CORSO PER PREPOSTI NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 2024

I preposti, attraverso la frequenza del corso, dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 19 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.
Il presente corso è valido anche per gli obblighi formativi ex art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n.81/2008 per la figura del preposto.

PROFILI DI RISCHIO


2.2 CORSO PER PREPOSTI

I preposti, attraverso la frequenza del corso, dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 19 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.
Il presente corso è valido anche per gli obblighi formativi ex art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n.
81/2008 per la figura del preposto.

Obiettivi

Il corso di formazione per preposti ha i seguenti obiettivi:
e) far conoscere il ruolo e gli obblighi posti in capo al preposto e al suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale;
f) far conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto in cui opera il preposto e relative misure di prevenzione e protezione;
g) far conoscere le tecniche di comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione, in particolare i lavoratori;
h) illustrare le funzioni di controllo attribuite al preposto: sovraintendenza, vigilanza,
interruzione dell’attività, informazione e segnalazione;
i) illustrare gli strumenti efficaci di comunicazione e cooperazione con il datore di lavoro, i dirigenti e il servizio di prevenzione e protezione per attuare le modalità operative.

Requisiti di accesso

Al corso per preposti si accede solo dopo aver frequentato la formazione (generale e specifica)
per lavoratori.


Durata minima 12 ore.

Disclaimer

Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla legge n. 215 del 2021, è necessario procedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché’ il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.))

Le comunicazioni del Ministero del Lavoro e la “bozza definitiva” 2024


Per sottolineare il carattere quasi conclusivo di questa bozza, riportiamo quanto indicato in una comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro) del 13 maggio 2024, in accompagnamento a questa bozza dell’Accordo Unico.
Si specifica che, in osservanza a quanto disposto dall’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, viene trasmessa (anche alla Conferenza Stato-Regioni) "la bozza definitiva del testo in materia di formazione, che costituirà oggetto di accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano".
Ribadiamo che il documento presentato è una bozza che potrebbe ancora essere soggetta a revisioni e modifiche.

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