Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche

Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo

Il presente decreto D.M. 11 aprile 2011 disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati e individua le condizioni in presenza delle quali l'INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11.


Art. 1. 1. Il presente decreto disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati e individua le condizioni in presenza delle quali l'INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11.

Art. 2. 1. Ai sensi dell'articolo 71, commi 11 e 12, del decreto legislativo n. 81/2008, l'INAIL e' titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
2. All'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere
direttamente con la propria struttura o a seguito degli accordi di cui al comma 3 nei termini temporali di cui
al comma 1.
3. L'INAIL e le ASL o le Agenzie Regionali Protezione Ambiente (di seguito, ARPA), nelle regioni ove sono state attribuite loro le funzioni in virtù di provvedimenti locali emanati ai sensi del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, possono
provvedere direttamente alle verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008, anche mediante accordi tra di loro o con le Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali (di seguito, DPL), nel rispetto dei principi di economicità previsti per la pubblica amministrazione
oppure possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti nell'elenco di cui al comma 4.
4. Per le finalità di cui all'articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, presso l'INAIL e presso le ASL e' inoltre istituito un elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui i titolari della funzione si
possono avvalere ai sensi dell'articolo 1. Ove previsto da apposito provvedimento regionale, l'elenco di cui al periodo precedente può essere istituito, anziché presso le singole ASL, su base regionale.
5. Qualunque soggetto abilitato e' iscritto a domanda nell'elenco. Il soggetto titolare della funzione ha faco1ta' di segnalare alla Commissione di cui all'allegato III, che e' parte integrante del presente decreto, per i successivi ed eventuali adempimenti, la sussistenza di motivi di possibile esclusione. Con l'iscrizione
all'elenco, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini temporali di cui al comma l.
6. L'elenco di cui al comma precedente e' messo a disposizione dei datori di lavoro, a cura del titolare della funzione, per l'individuazione del soggetto di cui avvalersi.
7. I soggetti abilitati, pubblici o privati, presenti nell'elenco di cui al comma 4, devono far parte dell'elenco
previsto nell'allegato III.
8. Decorsi i termini temporali di cui al comma l, il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui all'elenco previsto nell'allegato III.
9. I soggetti abilitati, pubblici o privati, devono essere in possesso dei requisiti riportati nell'allegato I, che è parte integrante del presente decreto.

Art. 3. l. Nel caso di verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, una quota pari al 15% delle tariffe definite dal decreto di cui al comma 3 e' destinata a coprire i costi legati all'attività di controllo dell'operato dei soggetti abilitati, all'attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata; la rimanente quota resta di spettanza del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica.
2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 8:


a) il datore di lavoro comunica al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, incaricato della verifica;
b) i compensi dovuti al soggetto abilitato, pubblico o privato, non possono differire, in eccesso o in difetto, di
oltre il 15% dalle tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione e successivamente, dalle tariffe stabilite dal decreto di cui al comma 3;
c) il soggetto abilitato, pubblico o privato, che e' stato incaricato dal datore di lavoro della verifica,
corrisponde all'INAIL. una quota pari al 5% della tariffa stabilita dal soggetto titolare della stessa funzione per la gestione ed il mantenimento della banca dati informatizzata.
3. Le tariffe per le prestazioni rese ai sensi del presente decreto sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione del decreto trovano
applicazione le tariffe definite dai soggetti titolari della funzione.

Art. 4. 1. Le modalità di effettuazione della prima delle verifiche nonché delle verifiche successive di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008 sono quelle previste nell'allegato II al presente decreto, che fa parte integrante dello stesso.

Art. 5. l. Le modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all'allegato I sono definite nell'allegato III al presente decreto che fa parte integrante dello stesso.

Art. 6. l. Restano ferme le disposizioni previste dai decreti:
a) Decreto ministeriale 29 febbraio 1988 recante «Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³» ;
b) Decreto ministeriale 23 settembre 2004 recante «Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto
con capacità complessiva non superiore a 5 m³ e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m³»;
c) Decreto ministeriale 17 gennaio 2005 recante la «Procedura operativa per la verifica decennale dei
serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche»;
d) Decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329 «Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 93».
2. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome ai sensi dei rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione. In sede di prima applicazione del presente
decreto, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno
disciplinato il sistema di verifica periodica obbligatoria ai fini di sicurezza, i soggetti riconosciuti competenti per l'effettuazione delle verifiche periodiche obbligatorie prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi della disciplina regionale e provinciale in vigore, continuano a esercitare le funzioni attribuite dalla medesima legislazione regionale/provinciale. Il presente decreto entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per l'allegato III, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato I

Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o privati per poter effettuare le verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008.
1. I soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008, devono
possedere almeno i seguenti requisiti:
a) certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC l7020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE
765/2008. con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del soggetto richiedente ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione, ovvero un'organizzazione conforme ai requisiti della norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17020 adeguatamente documentata. che garantisca competenza dei soggetto richiedente ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione, oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità propria e del proprio personale rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione,

installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008;
b) operare con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione. Sono vietate forme
dirette o indirette di subappalto, salvo i casi in cui si debbano effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione;
c) disporre di una procedura operativa che definisca l'iter tecnico Ed amministrativo per l'effettuazione delle
verifiche oggetto del presente decreto ed il rilascio delle conseguenti attestazioni di verifica, in conformità a quanto previsto dall'allegato II;
d) disporre di un organigramma generale che evidenzi, in maniera dettagliata, la struttura operativa per ogni Regione in cui si intende svolgere l'attività delle verifiche oggetto del presente decreto e che indichi il nominativo del responsabile tecnico, in possesso di titolo di studio di cui al successivo punto l. Il
responsabile tecnico deve essere un dipendente del soggetto abilitato ed avere una comprovata esperienza professionale superiore ai 10 anni nel campo della progettazione o controllo di prodotti, impianti e
costruzioni. Il personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e professionali:
1) laurea in ingegneria (laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007. pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a
38/S di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre
2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione. dell'università e della
ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004) con almeno 2
anni di esperienza acquisita e dimostrabile nelle attività tecnico-professionali (progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o verifiche) correlate al settore delle attrezzature di cui all'allegato VII
del decreto legislativo n. 81/2008 per le quali si intende effettuare le verifiche oggetto del presente decreto;
2) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9. L17, L23 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007. ovvero laurea conseguita nelle seguenti classi: 8, 9, 10, 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000. con almeno 3 anni di esperienza acquisita e dimostrabile nelle attività tecnico-professionali (progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o verifiche) correlate al settore delle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 per le quali si intende effettuare le verifiche oggetto del presente decreto. Tale personale può effettuare le verifiche di tutte le attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. ad esclusione degli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente.
3) diploma di perito industriale con almeno 5 anni di esperienza acquisita e dimostrabile nelle attività tecnico-professionali (progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o verifiche) correlate al settore delle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 8l/2008 per le quali si intende effettuare le verifiche oggetto del presente decreto. Tale personale può effettuare le verifiche di tutte le attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. ad esclusione degli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente.
e) avere attivato una polizza assicurativa di responsabilità civile. senza franchigia. con massimale non inferiore a 5.000.000.00 di curo per anno e non inferiore a 3.000.000.00 di euro per sinistro, per i rischi
derivanti dall'esercizio delle attività di verifiche oggetto del presente decreto;
2. La adozione di modelli di gestione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 81/2008 da parte dei soggetti pubblici o privati costituisce titolo preferenziale in ordine alla iscrizione nell'elenco di cui
all'allegato III.
3. I soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 71. comma 11 del decreto legislativo n. 81/2008. sono tenuti a garantire che il personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica, abbia ricevuto idonea formazione ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche. La partecipazione del personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica a corsi di formazione specifica organizzati dai soggetti titolari della funzione costituisce elemento di valutazione in ordine al mantenimento nel tempo dei requisiti dei soggetti abilitati.
4. I soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008, che hanno svolto attività di certificazione di prodotto. non possono effettuare la prima delle verifiche periodiche della
specifica attrezzatura di lavoro per la quale abbiano rilasciato la certificazione ai fini della marcatura CE.

Allegato II
Modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche

l. Campo di applicazione
1.1. Le disposizioni di cui al presente allegato si applicano alle tipologie di attrezzature di lavoro, di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. suddivise nei gruppi di seguito elencati:
1.1.1. Gruppo SC -Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga
a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
d) Carrelli semoventi a braccio telescopico e) ldroestrattori a forza centrifuga
1.1.2. Gruppo SP -Sollevamento persone a) Scale aree ad inclinazione variabile
b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano d) Ponti sospesi e relativi argani
e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne f) Ascensori e montacarichi da cantiere
1.1.3. Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento a) Attrezzature a pressione:
l. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
2. Generatori di vapor d'acqua
3. Generatori di acqua surriscaldata (1)
4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calcia sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla
temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW (2)
6. Forni per le industrie chimiche e affini
b) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.
2. Definizioni
a) Verifica periodica:
Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante c specifiche dell'attrezzatura di lavoro. l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
b) Prima verifica periodica:
La prima verifica periodica e' la prima delle verifiche periodiche di cui al precedente punto a) e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro.
c) Indagine supplementare:
Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni. nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora
operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.
3. Verifiche delle attrezzature di lavoro appartenenti ai gruppi SC e SP
3.1. Prima verifica periodica
3.1.1. La «prima» delle verifiche periodiche dovrà essere effettuata entro il termine stabilito dalla frequenza indicata in allegato VII del d.lgs. n. 81/2008.
3.1.2. La prima verifica periodica e' finalizzata a:
a) identificare l'attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati
riportati nelle istruzioni per l'uso del fabbricante. In particolare devono essere rilevate le seguenti
informazioni: nome del costruttore. tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio, anno di costruzione.

matricola assegnata dall'INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio. Deve inoltre prendere visione della seguente documentazione:
1. dichiarazione CE di conformità;
2. dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative);
3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti):
4. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
5. istruzioni per l'uso.
b) accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante;
c) verificare la regolare tenuta del «registro di controllo», ove previsto dai decreti di recepimento delle
direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all'articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008;
d) controllarne lo stato di conservazione;
e) effettuare le prove di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.
3.1.3. Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, dovrà essere compilata la scheda tecnica di identificazione. che successivamente costituirà parte integrante della documentazione
dell'attrezzatura di lavoro, adottando la modulistica riportata in allegato IV.
3.1.4. Le eventuali violazioni riferite al punto 3.1.2., devono essere comunicate all'organo di vigilanza competente per territorio. La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), di
cui alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie
applicabili, deve essere segnalata al soggetto titolare della funzione.
3.2. Verifiche periodiche successive alla prima.
3.2.1. Le verifiche periodiche successive alla prima, sono effettuate secondo le modalità di cui al punto 3.1.2. e con la periodicità indicata nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.
3.2.2. Le eventuali violazioni. riferite al punto 3.1.2. e 3.2.1 devono essere comunicate all'organo di vigilanza
competente per territorio. La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), di cui alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili, deve essere segnalata al soggetto titolare della funzione.
3.2.3. Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato. sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari
di cui al punto 2, lettera c), effettuate secondo le norme tecniche.
3.3. Verifica delle macchine per centrifugare.
3.3. 1. La verifica periodica delle macchine per centrifugare deve essere articolata, di norma, in due parti:
a) prova di funzionamento:
b) verifica di integrità a macchina smontata.
3.3.2. La prova di funzionamento, viene effettuata secondo la periodicità prevista in allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008: consiste nel verificare il corretto stato di conservazione e manutenzione e ad accertare il regolare funzionamento dei dispositivi di sicurezza installati; per gli idroestrattori con carica di tipo discontinuo. deve essere verificata la corretta sequenza delle fasi
che costituiscono il ciclo di lavoro.
3.3.3. La verifica a macchina smontata deve essere effettuata con la periodicità e le modalità stabilite dal fabbricante e riportate sul manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione: per le centrifughe messe in servizio in data antecedente all'entrata in vigore della specifica direttiva di prodotto. la verifica a macchina smontata viene effettuata con la periodicità prevista in allegato
VII del d.lgs. n. 81/2008.
3.3.4. Vengono sottoposti a particolari controlli di tipo visivo e strumentale. con macchina smontata. i seguenti componenti:
a) paniere. b) albero.
c) apparato frenante (disco o tamburo freno).
3.3.5.Vengono controllati inoltre. l'involucro di contenimento esterno e il collegamento dell'intera macchina alle parti strutturali dell'edificio.
3.3.6. Le macchine per centrifugare operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive, installate in data antecedente al 21 settembre 1996. limitatamente al rischio di esplosione e incendio. dovranno rispondere a quanto riportato sulla circolare del Ministero del Lavoro e della previdenza


sociale del 23 giugno 1980 n. 55, per quanto riguarda i rischi di altro tipo, i riferimenti sono contenuti nelle norme generali relative alla sicurezza delle macchine.
3.3.7. La verifica a macchina smontata c la prova di funzionamento assumono la cadenza prevista
dall'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.
3.3.8. Le macchine messe in servizio con marcatura CE, dovranno subire lo smontaggio e il conseguente controllo delle parti interne secondo le specifiche dettate dal fabbricante. la prova di funzionamento con il
relativo controllo di tutti i dispositivi installati per l'annullamento del rischio di esplosione o incendio. Dovrà essere effettuata con le modalità stabilite dal costruttore e riportate sulle istruzione per l'uso e la
manutenzione.
3.3.9. La periodicità di verifica degli idroestrattori operanti con solventi infiammabili e fissata una volta ogni
12 mesi indipendentemente dalla data di messa in servizio.
4. Verifica delle attrezzature del gruppo GVR
4.1. Periodicità delle verifiche
4.1.1. Per le attrezzature/insiemi a pressione di cui al punto 1.1.3 del presente allegato le periodicità sono regolamentate secondo lo schema riportato nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. Per le attrezzature costruite in assenza delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. la categorizzazione è definita dal datore di lavoro ai sensi dell'allegato II del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000. Restano ferme le esclusioni e le esenzioni dalle verifiche periodiche per le attrezzature di cui agli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329.
4.1.2. Per le attrezzature/insiemi di cui al presente punto 4. per verifiche periodiche si intendono:
a) La «prima delle verifiche periodiche»:
b) Le «verifiche periodiche successive»:
b1) di funzionamento;
b2) interna;
b3) di integrità (decennali).
4. l.3. Le verifiche di efficienza e funzionalità degli accessori di sicurezza seguono la periodicità dell'attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati.
4.1.4. Periodicità delle verifiche, differenti da quelle di cui all'allegato VII del decreto legislativo n.
81/12008, e tipologia di ispezioni alternative a quelle stabilite ai punti seguenti, ma tali da garantire un livello di rischio equivalente, potranno essere autorizzate in deroga, previa richiesta da inoltrare al Ministero
dello sviluppo economico.
4.2. La prima delle verifiche periodiche
4.2.1. La prima delle verifiche periodiche viene eseguita sulle attrezzature previste dall'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 ad eccezione di quelle escluse ai sensi degli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale l° dicembre 2004 n. 329.
4.2.2. La prima delle verifiche periodiche andrà eseguita secondo la periodicità di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 a decorrere dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro.
4.2.3. I controlli da eseguire in sede di «prima delle verifiche periodiche», in aggiunta a quelli di cui al punto
4.3.1., sono i seguenti:
a. Individuazione dell'attrezzatura (o delle attrezzature componenti l'insieme).
b. Verifica di corrispondenza delle matricole rilasciate dall'ISPESL o dall'INAIL all'atto della dichiarazione di messa in servizio sulle attrezzature (certificate singolarmente o componenti un insieme) rientranti nelle
quattro categorie del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000 non escluse dalle verifiche periodiche del
decreto ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329; per gli insiemi di limitata complessita' (criogenici, cold-box, apparecchi di tintura, generatori di vapore a tubi da fumo. ecc.) nel caso in cui il datore di lavoro ha richiesto.
in sede di dichiarazione di messa in servizio, esplicitamente di voler considerare l'insieme stesso come unità
indivisibile, la verifica di corrispondenza riguarda la matricola unica dell'insieme.
c. constatazione della rispondenza delle condizioni di installazione, di esercizio e di sicurezza con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale l° dicembre 2004
n. 329:
d. controllo della esistenza e della corretta applicazione delle istruzioni per l'uso del fabbricante.
4.2.4. Per gli insiemi verrà redatto un verbale di prima verifica periodica per ogni attrezzatura immatricolata costituente l'insieme. Occorre anche riportare sul verbale di ogni singola attrezzatura immatricolata il riferimento al numero identificativo dell'insieme di cui fa parte, indicato nella dichiarazione di conformità dell'insieme stesso. Si dovrà procedere a redigere una relazione complessiva sulla certificazione e protezione

dell'insieme c sul rispetto delle istruzioni per l'uso. da inserire nella banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, comma l del presente decreto. Nel caso di insieme immatricolato come un'unica unità indivisibile considerando tutte le attrezzature dell'insieme come «membrature» che non verranno immatricolate e subiranno singolarmente la periodicità di controllo previste dalla categoria dell'insieme verrà redatto un unico verbale complessivo per tutte le attrezzature dell'insieme.
4.2.5. Nel verbale della prima delle verifiche periodiche, da compilare per ciascuna delle attrezzature immatricolate dell'insieme (o nel verbale relativo all'insieme nel suo complesso nel caso di insieme
considerato come unità indivisibile). occorre evidenziare per le attrezzature componenti l'insieme:
a) quelle marcate CE;
b) quelle non marcate CE ed omologate ISPESL;
c) quelle non marcate CE e garantite dalla marcatura CE
dell'insieme.
4.3. Le verifiche periodiche successive
4.3.1. La verifica di funzionamento
4.3.1.1. La verifica di funzionamento consiste nei seguenti esami e controlli:
a) esame documentale:
b) controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione:
c) controllo dei parametri operativi.
4.3.1.2. I controlli di cui alla lettera al vengono effettuati sulla base della documentazione rilasciata a seguito della prima delle verifiche periodiche. I controlli di cui alla lettera b) possono essere effettuati con prove a banco, con simulazioni. oppure. ove non pregiudizievoli per le condizioni di funzionamento, in esercizio. In particolare per le valvole di sicurezza. il controllo può consistere nell'accertamento di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante e, comunque, entro i limiti relativi alle periodicità delle verifiche di funzionalità relative all'attrezzatura a pressione a cui sono asservite. I controlli di cui alla lettera c) sono finalizzati all'accertamento che i parametri operativi rientrino nei limiti di esercizio previsti. Lo scarico dei dispositivi di sicurezza deve avvenire in modo da non arrecare danni alle persone. L'installazione di valvole di intercettazione sull'entrata e sull'uscita dei condotti delle valvole di sicurezza è consentita. qualora non in contrasto con quanto indicato nelle istruzioni per l'uso, su motivata richiesta del datore di lavoro in particolare nel caso di fluidi infiammabili, tossici, corrosivi o comunque nocivi. Le valvole di intercettazione devono essere piombate in posizione di apertura a cura dell'INAIL o delle ASL ai quali vanno segnalate tempestivamente le manovre che abbiano comportato manomissioni del sigillo.
4.3.1.3. Durante la verifica di funzionamento devono anche essere annotati tutti gli eventuali interventi di riparazione intercorsi accertandone la correttezza in base alle istruzioni per l'uso rilasciate dal fabbricante o
alle procedure di cui all'articolo 14 del decreto ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329.
4.3.2. La verifica di integrità decennale
4.3.2.1. La verifica di integrità consiste nell'accertamento dello stato di conservazione delle varie membrature mediante esame visivo delle parti interne ed esterne accessibili ed ispezionabili, nell'esame spessimetrico ed altri eventuali prove, eseguiti da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro, che si rendano necessari:
a) data la non completa ispezionabilità dell'attrezzatura:
b) qualora emergessero dubbi sulla condizione delle membrature;
c) a fronte di situazioni evidenti di danno;
d) in base alle indicazioni del fabbricante per attrezzature costruite e certificate secondo le direttive di prodotto (97/23/CE, 87/404/CEE, 90/488/CEE).
4.3.2.2. Ove nella rilevazione visiva e strumentale o solamente strumentale si riscontrano difetti che possono
in qualche modo pregiudicare l'ulteriore esercizio dell'attrezzatura, vengono intraprese per l'eventuale autorizzazione da parte del soggetto titolare della verifica, le opportune indagini supplementari, effettuate dal datore di lavoro. atte a stabilire non solo l'entità del difetto ma anche la sua possibile origine. Ciò al fine di intraprendere le azioni più opportune di ripristino della integrità strutturale del componente, oppure a valutarne il grado di sicurezza commisurato al tempo di ulteriore esercizio con la permanenza dei difetti riscontrati. Nel caso siano intraprese tali valutazioni (Fitness For Service - FFS-). per stabilire il tempo di ulteriore esercizio con la permanenza dei difetti riscontrati. le stesse valutazioni andranno notificate dal datore di lavoro ai soggetti titolari della verifica che dovranno autorizzare l'ulteriore esercizio. Le autorizzazioni rilasciate devono essere notificate all'INAIL per l'inserimento nella banca dati informatizzata, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. ed alle ASL competenti per territorio.


4.3.2.3. Quando l'attrezzatura ha caratteristiche tali da non consentire adeguate condizioni di accessibilità all'interno. Anche nei riguardi della sicurezza, o risulta comunque non ispezionabile completamente. l'ispezione e' integrata. limitatamente alle camere non ispezionabili, con una prova di pressione idraulica a
1.125 volte la «pressione massima ammissibile» (PS) che può essere effettuata utilizzando un fluido allo stato liquido.
4.3.2.4. La non completa ispezionabilità può essere conseguente alla presenza, su parti rappresentative del
recipiente, di masse interne o rivestimenti interni o esterni inamovibili, anche parzialmente. o la cui rimozione risulti pregiudizievole per l'integrità delle membrature o dei rivestimenti o delle masse stesse.
4.3.2.5. La prova di pressione idraulica può essere sostituita. in caso di necessità e previa predisposizione da parte dell'utente di opportuni provvedimenti di cautela. con una prova di pressione con gas (aria o gas inerte) ad un valore di 1,1 volte la «pressione massima ammissibile» (PS). In tale caso dovranno essere prese tutte le
misure previste dal decreto legislativo n. 81/2008 per tale tipo di prova la stessa deve avere una durata minima di due ore durante le quali deve essere verificata l'assenza della caduta di pressione.
4.3.2.6. La verifica di integrità per le tubazioni non comporta obbligatoriamente ne' la prova idraulica ne' l'esame visivo interno. ma opportuni controlli non distruttivi per l'accertamento della integrità della struttura.
4.4 Verifica di visita interna per generatori di vapore
4.4.1. La visita interna consiste nell'esame visivo delle parti dei generatore accessibili ed ispezionabili, tanto internamente che esternamente.
4.4.2. Qualora durante la verifica emergessero dubbi sulla condizione delle membrature o in caso di necessiti, a fronte di situazioni evidenti di danno, e' consentito avvalersi di ulteriori esami e prove, eseguiti
da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro, al fine di accertare la permanenza delle condizioni di stabilità per la sicurezza dell'esercizio del generatore stesso.
4.5. Verifica di funzionamento per generatori di vapore
4.5.1. Per i generatori di vapore oltre agli esami e controlli previsti al punto 4.3. l. l si effettua, durante la verifica di funzionamento, la verifica di rispondenza dei parametri dell'acqua di alimento con quanto richiesto nelle istruzioni per l'uso. In mancanza di tale informazione si può far riferimento alle relative norme applicabili. Durante la verifica deve essere riscontrata la presenza del conduttore abilitato, quando previsto.
4.6. Verifica di impianti di riscaldamento
4.6. l. Gli impianti di riscaldamento centralizzati con generatore di calore di potenzialità superiore a 116 kW devono rispettare. qualora non in contrasto con quanto indicato nelle istruzioni per l'uso. le prescrizioni della Raccolta R dell'ISPESL.
4.7. Verifiche periodiche di attrezzature particolari
4.7.1. I recipienti di capacità fino a 13 m³ contenenti GPL possono usufruire dell'esonero dalle verifiche periodiche di cui ai precedenti punti 4.2. e 4.3.1. alle condizioni di cui all'articolo 3 del decreto del 29
febbraio 1988 di cui all'articolo 6 del presente decreto.
4.7.2. Le modalità di effettuazione della verifica di integrità sui recipienti di capacità non superiore a 13 m³ contenenti GPL. Con verifiche a campione a mezzo della tecnica dell'emissione acustica, nonché le modalità di riconoscimento e di sorveglianza dei soggetti abilitati all'effettuazione delle suddette verifiche restano disciplinate dal decreto del 23 settembre 2004 di cui all'articolo 6 del presente decreto.
4.7.3. Per i serbatoi criogenici con intercapedine isolante sottovuoto non soggetti ad azione interna di corrosione o di abrasione o di erosione, la verifica d'integrità consiste in una prova pneumatica, di norma
mediante lo stesso gas contenuto. Alla pressione di 1.1 volte la «pressione massima ammissibile» (PS). ed in
una prova di ermeticità al vuoto. Il grado di vuoto nell'intercapedine sarà spinto fino a 1000 micron Hg e sarà controllato con un vacuometro; la prova avrà la durata minima di 3 ore dopo la stabilizzazione della pressione e del grado di vuoto. Al termine della prova il grado di vuoto nell'intercapedine, letto al vacuometro, non dovrà discostarsi dalla lettura iniziale. Non e'
richiesto il controllo spessimetrico.
4.7.4. Le attrezzature/insiemi itineranti, che in relazione al loro impiego possono essere movimentati frequentemente da un luogo di lavoro all'altro, possono essere assoggettati a verifica periodica direttamente presso il magazzino distributore anziché presso il cantiere di lavoro.
4.7.5. Per le attrezzature che lavorano in condizioni di regime tali per cui possono essere significativi fenomeni di scorrimento viscoso o di fatica oligociclica, si osservano le prescrizioni tecniche vigenti in
materia. Le autorizzazioni all'ulteriore esercizio vengono rilasciate dall'INAIL sulla base della valutazione effettuata dal datore di lavoro.
4.8. Considerazioni generali


4.8.1. Ove la verifica abbia evidenziato situazioni di criticità per l'esercizio, il soggetto incaricato deve ordinare il divieto d'uso della attrezzatura.
4.8.2. Ove anche a seguito di riparazioni, sostituzioni o modifiche l'attrezzatura non dia garanzia di idoneo
funzionamento essa deve declassata, utilizzato a pressione atmosferica o demolita.
5. Procedure amministrative
5.1. La prima delle verifiche periodiche
5.1.1. Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, un'attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, ne da' immediata comunicazione all'INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati. L'INAIL assegna all'attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro.
5.1.2. Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito dall'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 in funzione della specifica attrezzatura
di lavoro, il datore di lavoro deve richiedere all'INAIL l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche.
comunicando il luogo presso il quale e' disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione della verifica. Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, già messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL per le finalità di cui al punto 5.1.1.
5.1.3. Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, messi in servizio in assenza di
direttiva di prodotto specifica, dovrà essere attestata da parte del datore di lavoro o da persona competente da
lui incaricata la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del decreto legislativo n. 81/2008:
tale attestazione dovrà essere allegata alla richiesta della prima delle verifiche periodiche.
5.2. Verifiche periodiche successive alla prima
5.2.1. Con la periodicità prevista dall'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere alla ASL competente per territorio
l'esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima, comunicando il luogo presso il quale e' disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione delle stesse.
5.3. Disposizioni consumi
5.3.1. Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto. e i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse,
esclusi gli apparecchi di misurazione.
5.3.2. La documentazione concernente le verifiche nonché le denunce di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o le comunicazioni di messa in servizio di
cui all'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 e s.m.i.
deve essere tenuta presso il luogo in cui l'attrezzatura viene utilizzata.
5.3.3. Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell'esercizio, l'eventuale trasferimento di proprietà dell'attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle
attrezzature. per l'inserimento in banca dati.
5.4. Disposizioni transitorie
5.4.1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia all'INAIL e alle ASL territorialmente competenti la documentazione in suo
possesso. riguardante le attrezzature di lavoro rientranti nel decreto ministeriale 4 marzo 1982.
rispettivamente ai fini della prima verifica periodica e delle verifiche periodiche successive alla prima.

(1) da trattarsi come generatori di vapor d'acqua o impianti di riscaldamento in accordo all'articolo 3 del decreto ministeriale l° dicembre 1975
(2) per gli obblighi di verifica relativi all'impianto di riscaldamento si rimanda al punto 4.6.1.


Allegato III
Modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all'allegato I

l. Presentazione della domanda
1.1. L'istanza relativa alla richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati. pubblici o privati, all'effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n.
81/2008. deve essere indirizzata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali -Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. VI, che istituisce, pubblica ed aggiorna il suddetto elenco.
1.2. L'istanza relativa alla richiesta di iscrizione di cui al punto 1.1., sottoscritta dal legale rappresentante. deve essere prodotta anche in via telematica certificata e contenere l'elenco delle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 per le quali il soggetto pubblico o privato intende effettuare
le verifiche, l'indicazione delle Regioni di intervento e l'elenco della documentazione allegata.
2. Documentazione richiesta per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici o privati
2.1. All'istanza di iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici o privati da inviarsi con le modalità di cui al punto 1.. devono essere allegati i seguenti documenti. datati. timbrati e firmati dal legale rappresentante. su supporto informatico:
a) certificalo di iscrizione alla camera di commercio, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico:
b) copia notarile dell'atto costitutivo e statuto, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico. da cui risulti l'esercizio dell'attività oggetto di istanza:
c) documentazione che evidenzi il possesso dei requisiti di cui all'allegato I completa di manuale di qualità redatto ai sensi della nonna UNI CEI EN ISO IEC 17020 e di elenco dettagliato del personale. dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione di durata non inferiore a quella dell'iscrizione nell'elenco, con
relative qualifiche, titoli di studio, mansioni ed organigramma complessivo con evidenziazione dettagliata della struttura operativa relativa al settore delle verifiche, in particolare, l'indicazione nominativa dei
responsabili dei diversi settori di attività di verifica:
d) elenco dei laboratori di cui. mediante apposita convenzione da allegare alla domanda. il soggetto pubblico o privato si avvale nel rispetto della nonna UNI CEI EN ISO IEC 17025. Elenco delle attrezzature possedute
dai laboratori convenzionati. presso cui vengono effettuati esami e/o prove:
e) dichiarazione di possesso delle nonne tecniche di riferimento;
f) planimetria della sede centrale. in scala adeguata, degli uffici, compresi quelli dislocati nelle Regioni di intervento, in cui risultino evidenziate la funzione degli ambienti.
2.2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di richiedere ogni altra documentazione ritenuta
necessaria per la verifica del possesso dei requisiti richiesti.
3. Procedura di abilitazione
3.1. Con provvedimento dei Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituita presso lo stesso Ministero. senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una Commissione per l'esame della documentazione di cui al punto 2.
3.2. La Commissione di cui al punto 3.1. e' composta da:
a) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzione di Presidente;
b) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero della salute;
c) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero dello sviluppo economico;
d) un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
e) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Coordinamento tecnico delle regioni.
3.3. La Commissione di cui al punto 3.1. svolge i seguenti compiti:
a) formula il parere circa l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati. pubblici o privati entro sessanta giorni dalla data della richiesta di iscrizione;
b) costituisce ed aggiorna l'elenco dei soggetti abilitati di cui alla lettera a):
c) effettua gli accertamenti tecnico-amministrativi sui soggetti. pubblici o privati, richiedenti l'abilitazione:
d) formula il parere di sospensione. in caso di gravi inadempienze, dei soggetti abilitati di cui alla lettera a). Nei casi di particolare gravità formula il parere di cancellazione dall'elenco.
3.4. Per le attività relative alle lettere a), c) e d) di cui al punto 3.3 . la Commissione di cui al punto 3.1. può
avvalersi, per le proprie valutazioni, dell'INAIL o delle ASL che esprimono il loro parere a seguito dei necessari sopralluoghi e accertamenti.


3.5. La Commissione. di cui al punto 3.1 si riunisce, su convocazione del presidente e su richiesta del presidente o della metà più uno dei componenti. In ogni caso la Commissione si riunisce entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di iscrizione nell'elenco.
3.6. Le sedute della Commissione di cui al punto 3.1 sono valide se risultano presenti tutti soggetti di cui al punto 3.2.. Le decisioni della Commissione sono prese all'unanimità. Di ciascuna
seduta deve essere redatto un verbale.
3.7. A seguito del parere positivo di cui al punto 3.3.a). con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza. il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico, viene adottato il provvedimento di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati. pubblici o privati. di cui al punto l. l.
4, Condizioni e validità dell'autorizzazione
4.1. L'iscrizione nell'elenco ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalità previste nel punto 3.
4.2. I soggetti abilitati, pubblici o privati, devono riportare in apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate nonché i seguenti dati: regime di effettuazione della verifica (affidamento
diretto da parte del datore di lavoro o da parte del titolare della funzione), data del rilascio, data della successiva verifica periodica. datore di lavoro, tipo di attrezzatura con riferimento all'allegato VII del decreto
legislativo n. 81/2008, costruttore, modello e numero di fabbrica o di matricola e per le attrezzature certificate CE da parte di Organismi Notificati il relativo numero di identificazione: c conservare. per un periodo non inferiore a dieci anni, tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica.
4.3. II registro informatizzato di cui al punto 4.2. deve essere trimestralmente (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio) trasmesso per via telematica al soggetto titolare della funzione, al fine di consentire l'attività
amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e mantenimento della banca dati di cui all'articolo 3. comma l del presente decreto.
5. Verifiche
5.1. Le ASL ovvero le ARPA nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto, devono inviare all'INAIL, per via telematica, entro il 15 febbraio di ogni anno, tutti i dati circa le attività di verifica effettuate nell'anno precedente comprese quelle svolte dai soggetti abilitati, pubblici o privati.
5.2. L'INAIL deve inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. VI, entro il 15 maggio di ogni anno, una relazione circa le attività di verifica
effettuate, comprese quelle svolte dai soggetti abilitati. pubblici o privati, tenendo conto dei dati di cui al punto precedente. Tale relazione viene trasmessa alla Commissione di cui al punto 3.1. entro il 31 maggio di
ogni anno, al fine di acquisire eventuali indicazioni che possano migliorare l'efficacia delle verifiche periodiche delle attrezzature oggetto del presente decreto.
5.3. L'INAIL e le ASL, ovvero alle ARPA nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto, devono inviare tempestivamente le eventuali segnalazioni di comportamenti anomali dei soggetti abilitati, pubblici o privati, nell'effettuazione delle verifiche, proponendo nel contempo le possibili soluzioni oppure la
sospensione o la cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati, pubblici o privati, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. VI.
5.4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al punto 3.1 e tenuto conto del punto 3 entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati. pubblici o privati, può procedere al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell'idoneità
dei suddetti soggetti abilitati.
5.5. A seguito delle segnalazioni di cui al punto 5,3, o nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati di cui al punto 5.4., acquisito il parere dalla
Commissione di cui al punto 3.1. l'iscrizione nell'elenco di cui al punto 1,1, viene sospesa con effetto
immediato, dando luogo al controllo di tutta l'attività di verifica fino a quel momento effettuata da parte della stessa Commissione, Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dall'elenco sopra citato, Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute e il Ministero dello
sviluppo economico, adotta sia il provvedimento dirigenziale di sospensione che quello di cancellazione.

Allegato IV
(Le schede sono riportate nel PDF ALLEGATO)

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