COVID MANAGER
Il referente unico aziendale per l’attuazione delle misure di prevenzione correlate alla Pandemia Covid.
Con il termine Covid Manager la Regione Veneto definisce “colui che svolge funzioni di coordinatore per l’attuazione delle misure di prevenzione e controllo e con funzioni di punto di contatto per le strutture del Sistema Sanitario Regionale”.
Secondo il comunicato regionale 645 del 30 aprile 2020 “Il Covid manager dovrà essere individuato dal datore di lavoro in ogni azienda come un referente unico tra i soggetti componenti la rete aziendale della prevenzione ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, verosimilmente nella figura del datore di lavoro stesso (soprattutto per le micro- e piccole aziende) o del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP), o comunque tra i soggetti aventi poteri organizzativi e direzionali”.
Non sono previsti al momento requisiti di base né un percorso formativo obbligatorio per gli aspiranti Covid manager, anche se un po’ di preparazione sicuramente non guasterebbe visti gli impegnativi compiti che sono a loro affidati, ovvero:
la definizione del Piano aziendale “rischio Covid” (o protocollo anticontagio);
l’attuazione degli interventi di prevenzione e contrasto ivi previsti.
la partecipazione al Comitato aziendale di controllo già previsto dal Protocollo condiviso per il contenimento del COVID-19 (aggiornamento del 24 aprile 2020), a cui partecipano anche RLS e rappresentanze sindacali, per la verifica del rispetto delle misure previste a tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Gli interventi di prevenzione che devono essere predisposti in qualsiasi attività aziendale si raggruppano secondo la regione Veneto nel seguente decalogo:
Pulizia, decontaminazione e aerazione degli ambienti di lavoro
Informazione ai lavoratori e a tutti i visitatori dell’azienda.
Limitazione delle occasioni di contatto.
Rilevazione della temperatura corporea.
Distanziamento tra le persone.
Igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie.
Uso razionale dei dispositivi di protezione individuale.
Uso razionale e giustificato dei test di screening.
Gestione dei casi positivi o dei lavoratori sintomatici.
Coinvolgimento del Medico competente.
L’individuazione del COVID manager
Premesso che anche per l’attuazione delle misure di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro rimangono confermati ruoli e responsabilità previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per ogni azienda potrà essere individuato dal datore di lavoro un referente unico (“COVID Manager”), con funzioni di coordinatore per l’attuazione delle misure di prevenzione e controllo e con funzioni di punto di contatto per le strutture del Sistema Sanitario Regionale.
Tale referente deve essere individuato tra i soggetti componenti la rete aziendale della prevenzione ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, verosimilmente nella figura del Datore di Lavoro stesso (soprattutto per le micro- e piccole aziende) o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), o comunque tra i soggetti aventi poteri organizzativi e direzionali.
Rimane confermata in capo a dirigenti e preposti di ciascuna organizzazione aziendale, in sinergia con il comitato previsto dal protocollo nazionale di regolamentazione, la vigilanza e la sorveglianza dell’attuazione delle misure di prevenzione, sulla base dei compiti e delle attribuzioni di ciascuno come ripartiti dal datore di lavoro.
Si precisa che per i settori dotati di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST), quali l’artigianato, la verifica dell’attuazione avverrà in base alle procedure previste dai rispettivi comitati paritetici di riferimento.
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