenze
È informato sui provvedimenti di cambio mansione adottati dal Datore di Lavoro in situazione di lavori vietati o comunque ritenuti pregiudizievoli, in base alla valutazione dei rischi, per la Sicurezza e la Salute della lavoratrice
2. Interdizione o astensione dal lavoro
In situazione di lavori vietati o comunque ritenuti pregiudizievoli per la sicurezza e la salute della lavoratrice, e nella impossibilità di cambio mansione dichiarata dal DDL, acquisita la certificazione sanitaria da parte dello SPISAL (competente per il territorio ove è situata l'Azienda), può disporre l'interdizione anticipata al lavoro per la lavoratrice sino al termine del congedo di maternità (3 mesi dopo il parto) oppure, per particolari condizioni lavorative, sino a 7 mesi dopo il parto. Su istanza della lavoratrice dispone, secondo le risultanze dell'accertamento medico effettuato presso servizi del SSN, l'astensione dal lavoro nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presuppone possano essere aggravate dallo stato di gravidanza
Lavoratrice in gravidanza in condizioni di lavoro a rischio
Compiti della lavoratrice - La Lavoratrice comunica al Datore di lavoro il suo stato di gravidanza.
Compiti del datore di lavoro - Il Datore di lavoro verifica se la mansione lavorativa assegnata alla dipendente è tra quelle a rischio per la gravidanza/allattamento; qualora così fosse:
1. la allontana immediatamente dalla eventuale situazione di rischio
2. provvede ad assegnarla ad altra mansione compatibile con lo stato di gravidanza, anche modificando temporalmente le condizioni o l'orario di lavoro, informando il Servizio Ispezione del Ministero del Lavoro del provvedimento adottato (modello 01)
3. qualora le modifiche delle condizioni di lavoro non fossero possibili per motivi organizzativi o altro, informa per iscritto (modello 01) il Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro per i provvedimenti di competenza (interdizione al lavoro)
4. indirizza la lavoratrice, con la dichiarazione di cui sopra, allo SPISAL territorialmente competente(1) per il rilascio della certificazione sanitaria che l'interessata provvederà a consegnare personalmente al Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro, congiuntamente al certificato di gravidanza(2) e alla dichiarazione del Datore di Lavoro. Presso il Servizio Ispezione la Lavoratrice compilerà la domanda di interdizione obbligatoria al lavoro (modello 02).
Note:
(1) è territorialmente competente lo SPISAL ove è situata l'Azienda o Unità produttiva;
(2) il certificato deve attestare la settimana di gestazione, la data dell'ultima mestruazione e l'epoca prevista del parto.
Tutela della lavoratrice in gravidanza in situazione di rischio lavorativo
Lavoratrice in condizioni di gravidanza a rischio
Quando presentare la domanda
La Lavoratrice, qualora presenti gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, indipendentemente dal lavoro svolto, ha diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza a rischio.
A chi presentare la domanda
La Lavoratrice presenterà la certificazione medica al Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro:
1. direttamente se la certificazione è stata rilasciata da un medico ginecologo pubblico
2. dopo averla fatta vistare presso il Distretto sanitario di appartenenza, se la certificazione è stata rilasciata da un medico ginecologo privato
Istanza per complicanze: fac-simile
Modulo richiesta interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gestazione.
Lavoratrice in astensione obbligatoria post partum
In previsione del rientro al lavoro in condizioni di rischio per l'allattamento:
Compiti della lavoratrice
La Lavoratrice con congruo anticipo comunica al Datore di Lavoro la nascita del figlio e l'intenzione di riprendere il lavoro al termine dei 3 mesi di astensione obbligatoria post partum.
Compiti del datore di lavoro
il Datore di lavoro verifica se la mansione lavorativa assegnata alla dipendente è tra quelle a rischio per puerperio ed allattamento; qualora così fosse:
1. verifica la possibilità di assegnare la Lavoratrice ad altra mansione compatibile con l'allattamento, anche modificando temporalmente le condizioni o l'orario di lavoro, informando il Servizio Ispezione del Ministero del Lavoro del provvedimento adottato (modello 01)
2. qualora le modifiche delle condizioni di lavoro non fossero possibili per motivi organizzativi o altro, informa per iscritto (modello 01) il Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro per i provvedimenti di competenza (interdizione al lavoro sino a 7 mesi post partum)
indirizza la lavoratrice, con la dichiarazione di cui sopra, allo SPISAL territorialmente competente per il rilascio della certificazione sanitaria che l'interessata provvederà a consegnare personalmente al Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro, congiuntamente al certificato di nascita del bambino e alla dichiarazione del Datore di Lavoro. Presso il Servizio Ispezione la Lavoratrice compilerà la domanda di interdizione obbligatoria al lavoro
Flessibilità del congedo di maternità
Durata del congedo
Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità (5 mesi), le lavoratrici che non effettuano lavori pericolosi, faticosi o insalubri (artt. 7 e 11 del D. Lgs. 151/01) possono usufruire della flessibilità del congedo, astenendosi dal lavoro a partire del mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto.
Requisiti per ottenere il congedo
Per poter avvalersi della flessibilità del congedo di maternità è necessario che il medico specialista ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale ed il medico competente aziendale (ove previsto per legge) certifichino che tale opzione non comporta pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Se in azienda non è prevista la figura del medico competente, è necessaria la dichiarazione del Datore di Lavoro che lo attesti.
Quando presentare la domanda
La lavoratrice, entro la fine del 7° mese di gravidanza, dovrà fare specifica richiesta di flessibilità del congedo di maternità al Datore di Lavoro ed all'INPS (per il settore pubblico solo al Datore di lavoro), compilando il modulo per la domanda di astensione obbligatoria (modello 03) che contiene un apposito riquadro, allegando:
1. certificato del medico ginecologo pubblico che attesti che le condizioni di salute della gestante consentono il proseguimento dell'attività lavorativa fino alla fine dell'8° mese di gravidanza
2. certificato del medico competente aziendale che attesti l'assenza di rischi per la salute e la sicurezza nella mansione svolta dalla lavoratrice
3. eventuale dichiarazione del Datore di Lavoro che attesti che la mansione svolta dalla lavoratrice non prevede l'obbligo della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.
La norma di riferimento è il D. Lgs. 151 del 26 marzo 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" che prescrive misure per la tutela della Sicurezza e della Salute delle lavoratrici gestanti (durante il periodo di gravidanza) e madri (fino a sette mesi di età del figlio) (art. 6, comma 1 D.lgs 151/01).
L’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, con quanto indicato all’art 28, ha ribadito ulteriormente l’autonomia e la responsabilità del Datore di Lavoro (DdL) anche in tema di valutazione del rischio finalizzato alla tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza.
La particolarità dei rischi per la salute durante la gravidanza e il puerperio richiede che il DdL per questa Valutazione si avvalga sempre della professionalità del Medico Competente (MC) (art. 29 comma 1) coinvolgendolo e responsabilizzando nella analisi dei rischi di tutti i posti di lavoro in cui è occupato personale femminile.
Il DdL valuta i rischi per la Sicurezza e la Salute delle lavoratrici (art. 11, comma 1 D.lgs 151/01), in particolare i rischi di esposizione ad
1. agenti fisici
2. agenti chimici
3. agenti biologici
4. processi o condizioni di lavoro
Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinchè l’esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitato
1. modificando temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro (art. 12, comma 1 D.lgs 151/01)
2. lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto (art. 7, comma 1 D.lgs 151/01)
3. lavoratrice spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna (art. 7, comma 1 D.lgs 151/01)
In questa valutazione, con l’obiettivo di salvaguardare una situazione particolarmente delicata come la gravidanza ed il periodo post parto-allattamento, è necessario ricorrere a l’uso di criteri di massima cautela, ad esempio utilizzando standard più restrittivi di quelli usati per valutare l’entità del rischio per gli altri Lavoratori.
E' vietato adibire le lavoratrici in stato di gravidanza o puerperio ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (art. 7, comma 1 D.lgs 151/0:
1. Agenti fisici
1. Lavori che comportano l’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto (allegato A, lettera d D.lgs 151/01). Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza (art. 8, comma 1 D.lgs 151/01)
2. Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti (allegato C, comma 1, lettera a D.lgs 151/01)
3. Rumore (allegato C, comma 1, lettera c D.lgs 151/01)
2. Agenti chimici
1. Durante la gravidanza (in particolare nei primi mesi) può essere rischiosa l’esposizione a sostanze chimiche anche se sono in concentrazione che è stata valutata irrilevante per la salute secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 in condizioni ordinarie (art. 224 comma 2)
2. Gli agenti chimici nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro come le sostanze etichettate R 40, R 45, R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE (allegato C, comma 3, lettera a D.lgs 151/01)
3. Amalgama (piombo, mercurio, etc.)
4. Formaldeide
3. Agenti biologici
1. Lavori che comportano l’esposizione a agenti biologici quali virus HBV, virus HIV, virus HCV, virus della rosolia, toxoplasma a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione (allegato B, comma 1, lettera b D.lgs 151/01)
2. Lavori che comportano l’esposizione a agenti biologici che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro (allegato C, comma 2, D.lgs 151/01)
4. Processi o condizioni di lavoro
1. Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro (allegato A, lettera g D.lgs 151/01)
2. Movimentazione manuale di carichi pesanti (MMC) che comportano rischi, soprattutto dorso-lombari (allegato C, comma 1, lettera b D.lgs 151/01)
3. Movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all’interno sia all’esterno dello stabilimento, fatica fisica e altri disagi fisici connessi all’attività svolta dalle lavoratrici (allegato C, comma 1, lettera g D.lgs 151/01)
4. Uso di scale portatili
5. Stress Lavoro Correlato
Lavori vietati per le lavoratrici madri
(Art. 7, D. Lgs. 151/2001)
Allegato A
(Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)
ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL’ART. 7
Il divieto di cui all’art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:
A) (Tutela lavoro minorile, allegato I - lavorazioni vietate) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
C) quelli che espongono alla silicosi e all’asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
D) i lavori che comportano l’esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l’uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
Allegato B
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL’ART. 7
A. Lavoratrici gestanti di cui all’art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
b) agenti biologici:
● toxoplasma
● virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall’organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all’art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall’organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
Allegato C
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL’ART. 11
A. Agenti
1. Agenti fisici, allorchè vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all’interno sia all’esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all’attività svolta dalle lavoratrici di cui all’art. 1.
2. Agenti biologici
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non figurino ancora nell’allegato II.
3. Agenti chimici
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, semprechè non figurino ancora nell’allegato II:
a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purchè non figurino ancora nell’allegato II;
b) agenti chimici che figurano nell’allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) mercurio e suoi derivati;
d) medicamenti antimitotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
B. Processi
Processi industriali che figurano nell’allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
C. Condizioni di lavoro
Lavori sotterranei di carattere minerario.
RELAZIONE DOPO LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE PER LE LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA (art. 28, comma 2, lettera a D.lgs 81/08)
Dopo avere individuati le mansioni e i relativi rischi, il DdL in collaborazione con il RSPP e con il MC ha provveduto a valutare, pesare le caratteristiche di tutti i rischi presenti.
I rischi sono stati registrati indicandone la suddivisione in
1. rischi ben noti
2. rischi che hanno necessità di analisi di approfondimento
DdL, RSPP e MC hanno esaminato ciascun rischio e, nel caso vi siano esposte delle lavoratrici, hanno provveduto a classificarli anche come:
1. rischi ben noti per gravidanza
2. rischi ben noti per gravidanza e per post- parto, allattamento
3. rischi che hanno necessità di analisi di approfondimento per gravidanza
4. rischi che hanno necessità di analisi di approfondimento per gravidanza e post- parto, allattamento
CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE PER LE LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA (art. 28, comma 2, lettera a D.lgs 81/08)
Il criterio adottato è stato quello di seguire pedissequamente quanto previsto, richiesto e indicato dalle normative di riferimento con particolare attenzione al D.lgs 81/08 e al D.lgs. 151 del 26 marzo 2001.
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE (art. 28, comma 2, lettera b D.lgs 81/08)
Si cerca di mantenere l’attuale situazione, compatibile con un rischio inesistente per la Sicurezza e la Salute delle lavoratrici in stato interessanti attraverso:
1. periodiche riunioni con i lavoratori e con il RSL
2. continuo controllo del mantenimento dei requisiti
3. quanto necessario in base ad un rischio specifico
4. informazione costante di tutte le Lavoratrici sulla Valutazione dei rischi in Gravidanza/Puerperio e delle relative misure adottate dallo Studio
5. obbligo per tutte le Dipendenti di segnalare con la massima tempestività al DDL l'inizio di una gravidanza
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI ADOTTATI (art. 28, comma 2, lettera b D.lgs 81/08)
1. quanto necessario in base ad un rischio specifico
MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA (art. 28, comma 2, lettera c D.lgs 81/08)
Per potere garantire i miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, già considerati, soddisfacenti si adottano le seguenti misure:
1. continuo aggiornamento rispetto a norme di buona tecnica o dispositivi legislativi che possono portare ad un ulteriore miglioramento dell’attuale situazione
INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE, NONCHÉ DEI RUOLI DELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE CHE VI DEBBONO PROVVEDERE (art. 28, comma 2, lettera d D.lgs 81/08)
E’ compito del Datore di Lavoro, in collaborazione con il RSPP e il RSL, attuare tutte le misure necessarie per ottemperare a quanto previsto dalle normative di riferimento. Ciò deve avvenire dopo la comunicazione dello stato di gravidanza da parte della lavoratrice.