Corso in materia di primo soccorso sanitario elementare (Elementary First Aid)

MIT, C.P., DD 21 ottobre 2024, n. 1653 - Corso in materia di primo soccorso sanitario elementare Per il personale marittimo (Elementary First Aid)

Il corso di Primo Soccorso Sanitario Elementare, noto anche come "Elementary First Aid", è una formazione obbligatoria per il personale marittimo, conforme alla Convenzione STCW (Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers). Questo addestramento fornisce le competenze necessarie per affrontare emergenze sanitarie a bordo delle navi, includendo tecniche di rianimazione cardiopolmonare (RCP), trattamento di ferite ed emorragie, gestione di ustioni e fratture, e l'uso dei dispositivi di primo soccorso disponibili a bordo.

In Italia, l'organizzazione e l'erogazione di tali corsi sono disciplinate dal Decreto Ministeriale del 16 giugno 2016, che stabilisce le modalità e i contenuti dei corsi per il rilascio dei certificati di addestramento per i lavoratori marittimi. Le strutture sanitarie pubbliche interessate a offrire questi corsi devono ottenere un'autorizzazione dal Ministero della Salute, presentando una domanda conforme al modello E allegato al suddetto decreto.

Per quanto riguarda la frequenza e l'aggiornamento, il certificato di "First Aid" ha una validità di cinque anni. Al termine di questo periodo, è necessario partecipare a corsi di aggiornamento per rinnovare la certificazione e garantire che le competenze siano sempre allineate agli standard più recenti.

Il corso di formazione di Primo Soccorso Sanitario Elementare si svolge in conformità con la Regola VI/1 dell'Allegato della Convenzione STCW’95, come emendata, e con la Sezione A-VI paragrafo 2.1.3 del codice STCW.
Inoltre, ai marittimi qualificati nell'addestramento di base sarà richiesto, ogni cinque anni, di fornire prova del mantenimento del livello richiesto di competenza per svolgere i compiti limitati ai doveri e responsabilità elencati nella colonna 1 delle tabelle A-VI/1-1 (tecniche di sopravvivenza personale) e A-VI/1-2 (prevenzione e lotta antincendio).
Pertanto, il rinnovo del corso di Primo Soccorso Sanitario Elementare (A-VI/1-3) e del corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (A-VI/1-4) non è previsto e non è più richiesto dalla Guardia Costiera Italiana e dall'Autorità Competente.
Di conseguenza, la Guardia Costiera Italiana – Dipartimento per la Sicurezza della Navigazione e la Sicurezza Marittima – chiede cortesemente di considerare i marittimi pienamente conformi alle normative rilevanti e applicabili nel caso in cui presentino un certificato rilasciato in conformità con il Decreto Italiano del 28 dicembre 2009 che contiene una data di scadenza non più necessaria.
In linea con quanto sopra, chiediamo agli ufficiali di Port State Control e alle autorità portuali di dare adeguata considerazione a quanto sopra durante le ispezioni.


Art. 1 Finalità Regola il corso di Primo Soccorso Elementare per il personale marittimo, in conformità alla Convenzione STCW’78. Fornisce competenze teorico-pratiche per emergenze mediche in mare.
Art. 2 Ambito di Applicazione - Destinatari: lavoratori marittimi italiani, UE e Paesi terzi con certificazioni riconosciute.
- Esclusi: medici iscritti come personale marittimo.
Art. 3 Organizzazione del Corso - Durata minima: 15 ore in 2 giorni, massimo 20 partecipanti.
- Organizzato da enti riconosciuti dal Ministero dei Trasporti.
- Requisiti per strutture e personale definiti negli allegati.
Art. 4 Accertamento Competenze - Esame finale: 30 domande a scelta multipla, superato con almeno 21 risposte corrette.
- Banca dati ufficiale con almeno 150 domande.
Art. 5 Rilascio Attestato - Attestati senza scadenza per chi supera l’esame.
- Certificati distinti per piloti portuali e personale speciale.
Art. 6 Norme di Qualità I centri di formazione devono adottare un sistema di qualità certificato conforme alla norma ISO 9001.
Art. 7 Norme Transitorie - Aggiornamenti previsti per certificazioni precedenti (D.D. 28 dicembre 2009).
- Rilascio nuovi attestati in caso di scadenza o aggiornamento obbligatorio.
Art. 8 Entrata in Vigore - Efficacia dal 1° gennaio 2025.
- Abrogazione delle norme precedenti (D.D. 28 dicembre 2009).
- Obbligo di adeguamento per i centri di formazione.

ALLEGATO A
ALLEGATO B STRUTTURE, EQUIPAGGIAMENTO, ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO
ALLEGATO C COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO
ALLEGATO D
ALLEGATO E
ALLEGATO F
ALLEGATO G

Entrata in Vigore (Art. 8): Decreto efficace dal 1° gennaio 2025, con abrogazione delle normative precedenti. Centri di formazione devono adeguarsi entro tale data.

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