DECRETO LEGISLATIVO 1° giugno 2020, n. 44
che modifica art. 242 E Allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/2020
Modifiche all'art. 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 .
All'articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessita' che la stessa prosegua anche dopo che e' cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato.
Il medico competente fornisce, altresi', al lavoratore indicazioni riguardo all'opportunita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell'attivita' lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.».
Modifiche agli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 1.
Gli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dagli allegati I e II del presente decreto.
Allegato I
ALLEGATO XLII
Elenco di Sostanze, Miscele e Processi
Elenco di sostanze, miscele e processi
1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polveri di legno duro.
6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.
Allegato XLIII
Valori limite di esposizione professionale
Modifiche allegato XLIII A Seguito Entrata In Vigore Del Decreto Legislativo 04 Settembre 2024 , N. 135
Modifiche Al Testo Unico Sicurezza A Seguito Entrata In Vigore Del Decreto Legislativo 04 Settembre 2024 , N. 135
Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (24G00153)
Il Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 135 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024.
Questo decreto attua la direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, e apporta modifiche al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
L’obiettivo principale è la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Il Decreto Legislativo n. 135/2024 amplia le tutele per i lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione, introducendo nuove norme e aggiornamenti alle disposizioni esistenti riguardanti gli agenti cancerogeni e mutageni. Le modifiche includono l’aggiornamento dei valori limite di esposizione, l’obbligo di valutare i rischi legati a tali sostanze e di registrare i lavoratori esposti in specifici registri, con una gestione delle cartelle sanitarie a lungo termine.
Il Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024, attua la Direttiva (UE) 2022/431 e apporta numerose modifiche al Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
Il decreto ha l’obiettivo di rafforzare la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione.
Art. 21 Modifiche agli allegati 3B, XXXVIII, XXXIX e XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. I contenuti delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, di cui all'articolo 40 e all'allegato 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono integrati, mediante apposita voce e secondo le modalita' previste dall'articolo 40, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, con la previsione dei rischi derivanti dall'esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.
2. L'allegato XXXVIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,recante «Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo I», e' sostituito dall'allegato XXXVIII di cui all'allegato A al presente decreto.
3. L'allegato XXXIX al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e'abrogato.
4. L'allegato XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,recante «Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo II», e' sostituito dall'allegato XLIII di cui all'allegato B al presente decreto.
5. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo l'allegato XLIII, e' inserito l'allegato XLIII-bis di cui all'allegato C al presente decreto.
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