Cosa è il Duvri?
Che cos’è la procedura sulla gestione delle interferenze?
La procedura proposta vuole essere uno strumento di lavoro per il perseguimento e l’acquisizione di un metodo standardizzato, dinamico ed omogeneo di elaborazione dei documenti ed adempimento degli obblighi disciplinati dall’art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito D.Lgs. n. 81/2008.
Il documento denominato “Procedura per la Gestione delle Interferenze”, in sintesi di seguito definito “procedura”, identifica le modalità con le quali il committente valuta le possibili interferenze del proprio ciclo produttivo, e delle attività ad esso connesse, con quelle degli operatori economici ai quali intende affidare un contratto di appalto o d’opera o di somministrazione, secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.
Ma a cosa serve la procedura?
La procedura ha lo scopo di fornire agli operatori economici, nella loro qualità di committenti di lavori, servizi o forniture, affidate ad appaltatori o lavoratori autonomi, un supporto operativo per:
la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi o loro subcontraenti;
la compilazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, di seguito denominato DUVRI;
la cooperazione per le misure di prevenzione e protezione dai rischi ed il coordinamento della reciproca informazione;
la implementazione ed il miglioramento continuo dei documenti e degli strumenti per la valutazione e la gestione dei rischi derivanti da interferenze.
La procedura, nel caso i rischi di interferenze siano accertati, fornisce le modalità con le quali definire il DUVRI, nonché la gestione del coordinamento e della cooperazione dei soggetti coinvolti.
In qualità di committente quando ho l’esigenza di affidare un contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione cosa devo fare per prima cosa?
Il datore di lavoro committente effettua tutte le attività di pianificazione e progettazione, necessarie a fornire agli operatori economici, invitati a formulare offerta di collaborazione, gli elementi costituenti l’oggetto del contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione.
Quali sono i principali passi consigliati al committente, per adempiere a quanto disposto dall’art 26 del D.Lgs 81/08?
Effettuare una preliminare valutazione sull’obbligo di redazione del DUVRI relativamente ai lavori/servizi da affidare a contratto;
individuare gli operatori economici idonei a formulare offerta;
fornire loro le informazioni utili per la formulazione dell’offerta
selezionare l’operatore economico e valutare l’obbligo di redazione del DUVRI, sulla base delle informazioni acquisite;
Elaborare il DUVRI, ove necessario;
Stimare i costi della sicurezza, relativamente alle interferenze;
Coordinare, integrare ed aggiornare il DUVRI redatto.
Come fa il committente a valutare preliminarmente se le attività da affidare rientrano nel campo di applicazione e d’obbligo di redazione del DUVRI?
Occorre porsi le seguenti domande:
l’attività é di natura intellettuale?
l’attività è mera fornitura di materiali o attrezzature?
Seguire, quindi, il diagramma di flusso della procedura, in base alle risposte fornite.
Cos’è il diagramma di flusso?
Il diagramma di flusso ha il compito di accompagnare passo dopo passo il committente nell’applicazione delle disposizioni introdotte dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.
L’attenta lettura dell’articolo in esame ha consentito l’individuazione di situazioni in cui il committente può ritrovarsi.
Per ognuna di tali situazioni, sono riportate le azioni a carico del committente ed a carico dell’operatore economico, in ordine cronologico.
Al riguardo, sono stati indicati gli estremi normativi di riferimento ed i documenti da produrre e da conservare per tutta la durata del contratto.
Se l’attività appaltata é di natura intellettuale o una mera fornitura di materiali o attrezzature cosa devo fare?
Non è necessario redigere il DUVRI
Il committente:
1. promuove lo scambio reciproco delle informazioni e il coordinamento;
2. formalizza la valutazione e la cooperazione.
Cosa si consiglia al committente nella scelta degli operatori economici da invitare a formulare offerta, per l’affidamento di lavori in contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione?
Il datore di lavoro committente indica agli operatori economici l’oggetto del contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione.
Inoltre richiede loro i documenti per la verifica dell’idoneità tecnico professionale (Art. 26, comma 1, lett. a), punti 1) e 2). D.Lgs. n. 81/2008).
A tutela del committente si consiglia di richiedere all’operatore economico la dimostrazione dell’avvenuta valutazione dei rischi specifici, limitatamente alle attività che l’operatore economico medesimo è chiamato ad eseguire presso i clienti (committenti).
Quali sono i documenti che il datore di lavoro committente deve richiedere agli operatori economici, per verificare la loro idoneità tecnico professionale?
Il committente richiede ad ogni operatore economico:
certificato C.C.I.A.A.;
autocertificazione (si veda la Scheda 2 Autocertificazione);
DURC.
Quali passi suggerisce la procedura al committente che ha individuato l’operatore economico risultato idoneo per le attività da affidare?
Il committente:
1.ove necessario, promuove un sopralluogo per la presa visione – da parte dell’operatore economico – dell’attività da svolgere negli ambienti di lavoro del Committente;
2.fornisce dettagliate informazioni (desunte eventualmente dal DVR) sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui il contraente è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (Art. 26, comma 1, lett b), D.Lgs. n. 81/2008);
3.richiede all’operatore economico di segnalare i rischi specifici introdotti negli ambienti in cui andrà ad operare (Art. 26, comma 2), D.Lgs. n. 81/2008);
4.redige il verbale di sopralluogo, valutazione e cooperazione
Il committente e gli operatori economici devono conservare i documenti acquisiti durante il reciproco scambio di informazioni?
Si, i suddetti atti sono da conservare per la durata del contratto stipulato.
Selezionando l’operatore economico il committente cosa valuta?
Il committente:
1.analizza i documenti ricevuti dagli operatori economici;
2.individua l’operatore economico al quale affidare il contratto;
3.con riguardo all’attività da affidare e all’operatore economico scelto, valuta se l’attività medesima rientra nel campo di applicazione e d’obbligo di redazione del DUVRI.
Come fa il committente a valutare se l’attività da affidare in appalto rientra nel campo di applicazione e d’obbligo di redazione del DUVRI?
Occorre porsi le seguenti domande:
si effettuano lavori edili o di ingegneria civile rientranti nell’attività di cantiere ? (art. 89, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008);
l’attività da affidare comporta rischi derivanti dal rischio di incendio a livello elevato o dallo svolgimento di attività in ambienti confinanti o dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008?
l’attività ha una durata superiore ai cinque uomini-giorno? (art. 26, comma 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008)
Se i lavori da affidare ricadono nella disciplina del Titolo IV (art. 90, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008) e sono presenti più imprese, cosa deve fare il committente?
Il committente:
non deve redigere il DUVRI per questi lavori;
interrompe la procedura dando corso agli adempimenti di cui al Titolo IV (Cantieri).
In che cosa consiste l’elaborazione del DUVRI?
Il committente elabora il DUVRI individuando le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze (Art. 26, comma 3), D.Lgs. n. 81/2008).
Al riguardo vengono definite le azioni a carico del committente e quelle a carico di ogni operatore economico.
Nella stesura del DUVRI il committente tiene conto anche di ogni subappalto, che gli appaltatori principali si impegnano a farsi autorizzare ed a comunicare al committente medesimo, in tempo utile.
In concreto, il committente redige il DUVRI attraverso i seguenti momenti di verifica.
Innanzitutto, esamina la reale possibilità di sovrapposizione o di contatto tra più attività presenti nello stesso ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale.
Quindi, approfondisce l’analisi, valutando la presenza di rischi indotti a terzi.
Il committente, al fine di promuovere il coordinamento tra i datori di lavoro coinvolti, attiva un dialogo sulle misure da adottare.
Al riguardo:
mette a disposizione, prima della stipula del contratto, il DUVRI a tutti i soggetti interferenti tra loro o comunque presenti negli stessi ambienti di lavoro;
ove lo ritenga necessario, indice una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro in esame;
modifica il DUVRI sulla base del confronto e delle decisioni assunte in coordinamento con gli operatori economici coinvolti
L’operatore economico come deve collaborare con il committente nell’ambito del DUVRI?
Ogni operatore economico coinvolto si impegna a collaborare con il committente per la stesura coordinata del DUVRI.
Tutti gli operatori economici coinvolti:
prendono visione del DUVRI;
presentano eventuali proposte di modifica o integrazione al DUVRI per, ove possibile, migliorare la sicurezza sulla base della propria esperienza ed organizzazione aziendale;
cooperano tra loro e con il committente ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Secondo la procedura come si stimano i costi della sicurezza relativamente alle interferenze?
Il committente:
stima i costi della sicurezza da interferenze, in analogia con quanto già previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 per i cantieri temporanei o mobili, con il metodo dettagliatamente specificato nell’allegato XV del medesimo provvedimento;
le voci da considerare come costo di sicurezza sono elencate al punto 4 del citato allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, il quale va ritenuto un valido spartiacque che separa ciò che è costo di sicurezza inerente il DUVRI e ciò che, invece, non va considerato.
La stima dei costi delle interferenze tiene conto delle misure di prevenzione e protezione condivise e accettate dalle parti.
E’ necessario un aggiornamento periodico del DUVRI?
Il committente:
in occasione di nuove o modificate attività o cessazione attività di imprese/lavoratori autonomi a contratto, effettua un aggiornamento della valutazione delle interferenze, ripercorrendo il ciclo delle azioni del presente diagramma.
A tal fine, in coordinamento con tutti gli operatori economici interessati, ove necessario:
promuove eventuali integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato;
indice una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro in esame;
integra o aggiorna il Duvri individuando le misure migliorative;
adegua i contratti interessati, rideterminando i costi della sicurezza;
promuove la sottoscrizione del DUVRI aggiornato;
stipula nuovo contratto o revisione e modifica del contratto d’appalto/d’opera o servizio o fornitura in esecuzione.
Naturalmente l’integrazione e sottoscrizione del DUVRI, precedono la stipula dei nuovi contratti o la modifica dei contratti originali.
Sono un Committente. Qualora l’opera/servizio non preveda interferenze di attività, permangono degli obblighi a mio carico?
Anche in assenza di interferenze e dei rischi conseguenti, il committente deve informare l’operatore economico circa i rischi presenti nell’attività, e acquisire informazioni relative alle capacità tecnico-professionali dell’operatore stesso.
Ho un operatore economico che provvede alla gestione dei distributori automatici (di alimenti, dispositivi di protezione individuale o altro) presso la mia azienda: come committente devo redigere un DUVRI?
Dipende dalla situazione. Si considerino i seguenti casi-tipo.
1.Ove l’operatore economico si limiti a consegnare la macchina e i materiali di consumo e il committente gestisca la macchina nella manutenzione ordinaria, mentre la manutenzione straordinaria viene svolta dall’operatore economico presso la propria Sede (ad esempio, macchinetta erogatrice di bevande calde funzionante a cialde), non vi è necessità di redazione del DUVRI ne’ sussistono altri obblighi in quanto trattasi di mera fornitura.
2.Nel caso in cui l’operatore economico gestisca la manutenzione ordinaria e il reintegro dei materiali di consumo, ma la durata complessiva delle operazioni risulti inferiore ai cinque uomini-giorno nell’ambito del periodo di validità del contratto: non è necessario predisporre il DUVRI, fermi restando gli obblighi di verifica dell’idoneità tecnico-professionale e dello scambio di informazioni. La procedura informatica fornisce indicazioni operative per ottemperare agevolmente ai suddetti adempimenti previsti dall’Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.
3.Nel caso in cui l’operatore economico gestisca la manutenzione ordinaria e il reintegro dei materiali di consumo e la durata complessiva delle operazioni risulti superiore ai cinque uomini-giorno nell’ambito del periodo di validità del contratto, ma non vi è interferenza di attività (ad esempio, il distributore si trova in una sala ristoro): non è necessario redigere il DUVRI fermi restando gli altri obblighi (v. punto 2), ma è necessario dare evidenza della non necessità di redazione del DUVRI. La procedura informatica fornisce indicazioni operative per ottemperare agevolmente ai suddetti adempimenti previsti dall’Art.26 del D.Lgs. n. 81/2008.
4.Nel caso in cui l’operatore economico gestisca la manutenzione ordinaria e il reintegro dei materiali di consumo, la durata complessiva delle operazioni risulti superiore ai cinque uomini-giorno nell’ambito del periodo di validità del contratto e vi sia interferenza di attività: è necessaria la redazione del DUVRI, fermo restando l’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico-professionale. La procedura informatica fornisce indicazioni operative per ottemperare agevolmente ai suddetti adempimenti previsti dall’Art.26 del D.Lgs. n. 81/2008.
Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale, io committente devo richiedere il Documento di Valutazione dei Rischi dell’operatore economico?
Non vi è l’obbligo, ma può essere un elemento di valutazione appropriato nella scelta dell’operatore economico al quale affidare l’opera/servizio.
Se l’operatore economico mi invia solo il certificato CCIAA o il DURC, ciò è sufficiente per la valutazione tecnico professionale?
L’Art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che vengano forniti entrambi i documenti, accompagnati da autocertificazione.
Uno solo di questi documenti non è sufficiente.
Il committente può richiedere qualunque altra documentazione ritenga necessaria ai fini di tale valutazione.
Nel caso di operatore economico estero, come è possibile per il committente ottemperare a quanto richiesto dall’Art. 26 Comma 1 del D.Lgs.81/2008 riguardo alla valutazione tecnico professionale?
E’ possibile richiedere qualsiasi documento equipollente al certificato CCIAA e al DURC.
Cosa deve essere fatto in caso di modifica del contratto tra il committente e l’operatore economico per la realizzazione di un’opera o un servizio?
Dipende dalla situazione. Si considerino i seguenti casi-tipo.
1.Se la modifica del contratto non comporta variazioni nelle condizioni di operatività e quindi nei rischi da interferenza, i contraenti provvederanno secondo normativa alla modifica del contratto mantenendo il DUVRI già elaborato.
2.Nel caso in cui la modifica del contratto comporti una modifica delle condizioni di operatività, va effettuata una revisione del DUVRI.
Cosa deve essere fatto in caso di modifica delle condizioni di operatività nell’ambito di un contratto?
Innanzitutto va effettuata una revisione del DUVRI. La procedura informatica consente di ottemperare in maniera rapida.
Questo non comporta necessariamente la redazione ex novo del contratto: ad esempio, non è necessario modificare il contratto se questo prevede esplicitamente la possibilità di modifiche e versioni aggiornate del DUVRI, che di fatto ne costituisce parte integrante.
Sono un operatore economico: sono tenuto a fornire quanto richiestomi dal committente per la valutazione tecnico professionale?
In capo al committente vi è l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale mediante DURC, iscrizione CCIAA e autocertificazione dell’operatore economico; pertanto, l’operatore economico è tenuto a fornire questi documenti.
Il committente può richiedere qualunque altra documentazione ritenga necessaria ai fini della valutazione: per tali richieste è facoltà dell’operatore economico scegliere se e in che modo rispondere.
Il DUVRI deve essere portato a conoscenza di tutti i lavoratori?
Il DUVRI deve essere portato a conoscenza di tutti i lavoratori?
Normativa di riferimento
D.Lgs. 9-4-2008 n. 81, recante: Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 101, S.O.)
Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo: (77)
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; (78)
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. (79)
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. (80)
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’ articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. (80)
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. (81)
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. (76)
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Note
(76) Nel presente provvedimento le parole «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e «Ministero della salute» sono state sostituite dalle parole «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali», e le parole «Ministro del lavoro e della previdenza sociale» e «Ministro della salute» sono state sostituite dalle parole «Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali», ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(77) Alinea così modificato dall’art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(78) Lettera così modificata dall’art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(79) Comma così modificato dall’art. 16, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(80) Comma inserito dall’art. 16, comma 3, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(81) Comma così modificato dall’art. 16, comma 4, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
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Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all’art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.
Secondo tale articolo al comma 3: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.
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