CIRCOLARE PROT. 16579 DEL 7 NOVEMBRE
decreto 15 settembre 2022 - Modifica al decreto 1 settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81.
Con riferimento all’oggetto, a seguito di alcuni quesiti pervenuti a questa Direzione centrale, si forniscono di seguito i chiarimenti necessari per la corretta ed uniforme applicazione del provvedimento in argomento.
In primis, preme segnalare che l’art. 1 del decreto 15 settembre 2022 dispone la proroga al 25 settembre 2023 delle sole disposizioni previste all’art. 4 del decreto 1 settembre 2021 relative alla qualificazione dei manutentori.
Conseguentemente, è confermata la vigenza, a far data dal 25 settembre u.s., delle altre disposizioni stabilite dal decreto 1 settembre 2021 medesimo e, in particolare, dall’articolo 3 - “Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio” e dall’articolo 5 - “Abrogazioni”.
Pertanto, dal 25 settembre u.s., si dovrà far riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio stabiliti in nell’Allegato I al decreto 1 settembre 2021 e dovrà essere predisposto, a cura del datore di lavoro, il previsto registro dei controlli.
Inoltre, si rappresenta che possono essere riconosciuti validi, ai fini dell’ammissione diretta alla prova d’esame orale prevista al punto 4.4 del par.4 dell’Allegato II al decreto 1 settembre 2021, i corsi erogati da enti di formazione accreditati che, iniziati e pianificati entro la data di entrata in vigore del decreto 15 settembre 2022 (25 settembre 2022), siano comunque ultimati entro il 31 dicembre 2022.
Con successiva nota saranno chiarite le modalità di svolgimento di tale specifica modalità di effettuazione della prova di esame.
Con l’occasione, si comunica che, a far data dai primi mesi del 2023, saranno comunicate le procedure e il database delle domande di esame necessarie per l’effettuazione delle prove degli esami di qualificazione dei manutentori da effettuarsi presso le strutture del Corpo.
Fonte:DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
Modifiche ed integrazioni al decreto 1° settembre 2021 recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». (24A04853) (GU Serie Generale n.219 del 18-09-2024)
Punti del Decreto 13 settembre 2024 relativo alle modifiche del decreto 1° settembre 2021 sulla manutenzione e controllo degli impianti di sicurezza antincendio:
Modifica della scadenza per l'entrata in vigore delle disposizioni:
L'articolo 6 del decreto del 1° settembre 2021 è stato modificato, posticipando la scadenza dal 25 settembre 2024 al 25 settembre 2025.
Modifiche all'allegato II del decreto del 1° settembre 2021:
Esonero dalla frequenza del corso: I tecnici che svolgono attività di manutenzione o controllo periodico da almeno 3 anni, alla data di entrata in vigore del decreto, sono esonerati dalla frequenza del corso obbligatorio. Possono richiedere direttamente di essere sottoposti alla valutazione dei requisiti.
Valutazione semplificata dei requisiti: La valutazione dei requisiti per i tecnici esonerati dal corso sarà effettuata secondo modalità semplificate, tenendo conto delle qualificazioni già acquisite. La certificazione potrà essere rilasciata volontariamente o tramite una commissione istituita dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Tariffe per la valutazione dei tecnici manutentori: Viene stabilito che la tariffa per la valutazione dei requisiti del tecnico manutentore sarà pari al doppio di quella prevista dall'allegato al decreto del Ministro dell'interno del 14 marzo 2012, punto C.
Modifica delle tariffe: Le tariffe previste per la valutazione saranno aggiornate in base alle nuove disposizioni del comma 5-bis dell’allegato II.
Entrata in vigore:
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (ovvero il 19 settembre 2024).
Art. 1 Modifiche all'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021
1. Al comma 1-bis dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole «25 settembre 2024» sono sostituite dalle parole «25 settembre 2025».
Art. 2 Modifiche all'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021
1. All'allegato II, punto 1, del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attivita' di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni sono esonerati dalla frequenza del corso di cui al punto 3 e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di cui al punto 4,comma 4».
2. All'allegato II, punto 4, del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «Per i soggetti di cui al punto 1, comma 5, la valutazione dei requisiti e' svolta secondo modalita' semplificate definite con decreto del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, tenuto conto delle qualificazioni conseguite prima dell'entrata in vigore del presente decreto
attestate con certificazione volontaria o rilasciate da una commissione istituita dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito della frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei prospetti dal 3.1 al 3.14».
3. All'allegato II, punto 5, del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. La tariffa concernente l'attivita' di valutazione dei requisiti del tecnico manutentore e' determinata nell'importo pari al doppio di quella di cui al punto C dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2012».
4. All'allegato II, punto 4, comma 8, le parole «con l'importo previsto nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 14 marzo 2012, punto C» sono sostituite dalle seguenti «con l'importo previsto al comma 5-bis».
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il decreto è entrato in vigore il 19 settembre 2024
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Nuovo Piano Emergenza ed evacuazione editabile in word
PIANO DELLE EMERGENZE E REGISTRO CONTROLLI ANTINCENDIO PRECOMPILATO
Piano di emergenza ed evacuazione Redatto in riferimento al D.M. 3 agosto 2015 e in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021
PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE: Redatto ed editabile completamente in word, in riferimento al D.M. 3 agosto 2015 e in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021.
MANUALE E REGISTRO DEI CONTROLLI: Redatto ed editabile completamente in word, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021.