CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

4 CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROFILI DI RISCHIO

I soggetti formatori, nello svolgimento delle attività formative erogate all’utenza, devono conformarsi a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

5 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL GRADIMENTO

La valutazione del gradimento è una modalità di rilevazione della soddisfazione dell’utente in
relazione ai fattori che caratterizzano la qualità formativa in termini di:

- qualità didattica (competenza dei docenti, adeguatezza delle metodologie e dei materiali didattici, adeguatezza dei contenuti, ecc.);
- qualità organizzativa (logistica e servizi, modalità di erogazione, accessibilità, accoglienza, assistenza, ecc.);
- utilità percepita (trasferibilità a livello lavorativo, rispondenza alle aspettative formative, adeguatezza degli argomenti trattati).

La rilevazione del gradimento può essere utilizzata:

- ex post, a ridosso dell’immediata conclusione del percorso formativo, che è la modalità normalmente utilizzata per la valutazione del gradimento;
- in itinere (all’interno della valutazione di processo). In tal caso si parla spesso di azione di monitoraggio in progress, che consente di apportare aggiustamenti durante il prosieguo del corso.

Lo strumento più utilizzato per la rilevazione dei dati e informazioni sulla qualità percepita dai discenti è il questionario di gradimento strutturato con un set di domande che coprono le aree tematiche da valutare. Le domande possono essere:

- Aperte, tipicamente per una rilevazione di tipo qualitativo, in cui il discente esprime in modo discorsivo la sua reazione/soddisfazione, fornendo suggerimenti e osservazioni utili ai fini del miglioramento della qualità formativa.
- Chiuse, associate a scale numeriche di gradimento, che favoriscono un approccio quantitativo e consentono il trattamento statistico dei dati raccolti e la loro rappresentazione grafica.
Un questionario di gradimento è generalmente composto di un mix di domande chiuse e aperte. I principali indicatori di rilevazione della qualità percepita riguardano la qualità didattica e
organizzativa.

La qualità didattica con focus su:
- L’efficacia comunicativa e la chiarezza espositiva dei docenti
- Il livello di interazione e coinvolgimento dei discenti
- La metodologia didattica
- I contenuti della didattica
- I supporti didattici e materiale didattico
- Le modalità di verifica

La qualità organizzativa con focus su:
- Logistica e servizi
- Organizzazione d'aula
- Tecnologie utilizzate
- Assistenza e tutoraggio

L’utilità percepita con focus su:
- L’ interesse per gli argomenti;
- La soddisfazione delle aspettative;
- Il raggiungimento degli obiettivi;
- La trasferibilità nel contesto di lavoro.

La compilazione dei questionari è anonima e può essere effettuata al termine di ogni UD o
dell’intero corso di formazione.

I soggetti formatori possono dotarsi di un sistema di elaborazione dei dati, di misurazione degli indicatori e di reportistica dei risultati.

I dati e le informazioni raccolti vengono analizzati al fine di individuare quali sono i processi che presentano criticità e le aree di miglioramento su cui intervenire.

6. VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO

6.1 VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

La verifica dell’apprendimento rappresenta la prima evidenza circa il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi al termine del corso. Secondo European Qualifications Framework (EQF) i risultati dell’apprendimento sono la “descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo di apprendimento” e nel sistema europeo e nazionale di riferimento sono definiti in termini di conoscenze, abilità e responsabilità e autonomia come segue:

• conoscenze risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.
• abilità indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti).
• competenze comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e di autonomia.

Lo scopo delle verifiche di apprendimento è quello di misurare il cambiamento indotto nei partecipanti dall'intervento formativo, in termini di acquisizione di nuove conoscenze, abilità, competenze o di rafforzamento e riqualificazione di quelle possedute.

Nella verifica dell’apprendimento possono essere valutate, in relazione agli obiettivi formativi e ai risultati attesi specifici di ogni percorso formativo:

- le conoscenze teoriche, tecniche e metodologiche;
- la capacità di analisi e di decisione;
- la capacità dell’uso di strumenti e attrezzature di lavoro;
- la capacità di applicare conoscenze, abilità e comportamenti per il successivo trasferimento in ambito lavorativo.

6.2 INDICAZIONI METODOLOGICHE E OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE VERIFICHE DI APPRENDIMENTO

La verifica dovrà essere esaustiva e completa in modo da permettere una valutazione di tutti gli argomenti affrontati nel corso e secondo quanto previsto nella progettazione di dettaglio (micro) delle singole unità didattiche.

A livello generale è opportuno che le prove vengano predisposte rispettando i seguenti criteri:

• Coerenza con gli obiettivi e i risultati attesi individuati nel corso ed in ciascuna unità didattica con evidenza delle conoscenze, abilità e competenze valutate;
• Mappatura completa dell’intera gamma dei contenuti e degli obiettivi oggetto del corso;
• Limitata ambiguità e interpretazioni personali;
• Fornitura di criteri chiari di correzione delle prove, in particolare fornendo le griglie di correzione per le simulazioni, le esercitazioni ed eventuali project work;
• Il “peso” delle verifiche intermedie e quella finale.

Le verifiche possono essere effettuate in tempi diversi (in ingresso, in itinere e finali) e con tecniche e strumenti diversi (test, domande aperte, colloquio, project work, simulazioni, prove pratiche) e valutate sulla base dei criteri definiti nella fase di progettazione. Le tecniche e gli strumenti valutativi degli apprendimenti dipendono dal tipo di competenza da verificare, dall’architettura del progetto formativo e dagli obiettivi formativi.

La verifica in ingresso è finalizzata ad individuare i livelli di partenza e le competenze pregresse dei partecipanti ad un percorso formativo. Viene utilizzata quando dall’analisi dei fabbisogni non emerge chiaramente un omogeneo livello di competenze in ingresso dei partecipanti. L’utilità di effettuare prove di verifica in ingresso è quella di poter confrontare i risultati con le prove di verifica finali e misurare il gap tra le conoscenze/ abilità/ competenze pregresse possedute e quelle acquisite al termine del corso. Le verifiche in ingresso servono anche a conoscere le motivazioni personali o organizzative.

Le verifiche in itinere hanno l’obiettivo di monitorare il livello di apprendimento durante lo svolgimento del corso allo scopo di riadattare gli interventi durante la fase di erogazione della formazione e di permettere al discente di riscontrare i propri progressi nell’apprendimento in maniera continua. In tal senso, garantendo i tempi previsti per ciascuna unità didattica, i momenti di verifica intermedia, la loro discussione e approfondimento possono risultare utili per ridefinire concetti, nozioni, procedure poco chiare e permettere al discente di riscontrare l’utilità di quanto appreso ai fini dell’esercizio delle proprie competenze.

La verifica finale costituisce un importante momento della valutazione dell’efficacia didattica del
corso.

Attraverso le verifiche intermedie, ove previste, e finali si misureranno e verranno valutate:

• conoscenze nozionistiche relative al sapere (di fatti, di procedure, di concetti, di principi generali legati al funzionamento di situazioni, di cose e fatti, ecc.) che potranno essere misurate con test/ domande aperte;
• conoscenza di procedure organizzative e comportamentali anche di tipo tecnico/professionali che richiedono capacità di ragionamento e di analisi, in questo caso la verifica sarà costituita da domande aperte su casi reali, esercitazioni applicative, analisi di casi;
• capacità relative al saper fare, in questo caso la verifica sarà costituita da prove e simulazioni pratiche e operative;
• comprensione e applicazione di metodologie comportamentali legate ad aspetti trasversali, in particolare per le figure che rivestono ruoli decisionali, di vigilanza e che attengono al saper comunicare, saper lavorare in gruppo, usare strumenti concettuali per organizzare le conoscenze acquisite. In questo caso la verifica si realizzerà attraverso simulazioni di situazioni, colloquio individuale.

Alla valutazione complessiva concorrono le verifiche intermedie, ove previste, e quella finale. In sede di progettazione oltre alle modalità e ai criteri devono essere indicati i pesi da attribuire alle varie verifiche ai fini della valutazione globale.

Tali verifiche sono gestite dal responsabile del progetto formativo.
Si consiglia di somministrare prove che non siano solo di carattere teorico, mnemonico, ma che evidenzino la natura pratica e applicativa dei concetti e delle nozioni da acquisire.

In caso di utilizzo nella prova finale della simulazione, questa dovrà riprodurre un contesto aziendale in modo tale da rendere possibile la trasposizione dei concetti e dei metodi acquisiti riguardo alla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro presi in esame. La simulazione può prevedere la redazione di un project work, tecnica molto efficace in termini di applicabilità e ricaduta in ambito aziendale, prodotto individualmente o in gruppo di lavoro. Il project work può anche essere realizzato durante lo sviluppo del percorso formativo e l’elaborato finale potrà essere presentato in plenaria.

Disclaimer

Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla legge n. 215 del 2021, è necessario procedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché’ il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.))

Le comunicazioni del Ministero del Lavoro e la “bozza definitiva” 2024


Per sottolineare il carattere quasi conclusivo di questa bozza, riportiamo quanto indicato in una comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro) del 13 maggio 2024, in accompagnamento a questa bozza dell’Accordo Unico.
Si specifica che, in osservanza a quanto disposto dall’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, viene trasmessa (anche alla Conferenza Stato-Regioni) "la bozza definitiva del testo in materia di formazione, che costituirà oggetto di accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano".
Ribadiamo che il documento presentato è una bozza che potrebbe ancora essere soggetta a revisioni e modifiche.

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