CORSO PER DATORE DI LAVORO NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 2024

I datori di lavoro attraverso la frequenza del corso dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.

PROFILI DI RISCHIO

I datori di lavoro attraverso la frequenza del corso dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.

Il presente corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo “cantieri”.

Obiettivi

Il corso di formazione ha l’obiettivo di fornire ai discenti competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell’ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro.


Il corso di formazione per datore di lavoro ha i seguenti obiettivi:
a) far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro;
b) far conoscere gli obblighi e le responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale;
c) illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza;
d) far acquisire competenze utili per l’organizzazione e la gestione del sistema di
prevenzione e protezione aziendale;
e) illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un’efficace

interazione e relazione.

Durata minima 16 ore

Durata minima 16 ore

Modulo Aggiuntivo “Cantieri”: Durata Minima 6 Ore

Disclaimer

Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla legge n. 215 del 2021, è necessario procedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché’ il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.))

Le comunicazioni del Ministero del Lavoro e la “bozza definitiva” 2024


Per sottolineare il carattere quasi conclusivo di questa bozza, riportiamo quanto indicato in una comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro) del 13 maggio 2024, in accompagnamento a questa bozza dell’Accordo Unico.
Si specifica che, in osservanza a quanto disposto dall’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, viene trasmessa (anche alla Conferenza Stato-Regioni) "la bozza definitiva del testo in materia di formazione, che costituirà oggetto di accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano".
Ribadiamo che il documento presentato è una bozza che potrebbe ancora essere soggetta a revisioni e modifiche.

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