Contenitori-distributori mobili carburanti liquidi 9000 lt
La disciplina dei contenitori-distributori mobili carburanti liquidi 9000 lt
Chiarimenti a cura dei VVF Alessandria:
a) Rifornimento di macchine ed automezzi non circolanti su strada Il D.M. 19 marzo 1990 disciplina l'installazione dei contenitori-distributori mobili ad uso privato, per liquidi di categoria C, con capienza non superiore a 9000 litri, esclusivamente per il rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari e edili. La lettera circolare M.1. prot. P322/4133 sott.170 del 9 marzo 1998, ha stabilito che l'installazione delle apparecchiature in argomento può essere consentita anche presso altre attività produttive, diverse da quelle sopra indicate, esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada. Per tale tipologia di impiego, i predetti contenitori-distributori mobili, ancorché provvisti di dispositivo per l'erogazione e fatta salva la loro rispondenza a quanto prescritto dal citato DM 19 marzo 1990, sono da considerarsi come semplici depositi di carburanti e come tali soggetti ai controlli di prevenzione incendi ex attività n.12 allegato I al DPR151/2011, qualora di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3. Si evidenzia inoltre che a seguito dell'emanazione del DPR 151/2011, le previsioni del telegramma N. 4113/170 del 11/04/1990 e della nota prot. n.2640 del 25/02/2011, sono da ritenersi superate e pertanto i contenitori distributori mobili in uso presso aziende agricole, cave e cantieri sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi, puntualizzando che, nel caso di attività esistenti alla data del 22/9/2011, il titolare dell'attività deve espletare i relativi adempimenti entro il 7 ottobre 2014 (rif. combinato art. 11 comma 4 DPR151/2011 e art. 38 Legge9 agosto 2013, n. 98).
b) Rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto Il D.M. 12 settembre 2003 disciplina l'installazione e l'esercizio dei depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitoridistributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati alle imprese di autotrasporto intendendo come tali quelle iscritte alla Camera di Commercio, con oggetto sociale l'attività di autotrasporto, che contemporaneamente siano, per quanto concerne: il settore del trasporto merci: imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori conto terzi; il settore del trasporto persone: imprese abilitate allo svolgimento del servizio di linea, noleggio con conducente etaxi. Tali installazione sono soggette ai controlli di prevenzione incendi in quanto individuate al punto 13 dell'allegato I al DPR151/2011.
Perentrambi i tipi di installazione si specifica quanto segue: per "capacità geometrica complessiva" si intende il volume geometrico interno del contenitore-distributore rimovibile significando che ad esempio, un contenitoredistributore .avente volume geometrico di 6 m3 è soggetto ai controlli di prevenzione incendi anche se in essoè depositato meno di 1 m3 di carburante; il gasolio con temperatura di infiammabilità T > 55 - 56°C nei contenitori-distributori rimovibili per autotrazione è ammissibile in considerazione del fatto che il D.M. 31 luglio 1934 prevede che anche i liquidi caratterizzati da un punto di infiammabilità inferiore a 65°, ma non sotto i 55°, con una frazione del distillato non maggiore del 2%, a 150°C,possano essere classificati liquidi di categoria Ce quindi equiparati, dal punto di vista del rischio incendio e dei relativi sistemi di sicurezza, ai liquidi combustibili
aventi un punto di infiammabilità superiore a 65°(, Pertanto, ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, il gasolio, pur avendo temperatura di infiammabilità inferiore ai 65°C, viene considerato quale liquido di categoria C ex DM 31/7/1934.
Da ultimo, come chiarito con nota della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica prot. P1202/4113 sott.170/B del 31/3/2008, l'utilizzo dei contenitori-distributori rimovibili per attività diverse da quelle sopra indicate non è consentito e pertanto dovrà farsi ricorso a impianti di distribuzione carburante di tipo tradizionale, disciplinati dal DM 31/7/1934 e s.m.i.
Oggetto: Contenitori‐distributori mobili di carburanti liquidi Si fa seguito alla nota prot. 1475 del 10.02.2014 di questo Comando avente pari oggetto, per segnalare che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 192 ‐ Supplemento ordinario n. 72/L del 20/08/2014, il seguente atto normativo di interesse: LEGGE 11 agosto 2014, n. 116 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea". L'Art. 1 ‐ bis "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni" del suddetto atto normativo dispone, tra l'altro: "1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, commi 13 ‐bis e 13 ‐ ter , del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. " Resta immutato il quadro normativo in materia nelle restanti fattispecie.
Nel seguito si riporta una tabella riassuntiva degli adempimenti in materia.
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