D.M 1 SETTEMBRE 2021 Aggiornato con le modifiche apportate dal D.M 15 Settembre 2022

Testo del D.m 1 settembre 2021 aggiornato ed integrato con le modifiche apportate dal D.m 15 Settembre 2022

Mettiamo a disposizione il nuovo D.m 1 settembre 2021 aggiornato ed integrato con le modifiche apportate dal decreto 15 settembre 2021.

Modificato articoli e relativi prospetti.

Modifica al decreto 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Art. 1: Modifiche all'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021

1. All'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni previste all'art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a Decorrere dal 25 settembre 2023.».

Art. 2 Modifiche all'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021

1. All'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1°settembre 2021, il Prospetto 3.8 e' sostituito dai seguenti, contenuti nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto:
a) Prospetto 3.8.1 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato.
Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)»;
b) Prospetto 3.8.2 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato.
Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF)».
2. All'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1°settembre 2021 e' aggiunto, infine, il Prospetto 3.14 recante
«Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi a polvere», contenuto nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Al paragrafo 1, comma 5, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, dopo la parola: «manutenzione» sono aggiunte le seguenti: «o controllo Periodico».
4. Al paragrafo 3, comma 1, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, dopo le parole: «Prospetto 1.» e' aggiunto il seguente periodo:
«I compiti indicati nel Prospetto 1 si declinano per ciascuna figura di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, in base ai corrispondenti livelli di autonomia e responsabilita' definiti nelle norme tecniche applicabili.».
5. Al paragrafo 3, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Prospetto 2 riporta le conoscenze, abilita' e competenze generali che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti e delle attivita' indicate nel Prospetto 1.
Per il dettaglio delle conoscenze, abilita' e competenze specifiche delle singole figure di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, si rimanda alle pertinenti norme tecniche applicabili.».
6. Al paragrafo 3, comma 3, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti: «prospetti che seguono».
7. Al titolo del Prospetto 2 dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, dopo la parola: «competenze» e' aggiunta la seguente: «generali».
8. Al paragrafo 4, comma 4, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti: «prospetti precedenti».
9. Al paragrafo 5, comma 7, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti: «prospetti precedenti».
10. Al paragrafo 5, comma 8, dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole: «Prospetti 3.1 ÷ 3.13» sono sostituite dalle seguenti: «prospetti precedenti».
Art. 3 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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PIANO DELLE EMERGENZE E REGISTRO CONTROLLI ANTINCENDIO PRECOMPILATO

Nuovo Piano Emergenza ed evacuazione editabile in word

PIANO DELLE EMERGENZE E REGISTRO CONTROLLI ANTINCENDIO PRECOMPILATO
Piano di emergenza ed evacuazione Redatto in riferimento al D.M. 3 agosto 2015 e in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE: Redatto ed editabile completamente in word, in riferimento al D.M. 3 agosto 2015 e in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021.

MANUALE E REGISTRO DEI CONTROLLI: Redatto ed editabile completamente in word, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021.

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