Decreto Attuativo modalità per la domanda di rilascio della patente cantieri

Decreto Attuativo che stabilisce le modalità per la domanda di rilascio della patente nei cantieri temporanei e mobili: in vigore dal 1° ottobre 2024

Niente prologa.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024 il Decreto Ministeriale 18 settembre 2024, n. 132, che contiene il regolamento con le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente destinata alle imprese e ai lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Il nuovo regime entrerà ufficialmente in vigore il 1° ottobre 2024, salvo eventuali proroghe dell'ultima ora.
Obiettivi del Decreto
Il provvedimento disciplina l’iter che imprese e lavoratori autonomi dovranno seguire per ottenere la patente, requisito fondamentale per operare nei cantieri. Questa misura mira a garantire un maggiore controllo sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, rafforzando i criteri di qualificazione per i soggetti coinvolti nei cantieri temporanei o mobili.
Modalità di presentazione della domanda
Il Decreto stabilisce che la domanda di rilascio della patente dovrà essere presentata attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, attestando il possesso di requisiti essenziali come l'iscrizione alla camera di commercio, l'adempimento degli obblighi formativi, la regolarità contributiva e fiscale e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Destinatari del provvedimento
Il Decreto si rivolge principalmente a:
Imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Sono escluse dal provvedimento le aziende che offrono forniture o prestazioni di natura intellettuale.Patente digitale
A seguito della presentazione della domanda, la patente sarà rilasciata in formato digitale con una serie di informazioni tra cui i dati identificativi del titolare, il punteggio assegnato e l'eventuale presenza di provvedimenti di sospensione o decurtazione di crediti.
Sicurezza e qualificazione
Il regolamento prevede inoltre meccanismi di decurtazione e incremento dei crediti basati sul rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro. Le imprese che dimostreranno di adottare modelli organizzativi e gestionali certificati in tema di sicurezza potranno ottenere crediti aggiuntivi fino a un massimo di 100 punti.
Il D.M. 18 settembre 2024, n. 132 rappresenta un importante passo verso la tutela della sicurezza nei cantieri e punta a regolamentare l'accesso a tali ambienti di lavoro, imponendo criteri di qualificazione e formazione stringenti per le imprese e i lavoratori autonomi. L'entrata in vigore, fissata al 1° ottobre 2024, inaugurerà una nuova fase per il settore edilizio, favorendo un più attento controllo sulle attività svolte nei cantieri temporanei e mobili.
Vediamo in dettaglio un sunto di quanto contenuto:
riassunto dettagliato per punti dell'Art. 1 "Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente":
Presentazione della domanda:

La domanda per ottenere la patente in formato digitale deve essere presentata tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
È necessario dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
Adempimento degli obblighi formativi per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro (secondo il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
Documento Unico di Regolarità Contributiva valido.
Documento di Valutazione dei Rischi, dove richiesto dalla normativa.
Certificazione di Regolarità Fiscale, secondo l’art. 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nei casi previsti.

Il possesso di alcuni requisiti (lettere a, c, e) è attestato tramite autocertificazione (DPR 28 dicembre 2000, n. 445).
Gli altri requisiti (lettere b, d, f) sono attestati con dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.

Soggetti coinvolti:
La normativa si applica a imprese e lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili (art. 27, comma 1 del D.Lgs. 81/2008).
La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo, anche tramite delega scritta.
Al termine della presentazione della domanda, la patente viene rilasciata in formato digitale con i contenuti informativi previsti dall'articolo 2.
Imprese e lavoratori autonomi dell'UE (non italiani) devono presentare autocertificazione che dimostri il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del paese d'origine.
Imprese e lavoratori autonomi stabiliti fuori dall'UE devono presentare autocertificazione che dimostri il riconoscimento, secondo la legge italiana, del documento equivalente rilasciato dal paese d'origine.
I soggetti devono informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro 5 giorni dalla presentazione della domanda.
Fino al rilascio della patente, le attività nei cantieri possono proseguire salvo diversa comunicazione da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Se in seguito viene accertata l’assenza di uno o più requisiti tramite controlli, l’Amministrazione adotterà provvedimenti ai sensi dell'art. 27, comma 4 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Dopo 12 mesi dalla revoca della patente, l'impresa o il lavoratore autonomo possono richiedere una nuova patente.
Rilascio della patente:
Soggetti UE:
Soggetti extra-UE:
Comunicazione agli organi competenti:
Svolgimento delle attività:
Controllo dei requisiti:
Richiesta di una nuova patente:Questo schema dettaglia i vari passaggi e requisiti necessari per ottenere la patente per le attività in cantieri temporanei o mobili, nonché le procedure per imprese sia italiane che straniere.
 
riassunto dettagliato per punti dell'Art. 2 "Contenuti informativi della patente":
Informazioni disponibili per ogni patente:

Il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le seguenti informazioni:

a) Dati identificativi della persona giuridica, imprenditore individuale o lavoratore autonomo titolare della patente.
b) Dati anagrafici del richiedente della patente.
c) Data di rilascio e numero della patente.
d) Punteggio attribuito al momento del rilascio.
e) Punteggio aggiornato alla data di consultazione sul portale.
f) Esiti di provvedimenti di sospensione (art. 27, comma 8, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
g) Esiti di provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, che comportano la decurtazione dei crediti (art. 27, comma 6, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Modalità di accesso alle informazioni:
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, definirà le modalità di accesso alle informazioni.
Questi dati possono essere consultati dai seguenti soggetti:

Titolari della patente o i loro delegati.
Pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e territoriali.
Organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale (art. 51, comma 1 bis, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
Responsabili dei lavori e coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
Soggetti che intendono affidare lavori o servizi a imprese o lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili (art. 89, comma 1, lett. a, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Le informazioni relative alla patente sono conservate per tutta la durata di validità della stessa.
Le informazioni sugli esiti dei provvedimenti di sospensione e dei provvedimenti definitivi (lettere f e g) sono conservate per un massimo di cinque anni dall'iscrizione sul portale.
Durata di conservazione delle informazioni:Questo articolo dettaglia le informazioni disponibili online per ciascuna patente e disciplina chi e come può accedere a tali informazioni, oltre a stabilire la durata della loro conservazione.
 
riassunto dettagliato per punti dell'Art. 3 "Presupposti e procedimento per l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente":
Adozione del provvedimento di sospensione:

Il provvedimento cautelare di sospensione della patente è adottato dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente (art. 27, comma 8, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Infortuni mortali sul cantiere:
Se si verificano infortuni mortali nei cantieri (art. 27, comma 1), imputabili al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente, almeno a titolo di colpa grave, il provvedimento di sospensione è obbligatorio, salvo diversa motivazione adeguata dell'Ispettorato.
La valutazione della responsabilità si basa sui verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo dell'incidente (art. 2700 del Codice Civile).
In caso di infortuni con inabilità permanente o menomazione irreversibile, imputabili a colpa grave dei soggetti indicati al comma 1, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono già soddisfatte con altri provvedimenti (art. 14 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 o art. 321 del Codice di Procedura Penale).
La durata della sospensione è determinata in base alla gravità degli infortuni e delle violazioni in materia di salute e sicurezza, e può durare fino a un massimo di 12 mesi.
Eventuali recidive sono prese in considerazione nella determinazione della durata della sospensione.
In caso di sospensione cautelare, l'Ispettorato nazionale del lavoro è responsabile della verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza presso il cantiere dove si è verificata la violazione.
L'INAIL fornisce all'Ispettorato nazionale del lavoro tutte le informazioni necessarie sugli eventi infortunistici, in modalità di cooperazione applicativa.
Infortuni con inabilità permanente o menomazione irreversibile:
Durata della sospensione:
Verifica delle condizioni di sicurezza:
Collaborazione con INAIL:Questi punti illustrano i presupposti e il processo che porta alla sospensione cautelare della patente in seguito a gravi violazioni legate alla sicurezza sul lavoro nei cantieri, inclusi i criteri di sospensione e la durata della stessa.
 
riassunto dettagliato per punti dell'Art. 4 "Attribuzione dei crediti":
Punteggio iniziale:

Al momento del rilascio della patente, viene attribuito un punteggio iniziale di 30 crediti.

Possibilità di incremento:
Il punteggio iniziale può essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti complessivi, seguendo i criteri e le modalità indicate nell'articolo 5.Questo articolo stabilisce la base di partenza del sistema di crediti associato alla patente e la possibilità di aumentare il punteggio, fino a un limite massimo, in conformità con i requisiti successivi.
 
riassunto dettagliato per punti dell'Art. 5 - Criteri di attribuzione di crediti ulteriori:
Incremento dei crediti:

I crediti attribuiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, possono essere incrementati seguendo i criteri descritti nei seguenti punti.

Crediti per la storicità dell'azienda:
Fino a 10 crediti possono essere attribuiti in base alla data di iscrizione dell'azienda alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo una tabella allegata al decreto.
Un credito aggiuntivo per ciascun biennio successivo al rilascio della patente, fino a un massimo di 20 crediti, se non sono stati subiti provvedimenti di decurtazione del punteggio.
Fino a 40 crediti possono essere assegnati per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Questo si articola in:

a) Fino a 30 crediti per:

Certificazione di un SGSL (Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro) conforme alla UNI EN ISO 45001.
Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza.
Investimenti in formazione dei lavoratori, soprattutto lavoratori stranieri, oltre la formazione obbligatoria.
Formazione pratica specifica in cantiere erogata dal Mastro Formatore Artigiano.
Utilizzo di soluzioni tecnologiche avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Adozione del documento di valutazione dei rischi.
Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato da RLST o RLS.

b) Fino a 10 crediti per:
Dimensione dell’organico aziendale.
Qualifica di Mastro Formatore Artigiano.
Certificazione SOA di I e II classifica.
Applicazione di standard contrattuali e organizzativi in relazione alla manodopera.
Formazione linguistica per lavoratori stranieri.
Riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa Edile/Edilcassa.
Requisiti reputazionali di affidabilità, legalità e sostenibilità.
Certificazione del regolamento interno delle società cooperative.

I crediti aggiuntivi sono attribuiti al momento della presentazione della domanda, se il soggetto è già in possesso dei requisiti.
Se i requisiti sono acquisiti successivamente, i crediti sono attribuiti tramite aggiornamento del punteggio.
In caso di perdita dei requisiti che hanno generato crediti aggiuntivi (es. scadenza delle certificazioni), i relativi crediti verranno sottratti.
Il sistema per l'accreditamento e la sottrazione dei crediti sarà stabilito con un provvedimento del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
Mancanza di decurtazioni:
Crediti ulteriori per attività di salute e sicurezza:
Attribuzione dei crediti:
Sottrazione dei crediti:
Definizione dei flussi informativi: 
riassunto dettagliato per punti dell'Art. 6 - Sospensione dell'incremento dei crediti:
Sospensione dell'incremento dei crediti:

L'incremento dei crediti previsto dall'articolo 5, comma 3, viene sospeso se vengono contestate una o più violazioni elencate nell'Allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La sospensione rimane fino alla decisione definitiva sull'eventuale impugnazione della violazione, se questa viene presentata.

Condizione per il ripristino dell'incremento:
Se il titolare della patente ottiene l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale (art. 51, d.lgs. 81/2008), l'incremento dei crediti può essere ripristinato anche durante la sospensione, successivamente alla notifica del verbale di accertamento.
A partire dal 1° ottobre 2024, se vengono contestate violazioni di cui all'Allegato I-bis, l'incremento dei crediti non sarà applicabile per un periodo di tre anni.
Tale periodo inizia a decorrere dalla definitività del provvedimento, in conformità all'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Blocco dell'incremento dei crediti dal 1° ottobre 2024: 
riassunto dettagliato per punti dell'Art. 7 - Modalità di recupero dei crediti decurtati:
Recupero fino a 15 crediti:

Il recupero di fino a 15 crediti è possibile nei casi previsti dall'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il recupero è soggetto alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e dell'INAIL.

Criteri di valutazione:
La Commissione valuta il recupero tenendo conto di diversi elementi:

Adempimento dell'obbligo formativo riguardante i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Responsabilità dei soggetti che hanno commesso almeno una delle violazioni indicate nell'Allegato I-bis del d.lgs. 81/2008.
Stato dei lavoratori coinvolti nei cantieri dove si sono verificate le violazioni.
Eventuali investimenti in salute e sicurezza realizzati dall'azienda, come indicato nell'articolo 5, comma 4, lett. a.

Alle riunioni della Commissione partecipano, come invitati, i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
Per l'attività svolta, non sono previsti compensi o rimborsi di alcun tipo per i membri della Commissione o per i partecipanti.
I flussi informativi necessari per gestire il recupero e l'accreditamento dei crediti sono definiti tramite provvedimento dal Direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Partecipazione dei rappresentanti:
Flussi informativi per l'accreditamento dei crediti: 
riassunto dettagliato per punti dell'Art. 8 - Ulteriori disposizioni:
Fusione o incorporazione dell'impresa:

Se si verifica una fusione o incorporazione dell'impresa, la nuova persona giuridica risultante dall'operazione acquisisce il punteggio della società con il maggior numero di crediti.
Tuttavia, è previsto un aggiornamento dei crediti per tenere conto del nuovo assetto societario.

Trasformazioni societarie o conferimento d'azienda:
In caso di trasformazioni societarie, come previsto dagli articoli 2500 e seguenti del codice civile, o in caso di conferimento d'azienda da parte di un imprenditore individuale a una società, il nuovo soggetto giuridico mantiene il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente.
Anche in questo caso, i crediti possono essere aggiornati in base al nuovo assetto societario.
Le modalità per la comunicazione delle informazioni relative a tali cambiamenti sono stabilite dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
Modalità di comunicazione: 
Art. 9 - Copertura finanziaria
Esclusione di nuovi oneri finanziari:

L'attuazione del presente regolamento non deve comportare nuovi o maggiori costi per la finanza pubblica, come previsto dall'articolo 29, comma 20, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.Art. 10 - Entrata in vigore
Data di entrata in vigore:

Il decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 2024, in conformità con l'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Formalizzazione del decreto:
Il decreto sarà munito del sigillo dello Stato e inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.
Tutti coloro a cui il decreto è destinato sono tenuti a rispettarlo e a garantirne l'applicazione.


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Portale INL: Istruzioni tecniche rilascio patente a crediti

Istruzioni Tecniche Rilascio Patente A Crediti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha rilasciato le istruzioni tecniche per il rilascio della patente a crediti, necessaria per operare nei cantieri. 

La domanda può essere presentata tramite la piattaforma online a partire dal 1° ottobre 2024. 

La procedura online per il rilascio della Patente a Crediti prevista dal D.M. 18 settembre 2024 n. 132 è attiva a partire da martedì 1°ottobre 2024

È possibile anche inviare un’autocertificazione e una dichiarazione sostitutiva tramite PEC, valide fino al 31 ottobre 2024.

La procedura per la richiesta della "Patente a crediti" tramite il Portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) richiede i seguenti passaggi:

Accesso al Portale: Dal 1° ottobre, il Portale è accessibile tramite il link fornito (https://servizi.ispettorato.gov.it). Si consiglia di accedere digitando direttamente l'indirizzo sul browser, evitando il sito dell'INL. L'accesso è possibile solo con SPID o CIE. Se il soggetto obbligato non ha SPID o CIE, può delegare un terzo a presentare la richiesta.

Soggetti obbligati e delegati: La richiesta può essere presentata dal legale rappresentante, dal lavoratore autonomo o da un soggetto delegato. Il delegato dovrà avere le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive del soggetto obbligato e dichiarare di aver ricevuto la delega. Tuttavia, non è responsabile del contenuto delle autocertificazioni.

Stabile organizzazione in Italia: Le imprese straniere con una stabile organizzazione in Italia devono seguire la procedura riservata a imprese o lavoratori autonomi stabiliti in Italia.

Bozza dell'istanza: L'applicativo permette di salvare una bozza modificabile fino all'invio. La procedura non si conclude finché l'istanza non viene inviata definitivamente.

Invio dell'istanza e ricevuta: Una volta inviata, non è più possibile apportare modifiche. Verrà prodotta una ricevuta che deve essere scaricata e conservata, contenente i dati del soggetto obbligato e il codice della patente associata.

Visualizzazione della patente: Attualmente, la funzione di visualizzazione della patente non è disponibile. Si sconsiglia di scaricare la ricevuta in momenti successivi per evitare sovraccarichi del sistema.

Imprese estere: Le imprese estere che non hanno una stabile organizzazione in Italia devono dichiarare se possiedono un documento equivalente del Paese d'origine. Se in possesso, non è necessario selezionare i requisiti dell'articolo 1 del DM 18 settembre 2024.

Invio tramite PEC in fase iniziale: Fino al 31 ottobre, le imprese e i lavoratori autonomi già attivi nei cantieri possono inviare un'autocertificazione tramite PEC all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. 

Dopo il 1° novembre, sarà necessario completare la procedura tramite il Portale.

Per accedere al portale e presentare la domanda, puoi visitare il sito ufficiale dell’INL

SCARICA LA PROCEDURA

Video formativo Sulla patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili

Fonte: Youtube

FAQ AGGIORNATE SULLA PATENTE A CREDITI IN EDILIZIA

INL: Patente a crediti – le nuove Faq
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha aggiornato, al 15 ottobre 2024, le FAQ  sulla Patente a crediti.
 
 
FAQ – 4 ottobre 2024


1) La circ. n. 4/2024 stabilisce la possibilità di trasmettere, in una prima fase, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente e che “la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data”. Fino a quando è possibile presentare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?
L’invio tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili.
Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre – data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti – le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa  esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.


2) La norma non indica la categoria di SOA di cui dev’essere in possesso l’azienda per essere esclusa dall’obbligo di possedere la patente a crediti. Si chiede di conoscere se la categoria della SOA resta irrilevante, avendo la norma precisato esclusivamente la classificazione. 
Come indicato nella circolare 4/2024 dell’INL, il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.


3) La norma indica al singolare sia il possesso del DVR sia la nomina del RSPP: per una azienda che abbia più unità operative e, quindi, potenzialmente più DVR e più RSPP, come deve interpretarsi la disposizione?
Il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.


4) Il nuovo obbligo formativo (ad es. per il datore di lavoro) sconta sia l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni, sia la scadenza del periodo entro il quale è obbligatorio iniziare ad applicare la nuova normativa. Occorrono, quindi, chiarimenti in merito all’oggetto della autocertificazione.
La dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.
 
FAQ – 15 ottobre 2024
5) Ho inviato l’autocertificazione via PEC per la patente a crediti. Volevo sapere se mi deve arrivare qualcosa o basta che presenti il modulo in cantiere? Poi dal primo di novembre devo fare richiesta di quella definitiva sul portale?
L’invio della PEC esenta dalla richiesta della patente tramite portale sino al 31 ottobre 2024 e tale invio non prevede il rilascio di una ricevuta, ferma restando l’ordinaria ricevuta di consegna e accettazione collegata all’invio di un messaggio di posta elettronica certificata, che costituisce prova dell’avvenuto invio della richiesta. Dal 1° novembre sarà possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale dell’INL. Dunque, se l’impresa o il lavoratore autonomo è attualmente operante in un cantiere temporaneo o mobile, entro il 31 ottobre dovrà rinnovare la richiesta tramite il portale INL, al fine di poter continuare ad operare senza soluzione di continuità. Difatti, a partire dal 1° novembre 2024 l’autocertificazione/autodichiarazione inviata via PEC non avrà più efficacia. In ogni caso, si raccomanda di non attendere il 31 ottobre ma di effettuare la richiesta di rilascio della patente il prima possibile.


6) Nella circ. 4/2024 viene precisato che l’accesso al portale avviene attraverso SPID personale o CIE. Nel caso di delega chi deve effettuare l’accesso? E’ necessario che si acceda con lo SPID personale del legale rappresentante della società?
Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, è possibile presentare la domanda di rilascio della patente anche per il tramite di un soggetto (qualsiasi soggetto) munito di apposita delega in forma scritta. Nel caso di delega, è possibile accedere con lo SPID o CIE del delegato.


7) Prevede il rilascio in modo temporaneo della patente a crediti o il mero invio della PEC abilita all’entrata dei cantieri, senza il rilascio di alcun documento?
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC abilita di per sé ad operare nei cantieri e non prevede il rilascio di alcun documento. Entro il 1° novembre 2024, per operare nei cantieri, sarà invece necessario aver effettuato richiesta della patente tramite il portale INL. Si raccomanda pertanto di richiedere il prima possibile la patente tramite il portale INL senza attendere necessariamente la data ultima del 31 ottobre.


8) Dal 1° ottobre le imprese possono richiedere la patente a crediti sulla piattaforma dell’INL ma si tratta di un click day o la richiesta può essere effettuata entro il 31 ottobre 2024? Le aziende sono tenute ad inviare l’autocertificazione tramite PEC e poi a fare la richiesta sulla piattaforma o possono fare solo la richiesta sulla piattaforma?
Dal 1° ottobre è operativo il portale INL per richiedere la patente e la richiesta può essere fatta in qualunque momento. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva da trasmettere via PEC è un adempimento sostitutivo alla richiesta della patente ed ha validità sino al 31 ottobre 2024. Ciò vuol dire che, a partire dal 1° novembre, ogni impresa che opera in un cantiere temporaneo o mobile dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite portale INL poiché l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC non avrà più efficacia. Se una impresa in questo periodo non svolge alcun lavoro in cantiere non è tenuta ad avere la patente né ad inviare alcuna PEC, l’importante è che prima di iniziare i lavori abbia effettuato la richiesta della patente. Se quindi, ad esempio, l’impresa iniziasse i lavori il 15 novembre, entro il 14 novembre dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite il portale INL. In ogni caso, si raccomanda di effettuare tale adempimento in tempi congrui.


9) Quale intermediario chiedo se, ad oggi, esiste uno specifico modulo di delega da far sottoscrivere alla clientela di studio interessata alla richiesta della patente a crediti.
La presentazione della domanda di rilascio della patente, accedendo al portale dell’INL, può essere effettuata per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, dovrà a sua volta dichiarare di essere in possesso della delega nonché delle dichiarazioni del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti per il rilascio della patente. Dunque, è sufficiente dotarsi di una delega scritta.


10) Le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde (da parte di imprese non agricole), potature, piantumazioni, ecc. sono soggette alla normativa sulla patente a crediti? Se oltre alle citate attività si effettuano lavori quali posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, si rientra nel regime della patente a crediti?
Sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. L’art. 89 in parola definisce cantiere temporaneo o mobile “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X”. Pertanto, laddove le imprese indicate in domanda si trovino ad operare all’interno di un cantiere che rientri nell’elenco di cui al citato Allegato X, esse saranno tenute al possesso della patente. Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente a crediti.


11) I codici Ateco (74.90.99 e 72.20.00 configurano il lavoro di archeologo come intellettuale sebbene sia una figura operativa in cantiere, soprattutto in casi di rinvenimenti. Lo scavo archeologico è infatti classificato come lavoro ed è regolamentato dall’Allegato II.18 del D.L.vo 36/223. Si chiede pertanto se la loro attività possa essere considerata come “prestazioni di natura intellettuale” ai sensi dell’art. 27 del D.L.vo 81/2008 e quindi esonerata dal possesso della patente a crediti. Qualora, invece, vi sia l’obbligo della patente a crediti, dal momento che per ottenere la patente è necessaria l’iscrizione alla CCIA e dal momento che gli archeologi non hanno l’obbligo di iscrizione alla CCIA, come possono ottenere la patente a crediti per accedere al cantiere?
Gli archeologi “operano” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantiere devono essere in possesso della patente a crediti. Per quanto concerne la richiesta della patente, considerato che l’attività di archeologo è un’attività libero professionale che prevede l’iscrizione al relativo Albo, l’interessato dichiarerà di essere in possesso dell’iscrizione alla CCIA da intendersi, da parte dell’Amministrazione, come iscrizione all’Albo.


12) Il committente, nell’ambito degli appalti, è tenuto a richiedere il possesso della patente a crediti nell’elenco della documentazione trasmessa dagli appaltatori e subappaltatori?
Secondo quanto disciplinato dall’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell’attestazione di qualificazione SOA. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.


13) I cantieri navali (di costruzione e manutenzione di imbarcazioni= sono soggetti alla normativa sulla patente a crediti?
Il cantiere navale è uno stabilimento dove si costruiscono, si riparano o si demoliscono navi. Inoltre, il D.Lgs. n. 272/1999 disciplina le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori “nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”. Pertanto, in generale i cantieri navali non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.


14) Le aziende che operano nei cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet  (fibra ottica) sono soggette alla normativa sulla patente a crediti?

L’art. 88, comma 2, lett. g-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’esclusione del Titolo IV “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ALLEGATO X”. Pertanto, in generale i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.


15) Il comma 1 dell’art. 27 del D.L.vo 81/2008 esclude il possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture. Si chiede se le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro (es. benne, forche, pinze, ecc.) rientri nel concetto di “mera fornitura”.
Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura” in quanto l’uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti.


16) Si chiede di chiarire se è tenuta al possesso della patente a crediti la società, anche consortile, di cui all’art. 31 dell’Allegato II.12 del D.L.vo 36/2023, laddove costituita da imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di chi all’art. 100, comma 4, del predetto D.L.vo 36/2023.
Le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal decreto legislativo n.36 del 2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.

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P.O.S (Esempio di Piano operativo di sicurezza editabile in word)l Il POS è il piano operativo di sicurezza che tutte le imprese devono presentare prima di entrare in un cantiere edile, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nuovo Testo unico sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.).

Il presente Piano operativo di sicurezza (in sigla POS) costituisce assolvimento all'obbligo, posto in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Il POS è conforme a quanto disposto dall'allegato XV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Esso contiene la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., relativamente ai lavori eseguiti direttamente da questa/e impresa/e e propone le scelte autonome di carattere organizzativo ed esecutivo, in osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Il POS che ne risulta è idoneo ad essere accettato dai coordinatori e dagli organi di controllo.

Il Piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

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Nuove clausole contrattuali per la patente a crediti negli appalti privati

on l’entrata in vigore della normativa sulla patente a crediti per le imprese operanti negli appalti privati, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha elaborato degli schemi di clausole contrattuali specifici. Questi schemi sono stati progettati per tutelare appaltatori, subappaltatori e committenti, in attesa che il sistema informatico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), previsto dal D.M. 132/2024, diventi pienamente operativo.

Cosa prevede la patente a crediti?

La patente a crediti è uno strumento innovativo pensato per valutare e garantire la regolarità delle imprese in relazione a diversi parametri tecnico-professionali e normativi. Essa permette di identificare e valorizzare le imprese virtuose, promuovendo un sistema di verifica più trasparente ed efficace.

Il portale dell’INL consentirà, una volta operativo, la consultazione online delle informazioni relative alla patente a crediti. Tuttavia, nelle more della piena implementazione del sistema informatico, ANCE ha proposto clausole contrattuali basate su documentazione cartacea o altre evidenze verificabili.

Clausole per i contratti di appalto

Per i contratti di appalto, le clausole elaborate da ANCE prevedono obblighi e dichiarazioni specifici a carico delle parti, al fine di garantire una verifica preliminare adeguata e di mitigare i rischi legati alla mancata conformità normativa.

Obblighi di verifica del committente
Il committente è tenuto a verificare il possesso della patente a crediti da parte dell’appaltatore prima della sottoscrizione del contratto. Tale verifica si basa sulla documentazione fornita dall’appaltatore, che dovrà dimostrare la propria idoneità tecnico-professionale.

Dichiarazione dell’appaltatore
L’appaltatore, dal canto suo, è obbligato a:

Dichiarare di essere in possesso della patente a crediti valida e regolare;
Fornire tutta la documentazione necessaria per consentire al committente di effettuare le verifiche preliminari.

Comunicazione di variazioni e perdita dei requisiti
L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente al committente ogni variazione relativa alla propria patente a crediti, come la riduzione, la sospensione o la revoca della stessa.

Clausola risolutiva espressa
È prevista una clausola che sancisce la risoluzione automatica del contratto nel caso in cui l’appaltatore perda i requisiti richiesti per la patente a crediti.

Clausole per i contratti di subappalto

Anche per i contratti di subappalto sono state individuate clausole volte a garantire il rispetto della normativa e la responsabilità delle imprese coinvolte.

Obblighi della subappaltatrice
L’impresa subappaltatrice è obbligata a:

Fornire dichiarazioni attestanti il possesso della patente a crediti;
Consegnare la documentazione comprovante la regolarità della patente.

Obblighi informativi e comunicazione di variazioni
La subappaltatrice deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni che possano influire sulla validità della patente a crediti, inclusi i provvedimenti di sospensione o revoca.

Cause di risoluzione contrattuale
Il contratto di subappalto può essere risolto automaticamente in caso di perdita della regolarità della patente a crediti da parte della subappaltatrice, con facoltà per l’appaltatore di richiedere eventuali danni.

Clausola transitoria in attesa del portale INL

Poiché il sistema informatico dell’INL non è ancora operativo, ANCE suggerisce di adottare un approccio basato su documentazione cartacea o evidenze alternative. Questo consente alle parti di tutelarsi adeguatamente e di garantire la conformità, evitando ritardi e incertezze nell’esecuzione dei contratti.

Perché adottare queste clausole

Le clausole proposte da ANCE rappresentano un passo avanti nella gestione delle responsabilità e dei controlli all’interno degli appalti privati. Esse offrono un quadro normativo chiaro e praticabile, garantendo trasparenza e sicurezza in attesa della digitalizzazione completa del processo.

Le imprese interessate possono integrare queste clausole nei propri contratti per conformarsi alla normativa vigente e minimizzare i rischi legati a eventuali inadempimenti.

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