CMR e HMPs-Le novità del DLgs 04/09/2024 n.135

Protezione dei lavoratori da rischi cancerogeni, mutageni e reprotossici

Protezione Dei Lavoratori Da Rischi Cancerogeni, Mutageni E Reprotossici

CMR e HMPS sono acronimi utilizzati nel contesto della salute e della sicurezza sul lavoro, in particolare in relazione alle sostanze chimiche e ai loro effetti sulla salute.

CMR: CMR sta per "Cancerogeni, Mutageni e Reprotossici". Questi termini si riferiscono a sostanze chimiche che possono avere effetti negativi sulla salute umana.


Cancerogeni: Sostanze che possono causare il cancro.
Mutageni: Sostanze che possono causare mutazioni genetiche.
Reprotossici: Sostanze che possono danneggiare la riproduzione o avere effetti negativi sulla salute degli organismi in via di sviluppo.

Regolamentazione: Le sostanze CMR sono soggette a normative specifiche che ne regolano l'uso, la manipolazione e l'esposizione, per garantire la protezione della salute dei lavoratori e della popolazione.

HMPS:HMPS sta per "Sostanze Pericolose per la Salute". Questo termine è utilizzato per descrivere sostanze chimiche che possono rappresentare un rischio per la salute umana, ma che non rientrano necessariamente nelle categorie CMR. Le HMPS possono includere sostanze tossiche, irritanti, corrosive o sensibilizzanti.

Applicazione: Le HMPS possono essere classificate e gestite in base ai loro effetti sulla salute e alle modalità di esposizione, e sono soggette a regolamenti e linee guida per la protezione dei lavoratori.

Entrambi i termini evidenziano l'importanza di monitorare e gestire l'uso di sostanze chimiche per prevenire effetti nocivi sulla salute.

Modifiche all'Articolo 235: Riduzione del Rischio di Esposizione a Sostanze Reprotossiche

Recenti modifiche all'articolo 235 introducono un aggiornamento al comma 3, aggiungendo due nuovi commi per una maggiore protezione dai rischi legati all'esposizione a sostanze reprotossiche. Quando la sostituzione o il ciclo chiuso non sono tecnicamente fattibili, il rischio di esposizione deve essere ridotto al livello più basso possibile per le sostanze prive di soglia (comma 3). Per le sostanze con un valore di soglia, è prevista una riduzione al minimo del rischio (comma 3-bis). Per quelle che non rientrano in nessuna delle due categorie precedenti, il comma 3-ter richiede una valutazione attenta dei rischi, considerando che “potrebbe non esistere un livello di esposizione sicuro”.

Inoltre, nella colonna "Osservazioni" dell'Allegato XLIII del DLgs 81/08, dedicato ai "Valori limite di esposizione professionale" (art. 21.4, Allegato B del DLgs 135), sarà specificato se una sostanza tossica per la riproduzione presenta o meno un valore di soglia.

Queste modifiche hanno lo scopo di garantire un ambiente di lavoro più sicuro, fornendo linee guida chiare per la gestione dei rischi legati alle sostanze reprotossiche.

Aggiornamento dei Valori Limite di Agenti Chimici Cancerogeni e Mutageni: Le Novità del DLgs 135

Con gli aggiornamenti agli Allegati A e B del DLgs 135, vengono riordinati e aggiornati gli elenchi relativi ai Valori Limite di Esposizione per agenti chimici cancerogeni, mutageni e reprotossici, come previsto dagli Allegati XXXVIII e XLIII del DLgs 81/08.

Una delle principali novità è la riduzione del Valore Limite per il Benzene, che passa da 1 ppm a 0,5 ppm nel 2024 e si ridurrà ulteriormente a 0,2 ppm a partire dal 5 aprile 2026. Vengono introdotti nuovi valori limite anche per Acrilonitrile e Composti del Nichel, in vigore dal 2026, con livelli specifici per Nichel respirabile (0,01 mg/m³ dal 2025) e Nichel inalabile (fino a 0,1 mg/m³).

Dal 2022 è in corso in UE un processo per la riduzione dei limiti per agenti chimici come il Piombo, composti organici tossici per la riproduzione, Isocianati e Silice Cristallina. Entro il 2024 si stabiliranno nuovi valori limite per composti come il Cadmio e Cobalto, in linea con la Direttiva 2004/37/CE.

DLgs 135: Obbligo di Sorveglianza Sanitaria per Sostanze Reprotossiche

Una terza importante novità introdotta dal DLgs 135 riguarda l'obbligo di sorveglianza sanitaria, ora esteso ai reprotossici di categoria 2 o con effetti sull'allattamento (art. 229, comma 1). Inoltre, l’art. 242 prevede la sorveglianza sanitaria per le sostanze reprotossiche di categoria 1A e 1B, con l'obbligo per il medico competente di avvisare il datore di lavoro (art. 242.4) in caso di superamento del valore limite biologico.

I dettagli sui valori e sulle procedure per i limiti biologici sono specificati nel nuovo Allegato XLIII-bis del DLgs 135, offrendo ulteriori garanzie per la tutela della salute dei lavoratori esposti a queste sostanze.

Aggiornamenti Normativi sul Valore Limite Biologico per il Piombo

Secondo le recenti modifiche normative, l'Allegato 3B (art. 40) dovrà essere integrato con i dati relativi all'esposizione a specifici agenti. Non è stato ripreso, invece, il nuovo comma 1 dell'Allegato I della Direttiva 2004/37/CE, che richiede che il medico competente "deve essere al corrente delle condizioni e delle circostanze dell’esposizione di ciascun lavoratore" in merito a sostanze CMR.

L'Allegato XLIII-bis introduce ora un unico valore limite biologico obbligatorio, specificamente per il Piombo e i suoi composti ionici. Questo valore si basa sul primo comma dell'Allegato XXXIX del DLgs 81/08 (abrogato), offrendo una tutela più rigorosa rispetto a quella prevista dall'Allegato III-bis della Direttiva 431.

Modifiche all'Articolo 17 del DLgs 135: Aggiornamenti su Registri Sanitari e Sostanze Tossiche

L'articolo 17 del DLgs 135 apporta significative modifiche all'art. 243 del DLgs 81, riguardanti le sostanze tossiche per la riproduzione. In particolare, l'ISPESL viene sostituito dall'INAIL come destinatario delle Cartelle sanitarie in caso di cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore o di chiusura dell'attività dell'azienda. Questi registri devono contenere annotazioni individuali di esposizione e devono essere conservati per un periodo di almeno quarant'anni per Cancerogeni e Mutageni, e per almeno cinque anni per i Reprotossici.

L'INAIL ha l'obbligo di trasmettere annualmente i dati al Ministero del Lavoro e al Ministero della Salute, rendendo disponibili i dati sintetizzati a richiesta delle Regioni. Inoltre, il titolo dell'articolo 244 è stato modificato in "Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità". Anche in questo caso, l'INAIL diventa il gestore dei registri, subentrando all'ISPESL.

Questi aggiornamenti sono fondamentali per garantire una corretta registrazione e monitoraggio delle esposizioni a sostanze tossiche, contribuendo così alla salute e sicurezza dei lavoratori.

fonte: CIIP consulta

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