CORSI DI AGGIORNAMENTO

 CORSI DI AGGIORNAMENTO PREVISTI DAL NUOVO ASR

 CORSI DI AGGIORNAMENTO PREVISTI DAL NUOVO ASR

L’aggiornamento non deve essere inteso solo come un rispetto agli obblighi di legge, ma deve intraprendere un percorso di formazione continua, stabile nel tempo, nell’ottica del "lifelong learning" con l’obiettivo di aggiornare le competenze operative, le capacità relazionali e quelle relative al ruolo, tenendo conto anche dei cambiamenti normativi, tecnici ed organizzativi del contesto operativo.

L’aggiornamento, dunque, non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di
argomenti e contenuti già proposti nei corsi base.

Al fine di rendere maggiormente dinamico l’apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste verifiche sul mantenimento delle competenze acquisite nei pregressi percorsi formativi ed esperienziali. Una particolare attenzione nella pianificazione degli aggiornamenti dovrà essere prestata alla rilevazione di nuovi bisogni formativi.

Qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all’esercizio della funzione esercitata – come a titolo esemplificativo, nel caso del RSPP/ASPP, del Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione, degli operatori addetti all’uso delle attrezzature di cui all’art.
73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 per le quali è richiesta una specifica abilitazione, ecc.- tale funzione non è esercitabile se non viene completato l’aggiornamento previsto per i rispettivi corsi.

L’assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

Gli RSPP, gli ASPP e i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione, per poter esercitare la propria funzione, devono poter dimostrare, in ogni istante, che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

Ai fini dell’aggiornamento delle diverse figure, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei dirigenti e dei preposti (ex art. 37 d.lgs. n. 81/2008), dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n.
81/2008, non è da ritenersi valida.

Nel caso di convegni e seminari è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.

1 LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI E DATORE DI LAVORO

Nel corso di aggiornamento si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- modifiche normative;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

1.1 Lavoratori

L’aggiornamento deve essere effettuato ogni qualvolta intervengono elementi modificativi in termini di esiti della valutazione dei rischi ovvero quando le risultanze delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa ne evidenzino la necessità e comunque con una periodicità quinquennale di durata minima di 6 ore.

Nell’aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni o laddove l’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose comporti un cambiamento delle mansioni lavorative svolte.

1.2 Preposti

L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Nell’aggiornamento è compresa la formazione relativa ai cambiamenti del contesto in cui il preposto esercita le funzioni di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008 in relazione alle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell'azienda.

1.3 Dirigenti

L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Nell’aggiornamento è compresa la formazione relativa ai cambiamenti del contesto in cui il dirigente opera in relazione alle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell'azienda.

1.4 Datore di lavoro

L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Qualora il datore di lavoro abbia frequentato il modulo aggiuntivo “Cantiere” e ne permangono le condizioni per lo stesso, l’aggiornamento dovrà riguardare anche le tematiche ivi previste.

2 DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE I COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Qualora il datore di lavoro abbia frequentato i moduli specialistici e ne permangono le condizioni
per gli stessi, l’aggiornamento dovrà riguardare anche le tematiche ivi previste.

3 RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e le ore minime complessivedell’aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente:

- ASPP: 20 ore
- RSPP: 40 ore



È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell’arco temporale
del quinquennio.
L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto di seguito indicato.

L’aggiornamento verterà sulle seguenti tematiche:

- aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;
- sistemi di gestione e processi organizzativi;
- fonti di rischio specifiche dell’attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
- tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di
promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La partecipazione ai corsi di specializzazione Modulo B (SP1, SP2, SP3, SP4, SP5) non è valida ai
fini dell’aggiornamento.

4 COORDINATORE PER LA SICUREZZA

L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale, con le stesse modalità previste per gli RSPP e le ore minime complessive dell’aggiornamento sono 40 ore.

5 LAVORATORI CHE OPERANO IN AMBIENTE CONFINATO E DI SOSPETTO DI INQUINAMENTO

L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica. Durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche.

6 LAVORATORI CHE UTILIZZANO LE ATTREZZATURE DI LAVORO

L’aggiornamento per rinnovare l’abilitazione deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica. Durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche.


NOTA IMPORTANTE: QUANTO RIPORTATO NELLA PRESENTE PAGINA AD OGGI E' DA CONSIDERARSI PURAMENTE INDICATIVO IN QUANTO TRATTO DA UNA BOZZA DELL'ACCORDO STATO REGIONI IN CORSO DI APPROVAZIONE PERTANTO POTREBBE SUBIRE MODIFICHE IN FASE DI APPROVAZIONE.

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