OBBLIGO CAVI ELETTRICI MARCATI CE
Cavi elettrici, dal 1° luglio 2017 obbligo del marchio CE. Previste 7 classi di reazione al fuoco Aca; B1ca; B2ca; Cca; Dca; Eca; Fca
A partire dal primo luglio 2017 il Regolamento Prodotti da Costruzione, Regolamento UE 305/2011(CPR), diventerà operativo in merito alle disposizioni in materia di cavi elettrici. Con la pubblicazione della norma CEI 64-8 V4 si può dire concluso il progetto CPR.
Le novità in vigore da luglio interesseranno non solo i produttori ma anche gli installatori elettrici: i cavi installati in qualsiasi tipo di costruzione o opera di ingegneria, per il trasporto di energia o per trasmissione dati, dovranno obbligatoriamente rispondere ai requisiti essenziali di comportamento al fuoco per essere considerati sicuri.
La Commissione Europea ha classificato i cavi in 7 classi di reazione al fuoco: Aca; B1ca; B2ca; Cca; Dca; Eca; Fca.
Tali classi sono identificate dai caratteri in pedice “ca” (cable, traduzione: cavo) in funzione delle loro prestazioni decrescenti, oltre ad ulteriori parametri quali:
· acidità (a)
· opacità dei fumi (s)
· gocciolamento di particelle incandescenti (d)
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR)
Il Regolamento Prodotti da Costruzione riguarda tutti i prodotti destinati ad essere installati in maniera permanente in edifici e opere di ingegneria:
· abitazioni
· edifici industriali e commerciali
· uffici
· ospedali
· scuole
· metropolitane
· ecc.
La Commissione Europea ha riconosciuto l’importanza del comportamento al fuoco dei cavi elettrici. Ha inserito le seguenti caratteristiche considerate rilevanti ai fini della sicurezza delle costruzioni:
· reazione al fuoco dei cavi elettrici
· resistenza al fuoco dei cavi elettrici
· rilascio di sostanze nocive
Pertanto, tutti i cavi installati permanentemente nelle costruzioni (trasporto di energia o di trasmissione dati), di qualsiasi livello di tensione e con conduttori, metallici o fibra ottica, dovranno essere classificati in base alle classi del relativo ambiente di installazione.
Essendo i cavi elettrici e ottici installati in maniera fissa considerati prodotti da costruzione, devono seguire il Regolamento prodotti da costruzione, CPR, (UE 305/2011).
Il Regolamento è in vigore per tutti gli Stati dell’Unione Europea dal primo luglio 2013 per tutte le famiglie di prodotti tranne che per i cavi. Dal 10 giugno 2016 (data di pubblicazione della Norma EN 50575) il Regolamento è applicabile anche ai cavi elettrici.
Cavi elettrici, il Regolamento prodotti da costruzione
Il Regolamento si applica a tutti i cavi elettrici per installazioni permanenti negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile (abitazioni, edifici industriali, commerciali, ospedali, scuole, ecc.).
In pratica, concerne tutti i cavi che sono installati in maniera fissa nelle opere di costruzione, in relazione:
· alla loro reazione al fuoco
· all’emissione di sostanze pericolose
· al mantenimento del funzionamento (in futuro)
Per i cavi, vista la loro pericolosità in caso di incendio, la Commissione Europea ha previsto 7 classi di prestazione di reazione al fuoco, a cui sono state aggiunte alcune prestazioni addizionali di sicurezza relative a:
· emissione di fumo
· gocce incandescenti
· acidi
Cavi elettrici, opuscolo Aice
L’Aice (Associazione italiana industrie cavi e conduttori elettrici) ha pubblicato un’utile opuscolo con tutte le informazioni.
È rivolto a tutti coloro che quotidianamente trattano cavi elettrici per energia e trasmissione dati che ricadono nell’ambito del Regolamento; ha lo scopo di supportare progettisti ed utilizzatori nella scelta del cavo adatto per ogni tipo di installazione.
Ecco quanto contenuto nella pubblicazione:
· gli obblighi di legge da rispettare
· le classi di reazione al fuoco
· i sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVCP)
· le prestazioni minime da garantire
· i tipi di ambienti e le tempistiche di applicazione del Regolamento Prodotti da Costruzione
Guida completa al Regolamento Prodotti da Costruzione applicato ai Cavi Elettrici
La nuova Pubblicazione AICE – ampliata nei contenuti e rivista graficamente (Maggio 2017) – ha lo scopo di informare tutti coloro che quotidianamente trattano cavi elettrici per energia e trasmissione dati che ricadono nell’ambito del Regolamento Prodotti da Costruzione.
In particolare, rispetto alla versione precedente (Settembre 2016), sono state inserite le lettere del Presidente AICE e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alcune tra le FAQ ritenute maggiormente significative, un nuovo capitolo dedicato alle prove CPR e nuovi esempi di Etichetta e DoP.
Sono anche stati aggiornati gli obblighi di legge da rispettare, le classi nazionali di reazione al fuoco dei cavi, i sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVCP), le prestazioni minime da garantire, i tipi di ambienti e le tempistiche di applicazione del Regolamento CPR.
fonte Aice
Domande Frequenti (F.A.Q.)
Questo documento è stato sviluppato nell’ambito dell’Associazione ANIE/AICE. Esso contiene le FAQ predisposte da EUROPACABLE, quelle riportate nella “Guida blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2016” (2016/C 272/01) ed altre elaborate da ANIE/AICE.
1) Quale è lo scopo della Regolamento per i Prodotti da Costruzione (CPR)?
Scopo di tale Regolamento è quello di garantire la libera circolazione dei prodotti da costruzione nell’Unione Europea adottando un linguaggio tecnico armonizzato capace di definirne le prestazioni e le caratteristiche essenziali.
Spetta poi alle Autorità nazionali utilizzare questo linguaggio per definire le regole di progettazione e realizzazione di un impianto elettrico in modo da limitare al minimo i rischi per persone e beni riducendo al minimo la pericolosità degli incendi.
2) Dove si possono ottenere ulteriori informazioni circa i requisiti di applicabilità a un prodotto in uno specifico stato membro? (Fonte Guida Blu)
Ogni persona interessata può ottenere informazioni al “punto di contatto” nazionale per i prodotti da costruzione stabilito da ogni stato membro. Per l’Italia il punto di contatto è il seguente e può essere contattato per mail all’indirizzo indicato (link):
Ministero dello Sviluppo economico
Dipartimento Impresa e Internazionalizzazione
Direzione Generale Mercato, Concorrenza, Consumatore, Vigilanza e Normativa Tecnica
Punto contatto prodotti (PCP)
Via Sallustiana, 53
00187 ROMA
Tel: +39 06 4705 5524
Fax: +39 06 4821 706
e-mail: pcp.italia@mise.gov.it
3) Secondo il Regolamento CPR, chi è il fabbricante? (Fonte Guida Blu)
Il fabbricante è la persona che immette il prodotto sul mercato UE. L’importatore può essere considerato come fabbricante nel caso in cui il prodotto provenga da uno stato extra-UE e venga immesso sul mercato UE da quest’ultimo.
In questo caso l’importatore ha i medesimi obblighi di certificazione e le medesime responsabilità del fabbricante (etichettatura, Dichiarazione di Prestazioni, ecc). Questo vale anche nel caso di prodotti fabbricati nel nome del distributore.
4) Un utente come può sapere se la tipologia di un prodotto è corretta per una determinata applicazione, secondo il Regolamento CPR ? (Fonte Europacable)
I seguenti elementi sono fondamentali per l’utente:
- conoscenza delle classi di reazione al fuoco richieste dai vari regolamenti nazionali a seconda della tipologia di edificio/opera di costruzione
- marcatura CE con accompagnamento di informazioni relative alla certificazione
- dichiarazione di prestazione del fornitore
5) L’indirizzo indicante il punto in cui il fabbricante può essere contattato, richiesto nell’articolo 11(5) del Regolamento CPR, deve essere riferito allo stato membro in cui il prodotto è reso disponibile sul mercato o può essere in un qualsiasi Stato UE? (Fonte Guida Blu)
L’indirizzo indicante punto in cui il fabbricante può essere contattato può fare riferimento a qualsiasi stato (si può far riferimento anche a paesi extra UE).
6) Qual è il significato di “immissione sul mercato” e “messa a disposizione sul mercato”?
Un prodotto è immesso sul mercato quando è messo a disposizione per la prima volta sul mercato dell'Unione Europea dal fabbricante o dall’importatore.
Un prodotto è messo a disposizione sul mercato quando viene fornito per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione Europea nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito. Il concetto di messa a disposizione si riferisce a ogni singolo prodotto. I prodotti messi a disposizione sul mercato devono essere conformi alla normativa di armonizzazione dell'Unione Europea applicabile al momento dell'immissione sul mercato.
7) Quali sono le “autorità nazionali competenti” richiamate all’articolo 11(8) del Regolamento CPR che possono richiedere al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione necessaria a dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e la rispondenza agli altri requisiti applicabili? (Fonte Guida Blu)
Con “autorità nazionali competenti” non devono essere intese solamente le autorità di sorveglianza del mercato (organizzate a livello nazionale, regionale o anche locale),ma anche qualsiasi altra autorità che seguendo la legislazione dello stato membro ha il diritto di richiedere informazioni sulle prestazioni dei prodotti da costruzione.
Questi possono essere, per esempio, le varie autorità regionali preposte al rilascio dei permessi di agibilità che hanno il diritto di richiedere informazioni in merito alle prestazioni dei prodotti installati in un edificio, allo scopo di verificare l’effettiva conformità ai permessi ottenuti.
8) Direttiva, Regolamento o Norma tecnica: Quali sono le differenze?
La Norma tecnica definisce invece un linguaggio comune tra le parti interessate e le esigenze da soddisfare in merito ad un determinato argomento. Essa è di carattere volontario e la sua applicazione non è obbligatoria, ma lo diventa dal momento in cui viene imposta per rispettare un Regolamento.
Una Direttiva è un atto giuridico deciso dal Consiglio dell’Unione Europea che vincola gli Stati membri cui è rivolta in merito al risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
La Direttiva deve essere prima recepita, e il recepimento consiste nell'adozione di misure di portata nazionale che consentono di conformarsi ai risultati previsti dalla stessa.
Contrariamente alla Direttiva, il Regolamento è obbligatorio in tutte le sue disposizioni, si applica direttamente agli stati membri, senza trasposizioni nel diritto nazionale. La CPR, essendo un Regolamento, è a tutti gli effetti una legge dello stato.
Il Regolamento Prodotti da Costruzione per i CAVI
9) I cavi elettrici ricadono nel Regolamento CPR?
Tutti i cavi elettrici per energia, controllo e telecomunicazioni di qualsiasi tensione e tipo di conduttore sono richiamati dalla tabella 1 dell’allegato IV del Regolamento CPR che definisce i vari livelli di prestazione con l’obiettivo di limitare la generazione e propagazione dell’incendio e le emissioni di fumo, riconoscendo l’importanza del loro comportamento ed il loro ruolo in caso di incendio.
10) Cosa comporta per i cavi ricadere nello scopo della CPR?
Con l’immissione di un cavo sul mercato occorrerà che il produttore rediga la Dichiarazione di Prestazione (DoP: Declaration of performance) di quel cavo come da allegato III del Regolamento CPR e che sia in possesso dei requisiti necessari per poter porre la marcatura CE assumendosi la responsabilità della conformità del prodotto a quanto dichiarato.
La DoP dovrà accompagnare ogni cavo immesso sul mercato fino all’utilizzatore finale, il quale dovrà esibirla alle autorità competenti qualora esse lo richiedano (art. 7 del Regolamento CPR) potrà essere fornita in forma cartacea o su supporto elettronico.
11) Cosa si intende per “Opera di ingegneria civile”?
Si definiscono opere di ingegneria civile i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro art. 89, comma 1, lettera a)
12) Quali cavi sono inclusi sotto la CPR? (Fonte Europacable)
Cavi per installazioni permanenti nelle costruzioni che rientrano nell’ambito di due tipologie di prodotti:
- cavi destinati ad essere utilizzati per la fornitura di energia elettrica e delle comunicazioni in edifici e altre opere di ingegneria civile soggetti a requisiti prestazionali di reazione al fuoco;
- e in futuro cavi soggetti a requisiti prestazionali di resistenza al fuoco destinati ad essere utilizzati per la fornitura di energia elettrica, delle comunicazioni e rilevazione/allarme incendio in edifici e altre opere di ingegneria civile dove è essenziale assicurare la continuità nella fornitura di energia e/o segnale per la sicurezza dell’installazione.
- non sono considerati dal regolamento i cavi per ascensori in quanto non sono trattati dal mandato M/443 E.
13) Come dovrà essere marcato un cavo CPR?
I cavi devono essere marcati con:
a) un'identificazione di origine composta dalla marcatura del nome del produttore o del suo marchio di fabbrica o (se protetto legalmente) dal numero distintivo;
b) la descrizione del prodotto o la sigla di designazione;
c) la classe di reazione al fuoco;
Inoltre i cavi possono anche essere marcati con i seguenti elementi:
d) informazione richiesta da altre norme relative al prodotto (sigla per la coesistenza di cavi con tensione differente);
e) anno di produzione;
f) marchi di certificazione volontaria;
g) informazioni aggiuntive a discrezione del produttore sempre che non siano in conflitto né confondano le altre marcature obbligatorie (nome commerciale).
Altre informazioni possono essere marcate al fine di garantire la necessaria tracciabilità del prodotto ai sensi del Regolamento CPR.
14) Fino a quando sarà possibile immettere sul mercato cavi non rispondenti al Regolamento CPR?
Fino al 1° Luglio 2017 sussisterà un periodo di coesistenza, durante il quale produttori e importatori potranno immettere sul mercato cavi che rispettano o meno il Regolamento CPR.
15) Che cosa indica la marcatura CE su un prodotto? (Fonte Guida Blu)
Apponendo la marcatura CE su un prodotto il fabbricante dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che lo stesso è conforme ai requisiti essenziali della normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione e che le relative procedure di valutazione della conformità sono state rispettate. I prodotti recanti la marcatura CE s'intendono conformi alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile e godono pertanto della libera circolazione nel mercato europeo.
16) Qual è la differenza tra la marcatura CE e altri marchi? È consentito apporre altri marchi su un prodotto recante la marcatura CE? (Fonte Guida Blu)
La marcatura CE è l'unica che attesta che il prodotto è conforme a tutti i requisiti essenziali della normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione. Un prodotto può recare anche altri marchi a condizione che non abbiano lo stesso significato della marcatura CE, non possano creare confusione con la stessa e non ne limitino la visibilità e la leggibilità. A tale proposito è possibile utilizzare altri marchi solo se contribuiscono a migliorare la tutela del consumatore e non sono disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione europea.
17) E’ possibile utilizzare cavi marcati CE per la CPR in applicazioni diverse da quelle soggette al Regolamento CPR? (Fonte Europacable)
Si, ma non è permesso utilizzare cavi senza l’appropriata marcatura CE nei casi in cui l’applicazione è regolamentata.
18) E’ possibile utilizzare nel mio paese cavi marcati in altri paesi?
Si, la marcatura CE ha validità in tutta l’Unione Europea.
19) Un prodotto recante la marcatura CE è sempre fabbricato nell'UE? (Fonte Guida Blu)
No. La marcatura CE indica solo che il prodotto è stato fabbricato nel rispetto di tutti i requisiti essenziali. La marcatura CE non è un marchio d'origine, poiché non indica che il prodotto è stato fabbricato nell'Unione europea. Di conseguenza un prodotto su cui è apposta la marcatura CE può essere stato fabbricato ovunque nel mondo.
20) Dove si deve apporre la marcatura CE?
La marcatura CE per il Regolamento CPR deve essere sempre posta accanto alle indicazioni previste dal Regolamento stesso (es. n° di identificazione della DoP, nome e indirizzo della sede legale del fabbricante, etc.). Nel caso in cui non fosse fisicamente possibile rispettare direttamente sul prodotto quanto sopra esposto, la marcatura CE dovrà essere riportata sull’etichetta in maniera visibile, leggibile e indelebile.
21) Come può un cliente riconoscere se la marcatura CE sul cavo è autentica? (Fonte Europacable)
In caso di dubbio, i clienti possono avere conferma dell’autenticità della marcatura CE:
- chiedendo al proprio punto di contatto nazionale per le costruzioni
- chiedendo all’Ente notificato che è indicato sulla DoP e sull’etichetta
La lista dei punti di contatto nazionali per le costruzioni e di tutti gli Enti notificati (NANDO; selezionare Product Family: power, control and communication cables) è disponibile sul sito dell’UE.
22) Dove si possono trovare maggiori informazioni in merito alla Marcatura CE? (Fonte Guida Blu)
Per informazioni sulla marcatura CE, sui prodotti dove è apposta, sulla normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione e sulle procedure da seguire: http://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/
23) I marchi di qualità nazionali esisteranno ancora? (Fonte Europacable)
Rimarranno come marchi volontari di qualità nazionali e andranno a coprire prestazioni differenti da quelle trattate dal Regolamento CPR, per esempio, caratteristiche elettriche, meccaniche e dei materiali del cavo.
24) I marchi di qualità volontari possono essere ancora usati su prodotti marcati CE? (Fonte Europacable)
Si, i marchi di qualità volontari sono permessi, ma non devono trattare le caratteristiche di comportamento al fuoco del cavo legate al Regolamento CPR.
25) La marcatura CE è più o meno importante dei marchi di qualità nazionali? (Fonte Europacable)
La marcatura CE è una condizione necessaria per immettere il prodotto da costruzione sul mercato. L’importanza della marcatura CE in relazione al Regolamento CPR è legata al fatto che con tale marcatura si andranno a eliminare le barriere tecniche tra le definizioni delle caratteristiche di comportamento al fuoco tra i vari stati membri, introducendo così un’uniforme modalità per attestare la conformità dei cavi.
I marchi di qualità volontari copriranno altre caratteristiche del prodotto da costruzione, come ad esempio caratteristiche meccaniche ed elettriche, e saranno quindi gli unici mezzi per monitorare la conformità del prodotto alle norme volontarie. Perciò una comparazione tra marcatura CE e marchi di qualità volontari è impossibile, essi coprono differenti argomenti.
26) Qual è lo scopo della DoP? E come viene garantita la rintracciabilità del prodotto?
La DoP è il documento legale che descrive le prestazioni dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali con il quale il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto stesso alla prestazione dichiarata. Tale dichiarazione deve necessariamente essere redatta dal fabbricante all’atto dell’immissione del prodotto sul mercato.
La rintracciabilità del prodotto è imposta dal testo della Direttiva di Bassa Tensione (LVD), non è direttamente collegata alla DoP e viene invece garantita dalle indicazioni riportate dal fabbricante su etichette e prodotti, che devono consentire alle autorità di vigilanza del mercato di poter contattare rapidamente l'operatore economico responsabile dell'immissione sul mercato dell'Unione di un prodotto qualora venga ritenuto non sicuro o non conforme.
E’ compito dei fabbricanti scegliere il sistema di rintracciabilità che ritengono più adeguato in relazione ai loro prodotti e al loro sistema di fabbricazione e distribuzione.
27) Cosa deve obbligatoriamente contenere la Dichiarazione di Prestazione - DoP?
La dichiarazione di prestazione (DoP) deve contenere tutte le indicazioni di cui all’allegato III del Regolamento CPR, tra cui:
- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo
- Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante
- Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione
- il livello di prestazione del prodotto (classe di reazione al fuoco)
- il codice del laboratorio o dell’ente di certificazione che ha eseguito i test sul prodotto o la procedura di valutazione e verifica di costanza delle prestazioni
- Norma di riferimento con eventuali emendamenti (es. EN 50575:2014 + EN 50575:2014/A1:2016)
28) Che cos’è il sistema AVCP e come funziona? (Fonte Europacable)
Il sistema di Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni (AVCP) è un sistema armonizzato che definisce come valutare i prodotti e la costanza delle loro prestazioni. Questo sistema salvaguarda l’affidabilità e l’accuratezza della Dichiarazione di Prestazione.
I cavi appartenenti alle più performanti classi di reazione al fuoco (classe Cca e superiori) e i cavi appartenenti a tutte le classi di resistenza al fuoco richiedono un sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni di livello 1+. Tale sistema richiede che un ente accreditato di parte terza effettui prove di tipo iniziale, l’ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e il controllo della produzione in fabbrica, così come la successiva sorveglianza continua del FPC* e la verifica di campioni prelevati in fabbrica.
Questo sistema aiuterà ad assicurare che i parametri chiave caratteristici della sicurezza in caso di incendio siano accuratamente controllati ed estesi a tutta la produzione.
Per le classi di reazione al fuoco meno performanti (Dca e Eca), i cavi richiedono il sistema di livello 3, il quale prevede che l’ente accreditato di parte terza effettui solamente prove di tipo iniziale. Mentre la sorveglianza continua del FPC è effettuata dal produttore stesso.
Per la Classe Fca è prevista la sola dichiarazione del fabbricante.
* FPC: Factory Production Control – Sistema di controllo della fabbricazione
29) Le classi di reazione al fuoco adottate dai vari Stati Membri dell’Unione Europea saranno le stesse?
E’ compito del singolo Stato Membro definire le classi di reazione al fuoco nazionali opportune per le proprie tipologie di installazione. Le classi di reazione al fuoco devono obbligatoriamente essere scelte tra quelle definite dalla norma EN 13501-6.
30) Quante e quali sono le classi di reazione al fuoco standardizzate in Italia?
Il Comitato Elettrotecnico Italiano, con i propri esperti normatori, per facilitare la scelta del cavo adatto per ogni tipo di installazione ha identificato ed inserito nella Norma CEI UNEL 35016 quattro classi di reazione al fuoco, che consentono di rispettare le prescrizioni installative previste dalla Norma CEI 64-8. Le classi sono le seguenti:
- B2ca-s1a,d1,a1
- Cca-s1b,d1,a1
- Cca-s3,d1,a3
- Eca
*Per ulteriori dettagli tecnici, vedere Brochure AICE “I cavi e il Regolamento Prodotti da Costruzione CPR UE 305/2011”
31) Quale classe di reazione al fuoco corrisponde alle prove della serie IEC 60332? (Fonte Europacable)
Le classi Eca e Fca sono definite con riferimento alla prova di propagazione della fiamma indicata nella IEC/EN 60332-1-2 (indicando rispettivamente come soglia di propagazione della fiamma ≤ 425 mm e > 425 mm)
La classe Fca richiede un sistema AVCP di livello 4 (prove di tipo iniziali e FPC effettuati dal fabbricante). Per le altre classi non esiste una diretta correlazione tra le esistenti prove IEC e le prestazioni richiesta dalla CPR in quanto sono dovute a differenti metodi di prova. Nonostante la struttura di base del metodo di prova sia la stessa, il differente montaggio e l’analisi di nuovi parametri rende i risultati delle prove non comparabili tra di loro.
Fonte Aice
L’Associazione non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza e la completezza del documento e delle informazioni in esso contenute. In particolare, ogni soggetto economico è e rimane l’unico soggetto responsabile della corretta applicazione
della normativa CPR ai propri prodotti.
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