Fornitura Calcestruzzo preconfezionato in cantiere
CONTRATTO TIPO PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
ART. 1
PREMESSE
1 Definizioni
Le presenti norme regolano la vendita e la consegna di calcestruzzo preconfezionato da eseguirsi da parte del fornitore del prodotto stesso (in seguito brevemente denominato “Fornitore”) franco cantiere dell’impresa di costruzione acquirente (in seguito brevemente denominata “Impresa”), in linea con quanto disciplinato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008, recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” (in seguito brevemente il “Decreto”), dalle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato, edite dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (“Linee Guida”), dalle Linee Guida ATECAP/ANCE per la fornitura in sicurezza del calcestruzzo in cantiere, tutte da considerarsi parti integranti ed essenziali del presente contratto.
ART. 2
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
2.1 Quantitativi, durata e tipologia della fornitura
I quantitativi della fornitura sono basilari ai fini della formulazione dei prezzi. Il contratto deve
prevedere quantità, durata, ubicazione del cantiere e valorizzazione economica. È possibile una variazione in aumento o in diminuzione entro il limite del 10% dei quantitativi che devono essere ritirati dall’Impresa nei tempi e nei modi concordati, fatti salvi i fattori meteorologici o cause di forza maggiore.
2.2 Direzione cantiere
Il Fornitore dovrà attenersi alle disposizioni della Direzione di cantiere.
Qualora tali disposizioni fossero in contrasto con quanto pattuito tra le parti, il Fornitore sarà
obbligato ad assolvere alle disposizioni impartite, purché non in contrasto con la normativa di sicurezza, elevando immediata riserva sul documento di accompagnamento, sottoscritto anche dalla Impresa.
2.3 Rapporti con la Direzione Lavori
Il Fornitore non potrà in alcun modo effettuare trattative dirette con il Committente o con la Direzione dei Lavori, in quanto i rapporti con gli stessi sono di esclusiva competenza dell’Impresa, salvo accordi particolari fra le parti, comunque redatti in forma scritta.
2.4 Programma ordine L’ordine dovrà essere effettuato dal cliente entro le ore 12 del giorno precedente non festivo.
2.5 Programmi di consegna
I tempi e le modalità di consegna dovranno essere preventivamente concordati tra le parti secondo un programma di massima relativo all’intera fornitura nonché secondo un programma specifico relativo alle singole consegne. Tali programmi dovranno tenere conto del tipo di calcestruzzo,
della quantità e della ubicazione del getto precisando inoltre le modalità del getto
stesso (canala, pompa o altro), il tempo e gli orari di consegna, degli eventuali imprevisti non
dipendenti dalla responsabilità del Fornitore (in particolare il traffico veicolare), prevedendo
una tolleranza idonea a permettere le consegne.
Di norma le consegne saranno programmate per gli orari normali di lavoro dalle 8 alle 12 e
dalle 13 alle 17 dal lunedì al venerdì esclusi i festivi nel rispetto dei divieti di circolazione.
Il fornitore è comunque impegnato a rispettare, nei limiti del possibile e all’interno delle tolleranze previste, fatto salvo cause di forza maggiore, i termini pattuiti onde non compromettere l’esecuzione dei getti.
2.6 Impedimenti
Nel caso di impedimenti che ostacolino la regolare effettuazione delle consegne, il Fornitore si impegna ad attivarsi al fine di caricare le proprie autobetoniere presso un impianto di altro preconfezionatore, posizionato ad una distanza congrua dal cantiere oggetto della fornitura, e dotato di certificazione del sistema di controllo interno della produzione di impianto, comunque precedentemente qualificato dal Fornitore, anche per quanto riguarda la valutazione preliminare della resistenza, rimanendo questo unico responsabile nei confronti dell’impresa o di farle effettuare da altro preconfezionatore alle stesse condizioni e con le stesse garanzie, in quest’ultimo caso previa comunicazione all’Impresa il cui benestare e consenso scritto è indispensabile.
Entrambe le suindicate possibilità sono naturalmente condizionate alla previa accettazione
da parte del preconfezionatore diverso dal Fornitore.
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RESPONSABILITA
3.1 Caratteristiche del Fornitore
Il Fornitore dovrà dimostrare che l’impianto da cui proviene la fornitura è dotato di certificazione FPC (Controllo del processo di produzione) ai sensi del Decreto presentando copia del certificato
e riportandone i riferimenti anche all’interno del documento di trasporto.
3.2 Specifiche per il calcestruzzo preconfezionato
Il calcestruzzo deve essere identificato come calcestruzzo a prestazione garantita o come calcestruzzo a composizione richiesta, attraverso le prescrizioni di base ed eventualmente le prescrizioni aggiuntive espressamente individuate nel paragrafo 3 delle Linee Guida ovvero nel paragrafo 6 della UNI EN 206-1-1:2006 e UNI EN 11104:2004.
In particolare, per il calcestruzzo a prestazione garantita devono essere indicati almeno:
– la classe di esposizione;
– la classe di resistenza a compressione;
– la classe di consistenza (misurata all’arrivo in cantiere) ed il relativo tempo di mantenimento misurato dal momento dell’arrivo in cantiere. Tale valore deve essere comunque di almeno 30 minuti o superiore per accordo delle parti;
– la dimensione massima nominale dell’aggregato.
3.3 Calcestruzzi pompabili
La fornitura con scarico a mezzo di pompe deve essere oggetto di apposito accordo fra le parti, rilevato lo stretto legame esistente tra il pompaggio, la composizione del calcestruzzo e le conseguenti
caratteristiche qualitative. In particolare la classe di consistenza deve essere concordata
per garantirne il soddisfacimento a valle della tubazione della pompa.
3.4 Consegna
All’atto della consegna, prima dello scarico del calcestruzzo, l’Impresa dovrà verificare la corrispondenza fra l’ordine e il documento di trasporto.
Con la firma di tale documento si riconosce la rispondenza fra ordine e documento di trasporto, limitatamente alle caratteristiche in esso dichiarate.
Eventuali difformità fra quanto richiesto dall’Impresa e quanto indicato nel documento di trasporto dal Fornitore devono essere segnalate in cantiere ed annotate nel documento di trasporto stesso, prima di iniziare lo scarico. In assenza di tempestive segnalazioni, comunque espresse in forma scritta, il prodotto si intende accettato senza riserve, salvo quelle derivanti dalle responsabilità
del Fornitore nei confronti della resistenza caratteristica a compressione a 28 giorni
(vedi § 3.6 del Contratto).
Superato il tempo di mantenimento della classe di consistenza definita al punto 3.2 decadono le garanzie di prestazione del prodotto.
3.5 Misurazione
L’unità di misura è il metro cubo costipato a rifiuto.
La quantità consegnata dovrà risultare corrispondente a quella esposta sui documenti di trasporto
dei conglomerati.
La verifica della quantità fornita si effettua dividendo il peso totale del carico per la densità del calcestruzzo, rilevata in accordo alla norma UNI EN 12350-6.
Il peso totale del carico dovrà essere verificato pesando in contraddittorio il carico su pesa, da individuare lungo il tragitto dall’impianto del fornitore al cantiere dell’impresa.
Su un singolo carico è ammessa una tolleranza massima ± 3%.
Eventuali differenze di quantità fra quanto richiesto e quanto indicato nel documento di trasporto devono essere segnalate in cantiere, ed annotate nel documento di trasporto stesso.
In assenza di tempestive segnalazioni, comunque espresse in forma scritta, il prodotto si intende accettato senza riserve.
3.6 Responsabilità
Per i calcestruzzi a prestazione garantita, il Fornitore si impegna a garantire la resistenza caratteristica a compressione, alla scadenza di 28 giorni, su provini cubici confezionati e stagionati secondo le norme UNI EN 12390-1, UNI EN 12390-2, UNI EN 12390-3, UNI EN 12390-4, prelevati a bocca di betoniera.
Tale garanzia decade se il calcestruzzo viene alterato con aggiunta di acqua o altri materiali o
scaricato dopo il tempo di mantenimento previsto dalla norma.
Restano comunque a carico dell’Impresa le responsabilità della messa in opera e del trattamento del calcestruzzo (getto, stagionatura, disarmo) che dovranno avvenire secondo quanto indicato dalle norme in vigore.
ART. 4
PROVE SUL MATERIALE
4.1 Valutazione preliminare della resistenza
Il costo delle prove preliminari eventualmente richieste dall’Impresa è a carico di quest’ultima.
4.2 Controllo di conformità tra fornitore ed impresa
Nel caso di prove richieste dalle Parti, le stesse andranno effettuate in contraddittorio.
Tutti i prelievi, maturazione, conservazione/stagionatura, rottura, dovranno essere eseguiti in
conformità alle normative tecniche vigenti.
Gli oneri relativi a prove su materiali risultati non conformi saranno a carico del Fornitore.
Per i criteri di conformità si farà riferimento agli accordi stipulati contrattualmente tra le parti.
Il controllo di conformità deve essere fatto sempre in contraddittorio tra le parti.
Qualora il valore della resistenza caratteristica – calcolata dopo i 28 giorni di maturazione sui
prelievi effettuati allo scarico – risulti inferiore a quella richiesta nell’ordine dell’Impresa, tale
circostanza costituirà un inadempimento contrattuale da parte del Fornitore. Peraltro, le parti
escludono espressamente che possa essere contestato alcun inadempimento contrattuale qualora i prelievi di cui al precedente periodo siano effettuati dopo l’aggiunta al prodotto di acqua o di altri materiali su disposizione del personale dell’Impresa e dopo il decadimento del tempo di vita espressamente riportato sul documento di consegna; deve essere altresì annotato nella bolla di consegna l’ora in cui sia stato effettuato il prelievo.
4.3 Controllo di accettazione
I controlli di accettazione vedono come parti interessate il Direttore dei lavori e l’Impresa, come previsto dal Decreto.
4.4 Esito dei controlli di accettazione e corretto adempimento
Qualora il valore della resistenza caratteristica – calcolata dopo i 28 giorni di maturazione sui
prelievi effettuati allo scarico del prodotto dal Direttore dei Lavori secondo le norme di accettazione
(vedi NTC par. 11.2.5) – risulti inferiore a quella richiesta nell’ordine dell’Impresa, tale
circostanza non costituirà un inadempimento contrattuale da parte del Fornitore, se non effettuato in contraddittorio il relativo controllo.
Peraltro, le parti escludono espressamente che possa essere contestato alcun inadempimento contrattuale qualora i prelievi di cui al precedente periodo siano effettuati dopo l’aggiunta al prodotto di acqua o di altri materiali su disposizione del personale dell’Impresa e dopo il decadimento
del tempo di vita espressamente riportato sul documento di consegna; deve essere
altresì annotata nella bolla di consegna l’ora in cui sia stato effettuato il prelievo.
ART. 5
ONERI A CARICO DELLE PARTI
5.1 Certificazione FPC e qualificazione del Fornitore
L’Impresa è tenuta ad acquisire forniture di calcestruzzo preconfezionato esclusivamente da
impianti di produzione in possesso di certificati FPC in corso di validità ai sensi del Decreto. Il
Fornitore è tenuto a rendere disponibile la documentazione relativa alla certificazione FPC dell’impianto da cui proviene la fornitura.
5.2 Accessi
L’Impresa dovrà mantenere adeguati ed agibili gli accessi al cantiere ed ai punti di scarico, sia
in entrata che in uscita, e dovrà garantire di mantenerli tali fino al termine delle forniture, compresa
la pulizia delle ruote; dovrà inoltre mantenere una adeguata viabilità, all’interno del cantiere,
per autobetoniere e autobetonpompe, anche per quanto attiene alla segnaletica.
5.3 Pulizia dei mezzi
Compete all’Impresa l’onere di garantire al Fornitore di poter circolare, dopo lo scarico, in normali condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa ambientale.
5.4 Sicurezza nel cantiere
In base all’art. 26 del d.lgs. 81/08, come chiarito dalla circolare n. 4/2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, l’Impresa dovrà mettere a disposizione del Fornitore le informazioni di sicurezza con riferimento ai rischi specifici dell’area di cantiere.
In particolare, spetta all’Impresa segnalare all’operatore della pompa la presenza di linee elettriche in tensione; chiederne, ottenerne e verificarne l’eventuale disattivazione; indicare il posizionamento della pompa al fine di mantenere la distanza di sicurezza tra i cavi ed il braccio della pompa nella sua massima estensione; pianificare di conseguenza il getto.
L’Impresa è comunque tenuta alla consegna al Fornitore di un documento concernente le informazioni minime, necessarie all’ingresso in sicurezza dei mezzi e degli addetti alla consegna del calcestruzzo come da modello allegato (Allegato 1) che costituisce parte integrante del presente contratto.
L’impresa si impegna ad individuare apposita area nel cantiere da destinarsi allo svolgimento
in sicurezza delle prove sul calcestruzzo fresco.
Il Fornitore è comunque tenuto alla consegna all’Impresa di un documento informativo sui rischi apportati dai propri mezzi nel cantiere, secondo il modello allegato (Allegato 2) che costituisce parte integrante del presente contratto.
ART. 6
ASSICURAZIONE
6.1 Responsabilità del Fornitore e dell’Impresa
Il Fornitore e l’Impresa si impegnano, ognuna per quanto di rispettiva competenza, a prestare garanzia assicurativa per responsabilità civile verso tutti i terzi, in riferimento a tutti gli automezzi, le attrezzature impiegate nella fornitura e in generale a tutti gli impianti e le attrezzature di cantiere.
ART. 7
SOSPENSIONE - RISOLUZIONE
7.1 Sospensione dell’ordine
L’Impresa e il Fornitore si riservano, rispettivamente, il diritto di sospendere temporaneamente od anche annullare l’ordine di fornitura e l’impegno di fornitura, senza assumere responsabilità alcuna, qualora intervengano cause di forza maggiore, eventi fortuiti o imprevedibili o qualsiasi altro impedimento non dipendente dalla volontà (e al di fuori del controllo) della parte che lo invoca come causa di sospensione.
In caso di ritardo nei pagamenti relativi ad un contratto, è riconosciuta la facoltà del Fornitore
di interrompere tutte le forniture all’Impresa, anche quelle concernenti altri e diversi contratti
o rapporti in essere con la stessa Impresa e addebitando a quest’ultima gli eventuali costi connessi
all’interruzione di fornitura.
7.2 Affidamento
Il cliente e il fornitore concordano un valore di affidamento; qualora l’esposizione complessiva superasse il valore dell’affidamento sarà facoltà del cliente anticipare il pagamento previsto o facoltà del fornitore di sospendere le forniture
7.3 Risoluzione
Qualora una parte contraente risulti inadempiente ad una delle obbligazioni alla stessa facenti carico, l’altra potrà intimarle per iscritto di adempiervi in un congruo termine non inferiore a 15 giorni; decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile.
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ART. 8
PREZZI
8.1 Formulazione del prezzo
Tutte le spese ed oneri derivanti al Fornitore per l’espletamento della fornitura, ivi compresa
l’organizzazione in condizioni di autonomia di tutti i mezzi tecnici, finanziari ed amministrativi,
devono intendersi compresi nel prezzo convenuto.
Nel contratto saranno riportati i prezzi:
– per i vari tipi di calcestruzzo;
– per l’impiego della pompa;
– per le eventuali soste prolungate delle autobetoniere e delle pompe;
– per maggiorazioni dovute a fornitura di calcestruzzo al di fuori dell’orario normale di lavoro;
– per maggiorazione di ogni onere derivante da accessi o permessi speciali necessari alla circolazione
delle atb;
– per maggiorazione per assistenza tecnologica in cantiere;
– per maggiorazione per calcestruzzo reso;
– per maggiorazione per il mantenimento della lavorabilità nel tempo concordato;
– per mantenimento della consistenza al termine della tubazione di pompaggio;
– per maggiorazione dovuta a carichi ridotti;
– per eventuali calcestruzzi speciali (raffreddati/riscaldati/con aggiunte o con inerti speciali,
ecc.);
– ogni altro materiale servizio o prestazione aggiuntiva;
– per i servizi accessori non previsti in contratto;
– per forniture eccedenti l’alea del 10% di cui all’art. 2.
8.2 Durata del contratto e revisione prezzi
Il contratto dovrà prevedere una durata e i prezzi saranno revisionati, ad esempio, in relazione alle variazioni dei costi delle materie prime e dei costi energetici.
ART. 9
PAGAMENTI E PENALI
9.1 Termini e condizioni
I termini e le condizioni di pagamento sono precisate espressamente per iscritto tra il Fornitore e l’Impresa, fatte salve le disposizioni specifiche previste all’art.30 della legge 9 agosto 2013, n. 98. Si applicano le disposizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti in base alla legge n. 136/2010.
Qualora il pagamento non venga effettuato nei termini pattuiti, al Fornitore è riconosciuto il diritto di computare e di pretendere la liquidazione di interessi di mora. Gli interessi in parola
verranno calcolati sulla base del maggior tasso di interesse tra quello determinato nella misura del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 3 punti e il tasso determinato ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. È comunque salva la facoltà del Fornitore di sospendere la fornitura fino alla regolarizzazione della posizione da parte dell’Impresa e la risoluzione del contratto per inadempienza di quest’ultima.
Eventuali penali per inadempienza delle parti contraenti potranno essere specificate di comune accordo, comunque nel limite massimo del 10% dell’importo della fornitura.
ART. 10
CONTROVERSIE RELATIVE O DERIVANTI DA CONTESTAZIONI
SUL PRODOTTO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
10.1 Procedura
Tutte le controversie relative o derivanti da contestazioni sul prodotto fornito, che non possano trovare amichevole componimento tra le parti, saranno definite mediante le norme del Codice di Procedura Civile, così come l’elezione del Foro competente.
ART. 11
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
11.1 Per quanto non previsto, l’Impresa e il Fornitore dovranno ottemperare alle disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti in materia oltreché alle norme generali del Codice Civile relative al contratto di vendita.
fonte ance
ALLEGATO 2
INFORMAZIONI FORNITE DALL’IMPRESA FORNITRICE DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO