LA MALATTIA PROFESSIONALE

Definizione di malattia professionale

Definizione di malattia professionale. La malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente: il Testo Unico, infatti, parla di malattie contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. È ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l’infermità.
Per le malattie professionali, quindi, non basta l’occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge, oppure dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).

Malattie professionali tabellate e non tabellate. Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se:
• indicate nelle due tabelle (una per l’industria e una per l’agricoltura)
• provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle
• denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell’attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).

 

Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia. Infatti, una volta che egli abbia provato l’adibizione a lavorazione tabellata (o comunque l’esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l’esistenza della malattia anch’essa tabellata e abbia effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale. È questa la cosiddetta “presunzione legale d’origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova – a carico dell’Inail – che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto” in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d’origine”, ma è affiancato dalla possibilità per l’assicurato di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.

Adeguamento delle tabelle. Sul tema delle malattie professionali è intervenuto l’articolo 10 del decreto legislativo 38/2000 il quale, nell’introdurre un'importante novità, ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca. Con questo articolo, il legislatore:
• ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali
• ha reso più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al Testo Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione
• ha istituito presso la banca dati dell’Inail un Registro delle malattie causate dal lavoro ovvero a esso correlate al quale potranno accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico

Le prestazioni erogate dall'Inail in caso di malattia professionale.L’Inail indennizza i danni provocati dalle malattie professionali prevedendo prestazioni di carattere economico, sanitario e riabilitativo.

Definizione di silicosi e asbestosi. La silicosi e l’asbestosi, malattie gravi e irreversibili dell’apparato respiratorio, sono disciplinate da una normativa ad hoc.Queste malattie devono essere contratte nell’esercizio delle lavorazioni indicate nell’apposita tabella allegato n. 8 al Testo Unico; a differenza di quanto disposto per le altre malattie professionali, non è richiesto che queste patologie siano contratte a causa delle lavorazioni esercitate in quanto si tratta di malattie tipiche delle lavorazioni stesse.
Nella valutazione del danno si deve tenere conto, oltre che della silicosi o della asbestosi, anche delle altre forme morbose dell’apparato respiratorio e cardiocircolatorio, pur se non provocate dalle stesse silicosi o asbestosi. Nelle altre malattie professionali, invece, la tutela assicurativa non comprende le conseguenze non direttamente connesse alle malattie stesse.
Non è previsto, per la denuncia, un termine massimo di indennizzabilità dalla data di cessazione dell’attività rischiosa.
La rendita per silicosi o asbestosi può essere revisionata per tutta la vita, non essendo prevista una scadenza ultima come per le altre malattie; è, inoltre, prevista una “rendita di passaggio”, come misura prevenzionale contro l’aggravamento della malattia.

Ottenere il riconoscimento della malattia professionale

Se il lavoratore svolge attività lavorativa, deve:

denunciare la malattia professionale al proprio datore di lavoro entro il termine di 15 giorni dalla manifestazione di essa, altrimenti perde il diritto all’indennizzo per il tempo antecedente la denuncia
allegare il certificato medico. Il certificato medico consente all’Inail di avviare il procedimento che permetterà di accedere alle prestazioni economiche, sanitarie e riabilitative previste in caso di riconoscimento malattia professionaleUna copia deve essere consegnata subito al proprio datore di lavoro (direttamente o tramite altre persone, familiari, amici), una copia deve essere conservata in originale dal lavoratore. In caso di ricovero, sarà l’ospedale a inviare direttamente la copia dei certificati all’Inail e al datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di inviare la denuncia all’Inail entro i 5 giorni successivi, decorrenti dalla data di ricezione del certificato medico. La violazione di questo obbligo è soggetta a sanzioni amministrative. In caso di inerzia del datore di lavoro, il lavoratore stesso può presentare la denuncia di malattia professionale all’Inail.

Se il lavoratore non svolge più attività lavorativa, egli stesso può presentare la denuncia di malattia professionale all’Inail.

Astensione dal lavoro. Se la malattia professionale riconosciuta ha determinato astensione dal lavoro, la stessa verrà indennizzata a decorrere dal giorno di denuncia all’Inail. Spesso, tuttavia, tale astensione non si determina (ad es. nella sordità da rumore) o la malattia professionale si manifesta dopo che il lavoratore ha cessato di prestare la sua attività nella lavorazione morbigena.

Gli artigiani e i soci titolari, nella loro duplice veste di assicuranti e assicurati, devono denunciare all’Inail la malattia professionale da essi contratta, entro 15 giorni dalla sua manifestazione, corredata del certificato medico, pena la perdita dell’indennizzo per i giorni antecedenti quello della denuncia. Tuttavia, se a causa di quella malattia, l’artigiano si trova nell’impossibilità di provvedervi, l’obbligo di segnalare il caso all’Inail ricade sul medico che per primo ha accertato la malattia (articolo 203 del Testo Unico 1124/1965). L’interessato dovrà tuttavia provvedere, appena possibile, a compilare e a trasmettere il modulo di denuncia. In tali casi, non perderà il diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta per i giorni antecedenti l’inoltro del modulo.

I lavoratori agricoli autonomi e gli agricoli subordinati a tempo determinato, invece, usufruiscono di una disciplina particolare in base alla quale la denuncia deve essere effettuata dal medico che accerta la malattia e che deve inviare all’Inail l’apposito modulo (cosiddetto “certificato–denuncia”) entro 10 giorni dalla prima visita medica 

Fonte INAIL



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