COSTI DELLA SICUREZZA CANTIERI COVID-19

LE MISURE ANTICOVID-19: I COSTI E GLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA

Nella normativa nazionale è stata introdotta la regola secondo cui, a garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori impegnati nei cantieri, il costo delle misure di sicurezza, degli apprestamenti, dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, previsti nei piani, deve essere determinato nel dettaglio, deve essere sottratto alla competizione. Deve essere, inoltre, riconosciuto integralmente agli appaltatori, mediante esclusione dal ribasso d’asta.
 
Tali concetti sono stati successivamente ripresi, con riferimento alle norme ad oggi vigenti, per i lavori (rif. P.S.C. - Piano di Sicurezza e Coordinamento) dall’art.100 e punto 4 dell’allegato XV del D.lgs.81/08 s.m.i., mentre per i servizi e forniture i costi della sicurezza sono richiamati dall’art. 26 del D.Lgs, 81/2008 s.m.i. (con particolare riferimento al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).
 
I costi della sicurezza, secondo le indicazioni prima richiamate, vengono esplicitati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), previsto all’art.100 del D.lgs.81/08 o dalla stessa stazione appaltante, tramite il RUP/Responsabile dei lavori nel caso in cui non sia previsto il PSC
Nel presente documento si intendono richiamate le Linee Guida CONFERENZA DELLE REGIONI ITACA per l'applicazione del DPR 222/2003 e le Linee Guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture e servizi, approvate rispettivamente dalla Conferenza delle Regioni il 1 marzo 2006 e il 20 marzo 2008
 
Per quanto riguarda invece gli “oneri aziendali della sicurezza” afferenti l’impresa, si rimanda alla specifica Linea Guida ITACA, già citata in premessa.
 
Come noto, il D.Lgs 50/16 richiama l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di indicare la quota di tali oneri aziendali nell’ambito della propria offerta di gara.
Infine, si ritiene utile richiamare la Linea Guida ITACA per la definizione di un prezzario regionale di riferimento in materia di Appalti Pubblici – Parte 1a  approvato in data 19 luglio 2012, nella quale vengono definiti i criteri metodologici per opere o lavori pubblici.
 
In relazione ai contratti di appalto di lavori, tanto in essere quanto in divenire, in ragione dei provvedimenti adottati per il contrasto alla diffusione del contagio, per tutta la durata del periodo emergenziale occorre tenere conto dei maggiori costi a carico delle imprese dovuti all'apprestamento delle  specifiche  misure  di  sicurezza  finalizzate,  tra  l’altro,  al  corretto adempimento di quanto previsto nell’ambito dei Protocolli di regolamentazione di cui al paragrafo 2.
Le misure ivi previste comportano infatti, in generale, la revisione delle procedure lavorative e gestionali normalmente impiegate in un cantiere edile, richiedendo l’attuazione di nuovi e aggiuntivi apprestamenti e/o dispositivi di protezione individuale e collettiva, ma anche la messa in atto di nuove/diverse modalità di gestione dei tempi lavorativi, con conseguente variazione del cronoprogramma dei lavori.
In generale, potranno individuarsi maggiori costi cosiddetti “connessi”, ossia direttamente riconducibili a misure di sicurezza (cosiddette misure “antiCOVID-19”) dell’ambiente lavorativo “cantiere”, sia nei confronti dei lavoratori delle imprese (appaltatrici, subappaltarici), dei lavoratori autonomi, sia dei visitatori, sia dei fornitori.
Per tale componente di costo è necessario, a seguito di esame dettagliato e puntuale di quanto
 
richiesto, procedere con l’adeguamento delle misure di sicurezza individuate.
 
 
 
Tali maggiori quote economiche potranno dunque ricondursi, richiamando quanto definito dalle norme vigenti in materia, alla fattispecie di:
a)      costi della sicurezza: ossia quantificazione economica analitica e dettagliata di tutte le specifiche misure di sicurezza definite dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)/esecuzione (CSE) all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Tali costi non sono soggetti al ribasso d’asta.
b)      oneri aziendali per la sicurezza: afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun operatore economico nella sua veste di “datore di lavoro” e dovuti esclusivamente alle misure per la gestione del rischio proprio connesso all’attività svolta e alle misure operative gestionali. Tali oneri sono ricompresi nell’ambito delle spese generali riconosciute all’operatore e corrispondenti a procedure contenute normalmente nei Piani
Operativi di sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici (POS).

 Una probabile conseguenza dell’attuazione delle misure anti contagio Covid-19 in un cantiere è l'allungamento dei tempi di esecuzione delle opere. In tal senso sarà necessario procedere contestualmente alla ripresa delle attività, all’adeguamento dei tempi contrattuali mediante la concessione di un maggior numero di giorni per la conclusione ovvero per la esecuzione per interventi ancora da avviare.
 
 
Premesso quanto sopra, fermo restando la centralità dei ruoli del coordinatore della sicurezza/responsabile dei lavori (in assenza del CSE) e del datore di lavoro/impresa nella identificazione delle misure “antiCOVID-19”, nella presente linea di indirizzo è riportato un elenco di misure che rappresentano il tentativo di schematizzare quanto già previsto nel D.Lgs
81/2008 e nella normativa correlata all’emergenza.
 
A fronte dei provvedimenti normativi che si sono susseguiti per la gestione dell’emergenza COVID-19, e fermo restando il rispetto del d.lgs. 81/2008, si è cercato di portare a sintesi l’assetto delle misure vigenti e gli impatti applicativi delle stesse, individuando:
1.   le principali misure da adottare, precisandone per ciascuna se rientrante fra i “costi della
 
sicurezza” oppure fra gli “oneri aziendali per la sicurezza”;
 
2.   i soggetti tenuti ad indicarle (CSE/RL o datore di lavoro/impresa);
 
3.   il possibile costo della misura stessa (solo per la quota di costo della sicurezza 

In particolare si segnala che, anche laddove non sia presente il PSC, la stima dei costi della sicurezza dovrà comunque essere aggiornata ai sensi dell’allegato XV punto 4.1.2 a cura del responsabile dei lavori.
 
La scelta poi di indicare anche il prezzo medio delle misure “antiCOVID-19, da potere utilizzare in tutto il territorio italiano, deriva dalla necessità di calmierare il mercato in questo particolarissimo momento storico.
 
 
In tutti i casi dovranno essere coinvolti, oltre agli RLS/RLST, anche i Servizi di Prevenzione e Protezione e i Medici competenti delle imprese interessate e, per gli aspetti formativi correlati alla gestione dell’emergenza COVID-19, si dovrà prevedere il coinvolgimento delle Parti sociali attraverso gli Organismi paritetici di Settore, ove presenti.

ELENCO VOCI MISURE ANTI COVID-19 NEI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE

ALLEGATO EDITABILE IN WORD

Il documento proposto diventera' parte integrante del Piano Operativo di sicurezza della impresa, prevede le misure di contrasto alla diffusione del CONTAGIO del nuovo virus COVID-19 nello specifico cantiere edile, dando evidenza di un processo di controllo della applicazione delle misure stesse. Maggiori info

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