CORSO PER COORDINATORI ALLA SICUREZZA CANTIERI NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 2024

Il presente corso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 98 comma 3 del Dlgs 81/08, aggiorna e sostituisce i requisiti della formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008.

PROFILI DI RISCHIO

Il presente corso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 98 comma 3 del Dlgs 81/08, aggiorna e sostituisce i requisiti della formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008.

Obiettivi

Il corso di formazione ha i seguenti obiettivi:
• illustrare la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza, con particolare riferimento al settore delle costruzioni e gli strumenti per garantire un adeguato approfondimento e aggiornamento in funzione della continua evoluzione della stessa;
• far conoscere il ruolo dei soggetti del sistema di prevenzione, i loro compiti e le responsabilità;
• illustrare le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari organi preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• far conoscere i principali rischi trattati dal d.lgs. n. 81/2008 e individuare le misure di prevenzione e protezione nonché le modalità per la gestione delle emergenze;
• illustrare gli elementi metodologici per la valutazione del rischio;
• far acquisire le competenze necessarie per l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
• far acquisire le competenze per verificare l’idoneità e la congruenza del piano operativo di sicurezza;
• far acquisire le competenze per lo svolgimento del proprio ruolo;
• illustrare le responsabilità connesse al ruolo rivestito.

Articolazione dei contenuti minimi del percorso formativo:

Durata minima 120 ore

VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO

La verifica finale di apprendimento dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal presente accordo.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI

Le modalità di svolgimento dei corsi dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dal presente accordo.

SCARICA IL DETTAGLIO DEL CORSO E RELATIVE TABELLE

Disclaimer

Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla legge n. 215 del 2021, è necessario procedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché’ il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.))

Le comunicazioni del Ministero del Lavoro e la “bozza definitiva” 2024


Per sottolineare il carattere quasi conclusivo di questa bozza, riportiamo quanto indicato in una comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro) del 13 maggio 2024, in accompagnamento a questa bozza dell’Accordo Unico.
Si specifica che, in osservanza a quanto disposto dall’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, viene trasmessa (anche alla Conferenza Stato-Regioni) "la bozza definitiva del testo in materia di formazione, che costituirà oggetto di accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano".
Ribadiamo che il documento presentato è una bozza che potrebbe ancora essere soggetta a revisioni e modifiche.

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