DISPOSIZIONI PER ATTUARE LE MISURE DI COORDINAMENTO IN CANTIERE

DISPOSIZIONI PER ATTUARE LE MISURE DI COORDINAMENTO VERIFICHE,CONTROLLI E PARTECIPAZIONE IN CANTIERE

Cooperazione e coordinamento
In cantiere devono essere assicurate, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e delle relative procedure di lavoro.
In particolare i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi devono cooperare e coordinare le attività e la loro reciproca informazione al fine di garantire l'efficacia delle misure di prevenzione e protezione, ferma restando l'azione di informazione reciproca nei rischi svolta dai piani di sicurezza accettati e gestiti dai sin¬goli datori di lavoro e lavoratori autonomi.
A tal fine in presenza di più imprese e/o lavoratori autonomi è necessario costituire una struttura permanente di coordinamento di cantiere che riunisce perio dicamente i rappresentanti delle singole imprese. Tale strut¬tura è organizzata e gestita direttamente dal "coordinatore per l'esecuzione dei lavori".
La cooperazione e coordinamento tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la reciproca infor-mazione e la interazione con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere, è obbligatoria in tutti i casi.
Tale obbligo ricade, in via primaria, sui datori di lavoro; in presenza del coordinatore per l'esecuzione dei lavori compete a quest'ultimo l'organizzazione in cantiere di tale attività.
Anche il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, finalizzato al miglioramen¬to della sicurezza in cantiere è necessario, se non obbligatorio, in tutti i casi in cui siano presenti più im¬prese.
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nei casi in cui è previsto il piano generale di sicurezza, veri¬fica che tale attività sia attuata nei mo di e termini previsti negli accordi fra le parti sociali.

Consultazione e partecipazione
Ciascun datore di lavoro deve consultare preventivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurez¬za; tali rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani e di formu¬lare proposte al riguardo.
Gli stessi rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono essere consultati preventivamente sulle mo difiche significative da apportarsi ai piani.
Nei cantieri in cui siano presenti più imprese deve essere assicurato il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.
A tal fine potrà rendersi utile o necessario costituire una unità di coordinamento di cantiere che riunisca perio dicamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
I compiti ed il funzionamento di tale unità di coordinamento saranno conformi a quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali.
La consultazione e l'informazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in merito alle pro-blematiche inerenti la sicurezza e salute dei lavoratori è necessaria e obbligatoria per tutti i cantieri.
Tale obbligo ricade, in via primaria, sui datori di lavoro. In presenza dei piani di sicurezza, la consulta-zione preventiva e le informazioni sui contenuti dei piani di sicurezza nonché sulle mo difiche significati-ve da apportarsi ai piani e la formulazione di proposte al riguardo da parte dei rappresentanti per la sicu-rezza, unitamente al coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza, nel caso più imprese operanti in cantiere, offre le necessarie garanzie di partecipazione anche da parte dei lavoratori per l'ottenimento del¬le migliori condizioni di sicurezza in cantiere.
Nei cantieri la cui durata dei lavori è inferiore all'anno, l'adempimento di quanto sopra, costituisce as-solvimento dell'obbligo di "riunione perio dica di prevenzione e protezione dei rischi", salva motivata ri-chiesta del rappresentante per la sicurezza.
Il piano generale di sicurezza, ove previsto, contiene le necessarie disposizioni per dare attuazione, in cantiere a tali procedure di consultazione e partecipazione.

Direzione e sorveglianza lavori, verifiche e controlli
Ciascuna delle imprese incaricate a svolgere lavori all'interno del cantiere deve:
- disporre affinché siano attuate tutte le misure di sicurezza e di igiene previsti dai piani di sicurezza e più in generale, che assicurino comunque i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e dalle più aggiornate norme tecniche, mettendo a disposizione i mezzi necessari;
- rendere edotti ed aggiornati i dirigenti, i preposti, i soggetti per la prevenzione e protezione dei rischi, i lavoratori in funzione alle rispettive attribuzioni e competenze, sulle esigenze di sicurezza aziendale e sul¬le normative di attuazione con riferimento ai piani di sicurezza ed alle disposizioni di legge e tecniche in materia;
- individuare e nominare i soggetti incaricati di dirigere, sovrintendere e sorvegliare i lavori.
I soggetti incaricati di dirigere le attività devono:
- attuare le misure di sicurezza e di igiene che assicurino i requisiti richiesti dai piani di sicurezza e dal¬le vigenti disposizioni di legge;
- illustrare ai preposti i contenuti dei piani di sicurezza rendendoli edotti dei sistemi di protezione pre-visti sia collettivi che individuali in relazione ai rischi specifici cui sono esposti i lavoratori;
- rendere edotte le ditte fornitrici di servizi, quelle subappaltatrici ed i lavoratori autonomi sui contenu¬ti dei piani di sicurezza e sui sistemi di protezione previsti in relazione ai rischi specifici esistenti durante le attività di cantiere in concomitanza alle quali sono chiamate a prestare la loro attività;
- rendere consapevoli e partecipi i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro cono-scenza le misure di prevenzione e protezione, tenuto conto dell'organizzazione aziendale per la sicurezza e di quella di cantiere;
- mettere a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione e disporre che i singoli lavoratori os-servino le norme di prevenzione;
- verificare ed esigere che siano rispettate le disposizioni di legge e quelle dei piani per la sicurezza ai fini della sicurezza collettiva ed individuale;
- predisporre affinché gli ambienti, gli impianti, i mezzi tecnici ed i dispositivi di sicurezza siano man-tenuti in buona ed efficiente condizione, provvedendo altresì a afre effettuare le verifiche ed i controlli pre¬visti.
I soggetti incaricati di sovrintendere alle attività di cantiere devono:
- assicurarsi della corretta attuazione di tutte le misure e procedure previste dal piano di sicurezza;
- esigere l'osservanza delle norme di sicurezza e l'uso dei dispositivi di protezione individuale da par¬te dei lavoratori;
- aggiornare i lavoratori sulle norme essenziali di sicurezza in relazione ai rischi specifici cui sono esposti;
- effettuare la sorveglianza dello stato dell'ambiente esterno e di quello interno, in relazione ai fattori ambientali identificati nei piani di sicurezza: delle recinzioni; delle vie di transito e dei trasporti; delle ope¬re preesistenti e di quelle costruende, fisse o provvisionali; delle reti di servizi tecnici; di macchinari, im¬pianti, attrezzature; dei diversi luoghi e posti di lavoro; dei servizi igienico - assistenziali; e di quant'altro può influire sulla sicurezza degli addetti ai lavori e di terzi.
- procedere, dopo piogge o altre manifestazioni atmosferiche e dopo le interruzioni prolungate dei la-vori, al controllo della stabilità dei terreni, delle opere provvisionali, delle reti dei servizi e di quant'altro suscettibile di averne avuta compromessa la sicurezza.
È necessario che ciascuna impresa che opera all'interno del cantiere definisca i soggetti incaricati a di-rigere, sovrintendere e sorvegliare le attività svolte e ne formalizza i compiti, anche in merito ai rapporti con gli analoghi soggetti che operano contemporaneamente nell'ambito del cantiere.
Le vigenti disposizioni di legge prevedono alcuni casi specifici nei quali è obbligatoria la presenza di soggetti responsabili "qualificati" durante lo svolgimento delle attività, in particolare si richiamano:
- montaggio e smontaggio delle opere provvisionali, che devono essere eseguite sotto la diretta sorve-glianza di un preposto ai lavori;
- montaggio del ponteggio metallico, la cui rispondenza al progetto ed alle regole dell'arte deve essere assicurata dal responsabile del cantiere;
- il mantenimento delle condizioni di efficienza del ponteggio metallico che deve essere assicurato dal responsabile del cantiere mediante verifiche e controlli perio dici, dopo violente perturbazioni atmosferiche, dopo prolungate interruzioni;
- il disarmo delle armature provvisorie che deve essere effettuato da operai pratici sotto la diretta sor-veglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia dato autorizzazione;
- tutte le operazioni connesse con l'impiego di sistemi industrializzati a rotazione di casseri (tunnel, ban-che e table similari), che devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto;
- tutte le operazioni di sformatura, movimentazione e montaggio di prefabbricati, che devono essere sot¬to la diretta sorveglianza di personale esperto responsabile;
- i lavori in sotterraneo, che devono essere diretti e sorvegliati da persone competenti, che abbiano espe-rienza diretta ditali lavori.

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PIANO OPERATIVO SICUREZZA

P.O.S (Esempio di Piano operativo di sicurezza editabile in word)l Il POS è il piano operativo di sicurezza che tutte le imprese devono presentare prima di entrare in un cantiere edile, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nuovo Testo unico sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.).

Il presente Piano operativo di sicurezza (in sigla POS) costituisce assolvimento all'obbligo, posto in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Il POS è conforme a quanto disposto dall'allegato XV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Esso contiene la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., relativamente ai lavori eseguiti direttamente da questa/e impresa/e e propone le scelte autonome di carattere organizzativo ed esecutivo, in osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Il POS che ne risulta è idoneo ad essere accettato dai coordinatori e dagli organi di controllo.

Il Piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

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Il P.S.C può essere utilizzato con poche modifiche da professionisti del settore  semplicemente aggiungendo i dati specifici e aggiungendo/Modificando le varie schede fasi lavorative e attrezzature utilizzando direttamente un word processor, ad esempio word di microsoft office.

Il presente Piano di sicurezza e coordinamento ( PSC) è redatto ai sensi dell'art. 100 , c. 1, del D.Lgs. n. 81/08 in conformità a quanto disposto dall'all XV dello stesso decreto sui contenuti minimi dei piani di sicurezza. 
L'obiettivo primario del PSC è stato quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i rischi medesimi entro limiti di accettabilità. 


Il piano si compone delle seguenti sezioni principali:

identificazione e descrizione dell'opera

individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza

analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi rilevati;

organizzazione in sicurezza del cantiere, tramite:

relazione sulle prescrizioni organizzative;

lay-out di cantiere; (da inserire a vostra cura)

analisi ed indicazione delle prescrizioni di sicurezza per le fasi lavorative interferenti;
coordinamento dei lavori, tramite:

pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT da inserire a vostra cura) secondo logiche produttive ed esigenze di sicurezza durante l'articolazione delle fasi lavorative;

prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportante le misure che rendono compatibili attività altrimenti incompatibili;

stima dei costi della sicurezza;

organizzazione del servizio di pronto soccorso,antincendio ed evacuazione qualora non sia contrattualmente affidata ad una delle imprese e vi sia una gestione comune delle emergenze.

Il piano che ne deriva modificando il nostro Esempio editabile in Word, avvalendosi dei testi predisposti , è perfettamente conforme ai requisiti del nuovo Testo unico.


Gli Esempi di Piano di sicurezza e coordinamento sono dei file editabili in word, che voi potrete completare e modificare a piacimento e riutilizzare in altri appalti futuri, inoltre può essere adattato in ogni sua parte secondo le vostre esigenze e rischi presenti in cantiere .

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ELENCO DEI FILE E SCHEDE DI SICUREZZA PRESENTI

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