Covid-19 Richiesta di interdizione anticipata/post partum dal lavoro per lavoratrici madri
Richiesta di interdizione anticipata/post partum dal lavoro per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino ai sensi del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e s.m.i. – art. 17, comma 2, lett. b) e c)
I procedimenti in questione sono connessi all’esigenza di tutela della salute della lavoratrice madre e come tali indifferibili. Peraltro, proprio il possibile contagio Covid-19, ha fatto registrare un incremento delle richieste di interdizione ante o post partum, spesso sulla base di una semplice dichiarazione del medico competente che ne conferma la necessità proprio a causa della pericolosità del rischio biologico da contagio Covid-19, ed in assenza di un formale aggiornamento del DVR da parte del datore di lavoro.
Al riguardo, va considerato che l’art. 5 del D.P.R. n. 1026/1976, comma 4, prevede che “l’ispettorato del lavoro può ritenere che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli agli effetti dell’art. 3, terzo comma, e dell’art. 5, lett. b), della legge anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia“.
In considerazione di quanto sopra, si ritiene che il provvedimento di interdizione anticipata, in relazione alle sole attività di cui all’elenco allegato al D.P.C.M. 22 marzo 2020 (atteso che per le altre è prescritta la chiusura) e fermo restando l’effettivo pericolo di contagio (la lavoratrice in smart working non può evidentemente considerarsi soggetto effettivamente in “pericolo”), può essere rilasciato anche in assenza di aggiornamento del DVR sulla base di quanto previsto all’art. 5 del richiamato D.P.R. e delle disposizioni emanate dal Governo per la gestione della situazione emergenziale.
L’istanza dovrà essere inoltrata all’Ispettorato del lavoro per e-mail o per PEC.
Il provvedimento di interdizione andrà rilasciato con modalità analoghe a quelle sopra descritte e trasmesso al datore di lavoro tramite PEC e al lavoratore tramite e-mail o PEC. Ai provvedimenti verrà assegnato un numero progressivo di rilascio.
La data di trasmissione mediante PEC al datore di lavoro da effettuare contestualmente all’apposizione della firma da parte del Dirigente (preferibilmente in modalità digitale) costituisce data di rilascio del provvedimento.
Richiesta di convalida dimissioni/risoluzioni consensuali lavoratrici madri e lavoratori padri on- line ex art. 55 D.Lgs. 151/2001
Con riferimento a tale procedura si rinvia alla nota prot. n. 2181 del 12 marzo u.s., con la quale, a seguito delle misure di contenimento del contagio CODIV-2019 (Coronavirus) introdotte con D.P.C.M. 8 marzo 2020 e con D.P.C.M. 9 marzo 2020, nonché in ottemperanza alle disposizioni fornite, secondo cui “…in deroga alla prassi in uso, le dimissioni in periodo “protetto” potranno essere convalidate anche “a distanza” qualora siano accertati, anche a mezzo posta elettronica e previa trasmissione di copia del documento di riconoscimento, l’identità della parte e la libera volontà di dimettersi, oltre che le relative motivazioni”, la scrivente Direzione centrale ha fornito apposita modulistica, utilizzabile e disponibile on- line solo per la durata del periodo emergenziale.
Come precisato nella suddetta nota, “in tale periodo, il colloquio diretto della lavoratrice madre o del lavoratore padre con il funzionario dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente sarà, pertanto, sostituito da una dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla lavoratrice o dal lavoratore medesimo, mediante la compilazione e sottoscrizione del citato modulo pubblicato sul sito istituzionale. Il modello (compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto) dovrà essere trasmesso al competente Ufficio mediante posta elettronica, unitamente alla copia del documento di riconoscimento e della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale datata e firmata”.
Il provvedimento di convalida andrà rilasciato secondo le modalità descritte per il provvedimento di interdizione specie in ordine all’invio tramite PEC al datore di lavoro del provvedimento di convalida da effettuare contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento.
Fonte: Inl
nota INL n. 2201 del 23marzo 2020
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