Disegno di Legge Omicidio e Lesioni sul Lavoro
Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime
La proposta si inserisce nel contesto del Testo unico 81 del 2008 sulla sicurezza dei lavoratori, proponendo di modificare l’art. 589 del Codice penale, riferito all’omicidio colposo, al fine di introdurre il reato di omicidio sul lavoro e il reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime.
L’esigenza di punire più severamente chi provoca, consapevolmente, la morte sui luoghi di lavoro si colloca in un contesto nazionale in cui le vittime di infortuni sul lavoro sono ancora terribilmente numerose. Secondo l’Osservatorio indipendente di Bologna sugli infortuni, nel 2016 le vittime sono state 641.
La relazione introduttiva al disegno di legge afferma che non è mai risultato sufficientemente soddisfatto il bisogno di una punizione più severa nei confronti di chi, sul lavoro, cagiona la morte dei lavoratori per distrazione, disinteresse o per noncuranza delle normative. L’intento è, dunque, quello di colmare questa mancanza, attribuendo rilevanza penale ad una serie di condotte. Di seguito, un breve resoconto dei punti salienti del disegno di legge:
· Reclusione da due a sette anni per l’omicidio commesso in violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
· Aggravamento di pena nei casi in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto ai due obblighi base della tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal D.lgs. n. N 81/2008, ovvero la valutazione dei rischi e la nomina del responsabile sicurezza e prevenzione.
· Reclusione da otto a dodici anni qualora la morte sia stata causata dalla violazione della normativa prevista dal Testo unico in tema di agenti fisici, sostanze pericolose, esposizione ad agenti biologici.
· Reclusione da cinque a dieci anni per colui che cagiona la morte di una persona mettendogli a disposizione strumenti di lavoro non conformi alla normativa comunitaria e nazionale.
· Aumento di pena, nei limite massimo di diciotto anni, qualora il reo cagioni la morte di più persone.
Aggravante specifica per il datore di lavoro che opera senza assicurazione per gli infortuni sul lavoro
Disegno di legge ART. 1 (Omicidio sul lavoro) 1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale, sono aggiunti i seguenti: "Art.589-quater. (Omicidio sul lavoro"). Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da due a sette anni. Il datore di lavoro che, non avendo adempiuto alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all’art. 28 D.Lgs. n. 81/2008 o non abbia designato un responsabile del servizio di prevenzione e protezioni dai rischi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008, o non abbia adempiuto agli obblighi di cui all’art. 12 del D.P.R. 30-6-1965 n. 1124, cagiona per colpa la morte di un lavoratore è punito con la reclusione da otto a dodici anni. La stessa pena si applica a chiunque in violazione del Titolo VIII capo I, IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del D.lgs.n. 81/2008, cagioni per colpa la morte di una persona. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque metta a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto ai sensi dell’art. 70 D.Lgs. n. 81/2008, cagioni la morte di una persona è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) se l’evento è stato determinato dalla violazione dell’art. 46 del D.Lgs n. 81/2008; 2) se l’evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni di cui al Titolo III capo II e III, Titolo IV, capo I e capo II, Titolo X-bis, Titolo XI Capo I e II, del D.Lgs n. 81/2008; Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata, se è riconosciuta anche una responsabilità della persona giuridica ai sensi del D.Lgs. N. 231/2001, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile operai e terzi. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.
2. Art. 589-quinquies. (Omicidio sul lavoro e sfruttamento sul lavoro) Nel caso di cui all'articolo 589-quater, se il responsabile è punibile anche ai sensi dell’art. 603 bis c.p., la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.
ART. 2 (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime) 1. Dopo l'articolo 590 quater. del codice penale, sono aggiunti i seguenti: Art. 590-quinquies. (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime). Il datore di lavoro che cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Il datore di lavoro che, non avendo adempiuto alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all’art. 28 D.Lgs. n. 81/2008 o non abbia designato un responsabile del servizio di prevenzione e protezioni dai rischi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008, cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. La stessa pena si applica al datore di lavoro che in violazione del Titolo VIII capo I, II, IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del D.Lgs.n. 81/2008 cagioni per colpa a un lavoratore lesioni personali gravi o gravissime. Salvo quanto previsto dal terzo comma, il datore di lavoro che metta a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto ai sensi dell’art. 70 D.Lgs. n. 81/2008, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) se l’evento è stato determinato dalla violazione dell’art. 46 del D. Lgs n. 81/2008; 2) se l’evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni di cui al Titolo III capo II e III, Titolo IV, capo I e capo II, Titolo X-bis, Titolo XI Capo I e II del D. Lgs n. 81/2008; Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata, se è riconosciuta anche una responsabilità della persona giuridica ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile operai e terzi Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette. 2. Art. 590 -sexies. (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime e sfruttamento sul lavoro). Nel caso di cui all'articolo 590-quinquies, se il responsabile è punibile anche ai sensi dell’art. 603-bis c.p., la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni. 3. Art. 590 septies. (Definizione di lavoratore e datore di lavoro) Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si intende per: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto,che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro odi agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività,ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, odi individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo; ART. 3 ( Modifiche al codice penale in materia di prescrizione e di omicidio colposo) 1.Al codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «589, secondo e terzo comma, e 589-bis » sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo comma e 589-bis e 589-quater»; b)all'articolo 589, il secondo comma e' abrogato; c) all'articolo 590, il secondo comma è abrogato;
ART. 4 ( Modifiche al codice di procedura penale) 1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-quater) e' aggiunta la seguente: "m-quinquies) delitto di omicidio sul lavoro previsto dall'articolo 589-quater, secondo e terzo comma, del codice penale»; b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-quinquies) e' aggiunta la seguente: «m-sexies) delitto di lesioni colpose sul lavoro gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-quinquies, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale»; c) all'articolo 406, comma 2-ter, le parole: «589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis » sono sostituite dalle seguenti: «589-bis, 589-quater, 590-bis, 590-quinquies»; d) all'articolo 416, comma 2-bis, le parole: « per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589-bis e 589-quater del codice penale»; e) all'articolo 429, comma 3-bis, le parole: « per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « per i reati di cui agli articoli 589-bis e 589-quater del codice penale »; f) all'articolo 550, comma 2, dopo la lettera e-bis) e' inserita la seguente: «e-ter) lesioni personali sul lavoro, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-quinquies del codice penale»; g) all'articolo 552: 1) il comma 1-bis, è così sostituito: « Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'art. 590-bis del codice penale e dall’art. 590-quinquies del medesimo codice, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari »; 2) il comma 1-ter, è così sostituito: « Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'art. 590-bis del codice penale e dall’art. 590-quinquies del medesimo codice, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), e' fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto ». ART. 5 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) 1.Al D.Lgs. n. 231/2001, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 25-septies primo comma, le parole «In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale,» sono sostituite dalle seguenti «In relazione al delitto di cui all'articolo 589-quater del codice penale,»; b) all'articolo 25-septies secondo comma le parole «in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,» sono sostituite dalle seguenti «In relazione al delitto di cui all'articolo 589-quater del codice penale,»; c) all'articolo 25-septies terzo comma, le parole «in relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,» sono sostituite dalle seguenti «In relazione al delitto di cui all'articolo 590-quinquies del codice penale,»; ART. 6 (Modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) 1. Al Decreto legislativo, 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’ art. 2 comma dd) le parole «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro; » sono sostituite dalle seguenti « idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-quater, e 590-quinquies, del codice penale; »; b) all’art. 302 le parole «ovvero i reati di cui all’articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti «ovvero i reati di cui agli articoli 589-quater,e 590-quinquies, del codice penale, »; ART. 7 (Competenza penale del giudice di pace) 1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 274/2000, le parole: « e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni», sono soppresse. Art. 8 (Norma di coordinamento) 1. In tutte le disposizioni, legislative, regolamentari e amministrative, ove si faccia richiamo ai precedenti reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro, dovrà ora intendersi il richiamo ai reati di cui agli articoli 589-quater e 590-quinquies del codice penale come introdotti dalla presente legge. Art. 9
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