COME DETERMINARE LA CLASSIFICAZIONE APPARTENENZA PER ADDETTO PRIMO SOCCORSO
CLASSIFICAZIONE PER I CORSI ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO
Il servizio di Primo Soccorso in azienda è molto importante e deve essere correttamente organizzato perché può effettivamente, se ben gestito, salvare delle vite umane.
Oltre a nominare gli addetti al primo soccorso e formarli occorre anche istituire delle procedure efficaci, note a tutti i lavoratori ed alla verifica periodica del funzionamento di queste procedure.
In molte aziende invece troviamo gli addetti al primo soccorso formalmente nominati e formati, ma non ci sono procedure e, al verificarsi di un evento infortunistico, "il primo che passa" allerta il 118, senza fornire una prima valutazione e le indicazioni utili sull’evento.
Anche in questo caso il medico competente può aiutare ad istituire le corrette procedure che devono contenere l’indicazione:
- dei nominativi degli addetti,
- del modo per reperirli (cellulare, indicazione del reparto dove reperirli, ecc),
- del comportamento in caso di assenza degli addetti,
- del contenuto minimo del pacchetto o cassetta di medicazione,
- degli incaricati della verifica delle scadenza dei prodotti, ecc.
L’organizzazione del pronto soccorso aziendale è "modulata" sulla base di 3 diverse categorie individuate (gruppi A, B e C). L’appartenenza di un’azienda o di un’unità produttiva ad un gruppo si riflette sulla dotazione minima delle attrezzature, sulla formazione richiesta agli addetti e sui doveri di comunicazione da effettuare al Servizio Sanitario Regionale .
Gruppo A:
I. Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno . Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale(*);
III. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
(*) G.U. n.192 del 17-08-2004.- Indici di frequenza d’infortunio in Italia per gruppo di tariffa I.N.A.I.L.( per 1000 addetti
– media ultimo triennio disponibile ) – Tipo di conseguenza: inabilità permanente. Dati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per le aziende od unità produttive con lavoratori iscritti con più voci di tariffa appartenenti a diversi gruppi si deve calcolare la somma di lavoratori iscritti a voci riconducibili a gruppi di tariffa con un indice superiore a 4. Lo stesso criterio si applica per l’azienda od unità produttiva che assume lavoratori stagionali o "atipici" anche per brevi periodi.
Ricordiamo che per verificare l’obbligo formativo dei propri addetti al Primo Soccorso occorre fare riferimento alle voci di tariffa e corrispondenti indici di inabilità permanente pubblicati dall’INAIL, e conseguentemente, per le sole aziende appartenenti al gruppo A, vige l’obbligo (oltre al corso di formazione) di comunicazione all’ASL competente.
Effettuare quindi periodicamente una verifica delle voci di tariffa dell’impresa per accertarsi del proprio gruppo di appartenenza.
La comunicazione all’ASL assume un valore particolare per le aziende interessate, perché costituisce una sorta di "anagrafe dell’organizzazione del primo soccorso interno", ed allo stesso tempo permette alla ASL di fornire al 118 alcuni dati importanti per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso.
Prima di procedere con la comunicazione è opportuno che il titolare dell’azienda verifichi di aver compiuto le seguenti azioni:
1. aver predisposto nei locali di lavoro, o nelle immediate adiacenze, la Cassetta di Pronto Soccorso.
2. aver garantito nei locali di lavoro o nelle immediate adiacenze la presenza di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (118) consistente in: telefono fisso, telefono cellulare, altro...
3. aver designato un numero adeguato di lavoratori incaricati delle misure di Primo Soccorso.
4. aver provveduto ad organizzare e aggiornare l’apposito Corso di Formazione per i lavoratori addetti al Primo Soccorso.
CLASSIFICAZIONE AZIENDE GRUPPI A B C