CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO
DELL’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO
Secondo l’art. 37 comma 2 lettera b-bis del d.lgs. n. 81/2008, gli Organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevedono, nell’ambito della loro attività e delle proprie competenze, anche la pianificazione di controlli sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
1. MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
Gli Organi di vigilanza effettuano monitoraggio e controlli sulle attività formative utilizzando i seguenti strumenti:
1.1 COMUNICAZIONE
Strumento di monitoraggio e controllo è la comunicazione di attivazione dei corsi di formazione da parte del soggetto formatore.
La predetta comunicazione non attiene ai corsi di aggiornamento.
La comunicazione di inizio corso, gestita tramite piattaforma telematica, deve essere trasmessa
prima dell’attivazione del corso di formazione.
La comunicazione di inizio corso, ferme restando le specifiche disposizioni operanti in ciascuna regione e provincia autonoma in materia di comunicazione ai sensi della normativa vigente, è prevista almeno per i seguenti corsi:
• attrezzature di lavoro di cui alla Parte II punto 8 ;
• ambienti confinati di cui alla Parte II punto 7. La comunicazione deve contenere i seguenti dati:
• tipologia di corso;
• le modalità di erogazione ai sensi di quanto previsto dalla parte IV punto 3;
• articolazione temporale e calendarizzazione;
• luoghi di svolgimento per i corsi in presenza.
Per i corsi di formazione in modalità e-learning e videoconferenza, il soggetto formatore dovrà fornire le credenziali di accesso al corso su richiesta degli organi di vigilanza.
1.2 CONTROLLI DOCUMENTALI E OPERATIVI: CHECK LIST
Nel corso dell’attività di vigilanza è possibile effettuare, anche ai fini del monitoraggio, controlli
sulle attività formative acquisendo i seguenti documenti:
• copia dei singoli attestati di frequenza;
• possesso dei requisiti formali previsti dalla normativa vigente da parte del soggetto formatore ed erogatore;
• programma del corso e progetto formativo;
• registro delle presenze riportante i nominativi e le qualifiche dei partecipanti e dei docenti;
• possesso dei requisiti da parte dei docenti;
• elenco dei partecipanti che hanno ricevuto l’attestato e, se necessario, i loro indirizzi;
• documentazione relativa alle verifiche finali e/o intermedie effettuate;
• verbale finale del corso.
2. MONITORAGGIO DELL’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO
Al fine di consentire l’attività di monitoraggio sull’applicazione del presente accordo, gli organi di
vigilanza provvederanno ad elaborare appositi report relativamente a:
1 n. controlli effettuati durante l’attività di vigilanza;
2 n. controlli effettuati durante l’erogazione del corso;
3 tipologia di soggetto formatore di cui alla parte I, paragrafo 1;
4 tipologia di corso formazione;
5 modalità di erogazione;
6 n. docenti privi dei requisiti;
7 n. e tipologie (registro presenze, verbali delle verifiche, identificazione dei discenti, rispetto del programma del corso) di carenze inerenti al fascicolo del corso;
8 n. attestati non conformi al presente accordo;
9 n. di corsi effettuati con attrezzature carenti dei requisiti generali di cui alla parte II
paragrafo 8.1;
10 n. di corsi effettuati in assenza dei dispositivi e delle strumentazioni messi a disposizione per affrontare i rischi negli ambienti confinati o sospetto inquinamento.
I dati saranno trasmessi annualmente al Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 81/2008.
Il comitato ex art. 5, in base ai report pervenuti, può definire interventi di coordinamento della vigilanza a livello nazionale sulle attività formative, nonché individuare ulteriori modalità per l’effettuazione dei controlli sulle attività formativa da parte degli organi di vigilanza
NOTA IMPORTANTE: QUANTO RIPORTATO NELLA PRESENTE PAGINA AD OGGI E' DA CONSIDERARSI PURAMENTE INDICATIVO IN QUANTO TRATTO DA UNA BOZZA DELL'ACCORDO STATO REGIONI IN CORSO DI APPROVAZIONE PERTANTO POTREBBE SUBIRE MODIFICHE IN FASE DI APPROVAZIONE.
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