Comunicare infortunio sul lavoro

Comunicazione dell'infortunio

L’assicurazione obbligatoria Inail copre ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. Si differenzia dalla malattia professionale poiché l’evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel primo caso le cause sono lente e diluite nel tempo.

La causa violenta è un fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità. Può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche. In sintesi, una causa violenta è ogni aggressione che dall’esterno danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore.

L’occasione di lavoro è un concetto diverso rispetto alle comuni categorie spazio temporali riassumibili nelle espressioni “sul posto di lavoro” o “durante l’orario di lavoro”. Si tratta di tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore. A provocare l’eventuale danno possono essere:

elementi dell’apparato produttivo
situazioni e fattori propri del lavoratore
situazioni ricollegabili all’attività lavorativa.
Non è sufficiente, quindi, che l’evento avvenga durante il lavoro ma che si verifichi per il lavoro, così come appurato dal cosiddetto esame eziologico, ossia l’esame delle cause dell’infortunio. Deve esistere, in sostanza, un rapporto, anche indiretto di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio.

Sono esclusi dalla tutela gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso.
Sono invece tutelabili gli infortuni accaduti per colpa del lavoratore, in quanto gli aspetti soggettivi della sua condotta (imperizia, negligenza o imprudenza) nessuna rilevanza possono assumere per l’indennizzabilità dell’evento lesivo, sempreché si tratti di aspetti di una condotta comunque riconducibile nell’ambito delle finalità lavorative.

Infortunio in itinere

L’Inail tutela i lavoratori nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. È stata riconosciuta l'indennizzabilità anche per l'infortunio occorso al lavoratore durante la deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta all'accompagnamento dei figli a scuola. Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Al contrario, il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è necessitato.

Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa a eccezione di alcuni casi particolari, ossia se vi siano condizioni di necessità o se siano state concordate con il datore di lavoro. Esistono, tuttavia, alcune eccezioni.
Ad esempio:

interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro
interruzioni/deviazioni "necessitate" ossia dovute a causa di forza maggiore (ad esempio un guasto meccanico) o per esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio il soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di incidente stradale)
interruzioni/deviazioni "necessarie" per l'accompagnamento dei figli a scuola
brevi soste che non alterino le condizioni di rischio.

Utilizzo di un mezzo privato

L’utilizzo dell’automobile o dello scooter può considerarsi necessario solo in alcune situazioni.
Esempi:

il mezzo fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative
il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro
i mezzi pubblici obbligano a attese eccessivamente lunghe
i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato
la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

Consumo di alcool, droga e di psicofarmaci

Rimangono esclusi dall'indennizzo gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.


Assistenza dai patronati

Nel caso in cui i lavoratori abbiano necessità, possono richiedere per lo svolgimento delle pratiche l'assistenza dei patronati che, per legge, tutelano i diritti dei lavoratori infortunati in forma del tutto gratuita.

COMUNICAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE INFORTUNATO:
In caso di infortunio, anche in itinere e a prescindere dalla prognosi, il lavoratore deve immediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, il proprio datore di lavoro. 
La segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche nel caso di lesioni di lieve entità. In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore può:
rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro
recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso nell’ospedale più vicino
rivolgersi al suo medico curante.
In ogni caso, occorre spiegare al medico come e dove è avvenuto l’infortunio.

Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro è obbligato a rilasciare il certificato medico nel quale sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.
La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica.
Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità (art. 52, d.p.r. n.1124/1965 e s.m.i.); non ottemperando a tale obbligo e nel caso in cui il datore di lavoro non abbia comunque provveduto all’inoltro della denuncia/comunicazione nei termini di legge, l’infortunato perde il diritto all’indennità di temporanea per i giorni ad esso antecedenti.
Per assolvere a tale obbligo il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

Cosa succede quando il certificato medico che attesta l’assenza dal lavoro non viene presentato all’ente competente
Quando il certificato medico di infortunio viene inviato all’Inps piuttosto che all’Inail e, viceversa, il certificato di malattia comune perviene all’Inail piuttosto che all’Inps, al fine di chiarire la competenza nei casi dubbi, Inail e Inps hanno stipulato una convenzione che consente al lavoratore, a seguito di verifiche effettuate dai due enti, di non perdere la tutela che viene comunque anticipata, in presenza dei necessari presupposti, per i periodi di assenza dal lavoro, dal primo ente a cui il lavoratore si è rivolto per denunciare il proprio caso.

Cosa fare se il datore di lavoro non denuncia l’infortunio
Il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
Se il datore di lavoro non dovesse denunciare all’Inail l’infortunio, può farlo il lavoratore recandosi presso la sede Inail competente con la copia del certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Come comportarsi in caso di ricaduta
Se dopo la ripresa dell’attività lavorativa il lavoratore si sente male per motivi conseguenti all’infortunio e torna al pronto soccorso o dal proprio medico, nel certificato rilasciato deve essere specificato che si tratta di ricaduta dall’infortunio già comunicato (Riammissione in temporanea).

Come deve comunicare l’infortunio il lavoratore autonomo
Gli artigiani e i soci titolari, nella loro duplice veste di assicuranti e assicurati, devono denunciare all’Inail l’infortunio da essi stessi subito entro 2 giorni dalla data del certificato medico che prognostica l’infortunio non guaribile entro 3 giorni. In considerazione della particolare difficoltà in cui può venirsi a trovare il titolare di azienda artigiana al momento dell’infortunio lavorativo, si può ritenere assolto l’obbligo di denuncia nei termini di legge con l’invio telematico del certificato da parte del medico o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza. L’interessato dovrà tuttavia provvedere, appena possibile, a compilare e a trasmettere il modulo di denuncia. In tali casi, non perderà il diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta per i giorni antecedenti l’inoltro del modulo.
Nell’ipotesi di infortunio occorso a lavoratore agricolo autonomo, l’obbligo di denuncia ricade sul titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato.

Lavoratore del settore navigazione
Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al comandante/datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità. Per assolvere a tale obbligo il lavoratore deve fornire al comandante/datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.
Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, deve fornire al comandante/datore di lavoro copia cartacea del certificato medico (cfr. circolare Inail 10/2016).
Nel caso di infortunio in navigazione il lavoratore marittimo deve rivolgersi al medico di bordo o, in mancanza di esso, ad un medico del luogo di primo approdo. In alternativa può recarsi o farsi accompagnare al pronto soccorso dell’ospedale più vicino al porto di approdo; oppure deve rivolgersi al proprio medico curante (per la prima o seconda categoria della gente di mare al Sasn - Servizio di assistenza sanitaria naviganti).
Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro è obbligato a rilasciare il certificato medico nel quale sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.
La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica.

Gli obblighi DEL DATORE DI LAVORO in caso di infortunio sul lavoro.

Per gli infortuni occorsi alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati, prognosticati non guaribili entro tre giorni, escluso quello dell'evento, il datore di lavoro ha l'obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio (art. 53 Testo unico 1124/1965), indipendentemente da ogni valutazione rispetto alla ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.
In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l'evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (art. 53, comma 1 e 2, Testo unico 1124/1965).
Qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente.
Il datore di lavoro che invia all’Istituto assicuratore le denunce di infortunio con modalità telematica è esonerato dall’obbligo di trasmettere le informazioni relative alle predette denunce all’autorità di pubblica sicurezza.  Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 54 del Testo unico 1124/1965, l’Istituto mette a disposizione mediante la cooperazione applicativa di cui all’art. 72, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 82 del 2005, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.

Per gli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento, tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private e i loro intermediari hanno comunque l’obbligo di inoltrare, a fini statistici e informativi, la "Comunicazione di infortunio" (combinato disposto art. 3, art. 18, comma 1, lettera r, e art. 21 d.lgs. n. 81/2008 e s.m.) secondo le indicazioni fornite nella sezione Attività > Prevenzione e sicurezza > Promozione e cultura della prevenzione > Comunicazione di infortunio.

Settore artigianato
Il titolare o uno dei titolari dell'azienda artigiana deve provvedere all'inoltro della denuncia/comunicazione di infortunio (art. 203, comma 1, Testo unico 1124/1965) nel caso sia occorso un infortunio ad un lavoratore dipendente del settore.
Nei casi di infortunio occorsi al titolare o a uno dei titolari dell'azienda artigiana, ove questi si trovino nella impossibilità di provvedervi direttamente, l'obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l'invio del certificato medico da parte di uno dei predetti soggetti o del medico curante entro i previsti termini, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.
 
Settore agricoltura
Per gli infortuni occorsi ai lavoratori autonomi del settore agricoltura, provvede il lavoratore autonomo sia per sé che per gli appartenenti al nucleo familiare costituenti la forza lavoro (art. 25 del decreto legislativo 38/2000 e art. 1, comma 7, decreto ministeriale del 29 maggio 2001). Ove questi si trovi nella impossibilità di provvedervi direttamente, l'obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l'invio del certificato medico da parte di tale lavoratore o del medico curante entro i previsti termini, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.

Settore navigazione
Per gli infortuni occorsi agli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima  il comandante/datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio (art. 53, primo comma, Testo unico 1124/1965).
In caso di  infortunio mortale o con pericolo di morte, il comandante/datore di lavoro deve segnalare l’evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (art. 53, secondo comma, Testo unico 1124/1965.).
Qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il comandante/datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo  certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio (art.53, terzo comma, Testo unico 1124/1965.).
Se l’infortunio si verifica durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l’infortunio nel caso in cui esista certificazione medica con prognosi superiore a tre giorni redatta durante la navigazione dal medico di bordo.
 Ai fini dell’erogazione delle prestazioni, nel modulo di denuncia devono essere riportati, in caso di sbarco, i dati del luogo e della data dello sbarco.
Il datore di lavoro che invia all’Istituto assicuratore le denunce  di infortunio con modalità telematica è esonerato dall’obbligo di trasmettere le informazioni relative alle predette denunce all’autorità portuale o consolare competente  Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 54 del Testo unico 1124/1965, l’Istituto mette a disposizione mediante la cooperazione applicativa di cui all’art. 72, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 82 del 2005, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.
 
Sanzioni
Il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di mancata oppure inesatta indicazione, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa (art. 16, legge 251/1982).
In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa (art. 53, Testo unico 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni).
Se l'infortunio è occorso ad un lavoratore autonomo del settore artigianato (art. 203, comma 1 e 2, Testo unico 1124/1965) e del settore agricoltura (artt. 1, comma 8, e 2, decreto ministeriale del 29 maggio 2001) non è prevista alcuna sanzione amministrativa, ferma restando la perdita del diritto all'indennità di temporanea per i giorni antecedenti l'inoltro della denuncia.

Denuncia infortunio

La "Denuncia/comunicazione di infortunio" deve essere inoltrata dal datore di lavoro all'Inail in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori, dipendenti o assimilati, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento. Per gli infortuni con prognosi di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, è necessario inoltrare la "Comunicazione di infortunio" (area prevenzione).



MODULO RILEVAZIONE INFORTUNI O QUASI INFORTUNI COMPILABILE IN EXCEL


Si definisce incidente un evento casuale, inaspettato ed indesiderato che può degradare una situazione ed in particolare provocare un danno alle persone, cose, impianti, attrezzature, strutture.
 
Gli incidenti possono provocare infortuni che non prevedono l’assenza dal lavoro, ma solo l’attivazione del servizio interno del primo soccorso.
Ogni organizzazione dovrebbe dotarsi e implementare un efficace ed efficiente sistema di gestione per la sicurezza e salute sul luogo di lavoro al fine di perseguire e soddisfare quantomeno tutti i requisiti di legge previsti  in  materia  (DGLS  nr.  81/2008  e  ss.mm.  e  decreti,  leggi,  regolamenti,  circolari,  ecc.  ad  esso correlabili).
Nell’immediatezza dell’evento, qualora le cause dell’infortunio possano continuare a rappresentare un rischio di infortunio per altri lavoratori, il dirigente/preposto/capo reparto ha la responsabilità di prendere adeguate contromisure  per  eliminare  il  rischio  di  infortunio,  tale  contromisure  possono  comprendere  anche  la delimitazione dell’area, il fermo della macchina/impianto non conforme.
Gli scopi derivanti dall’applicazione di questa procedura sono: 
Fare aumentare l’osservanza delle norme di sicurezza generali ed aziendali da parte dei lavoratori sul luogo di lavoro. 
Implementare la sorveglianza sui comportamenti imprudenti e pericolosi. 
Richiamare i lavoratori all’osservanza delle procedure di sicurezza. 
Definire le responsabilità relativa all’applicazione di questa procedura. 
Definire le modalità di registrazione dei comportamenti imprudenti e pericolosi. 
Avere a disposizione dati registrati da utilizzare per analisi e statistiche finalizzate alla prevenzione degli infortuni.
Fermo restando gli indici regolamentati da norme specifiche (UNI 7249 – dicembre 1995 “Statistiche degli infortuni sul lavoro) e art 53 D.lgs 81/08, in questo documento sono stati trattati altri possibili indicatori, utili  per  monitorare  l’andamento  degli  infortuni  al  fine  di  gestire  le  eventuali  azioni  correttive.
A tale scopo abbiamo realizzato un semplice modulo compilabile in excel dove sia possibile rilevare tutte le informazioni possibili sull'infortunio o il nearmiss ( Quasi Infortunio)
Il Foglio in excel è a disposizione gratuitamente, insieme a tantissimi altri presenti, degli iscritti della nostra newsletter professional che hanno accesso all'area condivisione gratuita a loro riservata.


Il foglio excel proposto è gratuito e lo trovate nell'area condivisione gratuita riservata agli iscritti della nostra newsletter



Potete vedere un Esempio di stampa del documento  generabile utilizzando il foglio di excel da noi realizzato

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