Circolare Inps n. 2/2017 Unità produttiva
L’unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma.
Circolare Inps n. 2/2017 Unità produttiva
L’unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.
Si sottolinea l’importanza della corretta identificazione dell’Unità produttiva ai fini dell’istruttoria della domanda di CIGO, in quanto fondamentale parametro di riferimento per la valutazione sia di requisiti che di limiti. Si riportano di seguito gli indicatori delle caratteristiche che l’unità produttiva deve possedere e che devono essere oggetto di autocertificazione da parte delle aziende, in sede di iscrizione in anagrafica aziende.
A parziale modifica di quanto disciplinato in materia dalla circolare n. 139 del 2016, si precisa quanto segue.
Con l’autocertificazione dell’autonomia organizzativa l’azienda dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con tali accezioni il plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell’unità.
Con l’autocertificazione dell’idoneità a realizzare l’intero ciclo produttivo, o una fase completa di esso, l’azienda dichiara sotto la propria responsabilità che il plesso organizzativo esplica, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali sia rispetto ai generali fini dell’impresa sia rispetto ad una fase completa dell’attività produttiva della stessa.
Infine, l’unità produttiva deve avere maestranze adibite in via continuativa.
In caso di cantieri edilizi e affini (compresa l’impiantistica industriale), in sede di iscrizione dell’unità produttiva cantiere, l’azienda stessa dovrà autocertificare che per il plesso organizzativo, cui si riferisce la domanda di integrazione salariale, è stato stipulato un contratto di appalto di almeno un mese, senza onere di allegazione del contratto medesimo.
Si precisa altresì che, in merito alle aziende di impiantistica industriale, per l’individuazione delle unità produttive, si applicano le medesime disposizioni previste per le aziende del settore edilizia ed affini già disciplinate.
Con riferimento ad una durata presuntiva relativa all’individuazione per i cantieri edilizi e affini, compresi quelli relativi all’impiantistica industriale, riformando l’indirizzo interpretativo, già fornito con Messaggio 7336 del 2015, su indicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, viene fissato ad un mese, anziché sei, il limite minimo di durata dell’appalto ai fini della qualificazione in unità produttiva dei predetti cantieri. Detto nuovo indirizzo trova applicazione relativamente alle domande presentate a decorrere dal primo agosto, data di pubblicazione della circolare 139/2016 recante l’indirizzo medesimo.
Per dar seguito a quanto dianzi illustrato, oltre ai controlli automatizzati già svolti dalle procedure informatiche, saranno previste ulteriori verifiche su base campionaria di natura amministrativa e/o ispettiva in ordine alla effettività dei requisiti caratterizzanti l’unità produttiva.
L’attività di controllo prevede due diverse tipologie di attività da porre in essere:
controlli on desk: consistenti in verifiche automatizzate e di natura amministrativa;
controlli tramite vigilanza documentale e/o ispettiva: in ordine alla effettività dei requisiti caratterizzanti l’unità produttiva secondo le specifiche illustrate nel presente paragrafo.
Si richiama altresì, ai fini della prevista autocertificazione di tali requisiti e dell’individuazione della durata presuntiva per la qualificazione in unità produttiva dei cantieri edilizi e affini, quanto previsto nella circ. INPS n. 139 del 01/08/2016 - Parte seconda - paragrafo 5.
Sul piano applicativo, anche allo scopo di semplificare la gestione delle unità produttive, da parte delle aziende e degli intermediari previdenziali, ferma la nozione di unità produttiva come riportata nell’ambito della presente circolare, vengono integrate e parzialmente modificate le istruzioni operative fornite con la circolare n. 197/2015, al par. 1.4 (nozione di unità produttiva).
In particolare, nel sistema di anagrafica aziendale e nel flusso UniEmens, sezione PosContributiva, nell’ambito dell’elemento DenunciaIndividuale, viene introdotto il nuovo elemento denominato UnitaProduttiva, la cui nozione è quella diffusamente illustrata nel presente paragrafo. La valorizzazione del predetto elemento è obbligatoria per le aziende che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e alle prestazioni integrative del reddito garantite dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario e assegno di solidarietà) a partire dal flusso UniEmens di competenza del secondo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.
Detto elemento, per le aziende che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e alle prestazioni integrative del reddito garantite dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario e assegno di solidarietà), va valorizzato anche laddove, non sussistendo unità produttiva diversa da quella in cui l’azienda ha la propria sede legale, la prestazione lavorativa dei dipendenti si svolga integralmente presso la sede legale del datore di lavoro. Inoltre, a partire dal periodo di paga sopra indicato, la mancata valorizzazione del predetto elemento, per le aziende che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e alle prestazioni integrative del reddito garantite dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario e assegno di solidarietà), costituirà errore bloccante ai fini della trasmissione del flusso UniEmens.
Si ricorda, infine, che è cura dei i datori di lavoro verificare, ed eventualmente aggiornare, il censimento delle unità produttive e dei lavoratori distribuiti presso le unità produttive, ai fini della nuova valorizzazione dell’elemento UnitaProduttiva. Il censimento delle unità produttive, da parte dei datori di lavoro, sarà oggetto di controllo da parte degli operatori delle strutture territoriali dell’Istituto.
Pertanto, a modifica di quanto indicato nell’ambito della circolare n. 197/2015 (par. 1.4) e 176/2016 (par. 4), viene preservato l’attuale assetto dell’anagrafica aziendale relativo all’elemento UnitaOperativa. Nello specifico l’elemento UnitaOperativa continua ad essere inteso quale luogo ove viene svolta in maniera stabile l’attività lavorativa di uno o più dipendenti (Circ.n. 172/2010), ovvero sezione produttiva avente caratteristiche di omogeneità.
2.2. Apertura e gestione delle Unità Produttive. Istruzioni operative.
Di seguito si riportano le istruzioni operative per definire/gestire un’unità produttiva:
- accedere al menu dei servizi per le aziende e i consulenti, del sito istituzionale dell’INPS;
- nella sezione “Iscrizione e Variazione Aziende” attivare la voce “Comunicazione unità operativa/Accentramento contr.”;
- digitare la matricola per la quale aprire/gestire l’unità produttiva e confermare;
- le successive tre pagine sono di sola visualizzazione dei dati preesistenti, per cui cliccare sul pulsante “Pagina successiva”, fino a quando non compare l’elenco delle unità produttive già aperte (U. Prod=’S’), cliccare ancora su “Pagina Successiva”;
- selezionare “Comunicazione unità operativa-produttiva”, sarà visualizzato l’elenco delle unità produttive da gestire, oppure cliccare su “Inserisci” per aprire una nuova unità produttiva;
- immettere i dati richiesti e specificare l’opzione “Unità produttiva” e salvare, dopo aver preso visione della dichiarazione sulla apertura dell’unità produttiva;
- infine registrare la richiesta di creazione dell’unità produttiva appena definita, cliccando su “Registra Richiesta”.
2.3. Lavoratori che nel corso dello stesso mese prestano attività presso più unità produttive.
Nel caso di svolgimento dell’attività presso più UP nel corso del mese da parte di un lavoratore, nella compilazione della relativa denuncia mensile, i datori di lavoro si atterranno ai seguenti criteri:
a) valorizzeranno l’UP presso la quale il lavoratore ha prestato attività per un periodo più lungo;
b) in caso di periodi di eguale durata su più UP, sarà valorizzata l’ultima UP presso la quale il lavoratore ha prestato attività lavorativa in ordine temporale.
Detta soluzione convenzionale, ispirata ad un criterio di prevalenza temporale, consente di evitare la duplicazione delle informazioni UniEmens su più UP, anche al fine di non generare complessità gestionali a carico delle imprese.
2.4. Termine di presentazione della comunicazione di apertura di nuova unità produttiva.
La comunicazione di una nuova unità produttiva deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo all’apertura della stessa avvalendosi dell’apposita procedura telematica, disponibile sul sito internet dell’Istituto, accedendo alla sezione “Iscrizione e Variazione Aziende” e attivando “Comunicazione unità operativa/Accentramento contr.”; dei “Servizi per aziende e consulenti” (Sezione “Aziende, consulenti, professionisti”) (cfr. par. 2.2). Resta fermo che non è possibile presentare domande di CIG per unità produttive non ancora registrate in anagrafica aziende.
Ogni operazione con retroattività anteriore a quella sopra riportata è autorizzata, su istanza dell’azienda, ad essere trasmessa attraverso il cassetto bidirezionale con acclusa ogni documentazione utile a motivare i presupposti giuridico-operativi sui quali si fonda la registrazione con retrodatazione, da parte degli operatori delle sedi territoriali dell’Istituto (UO anagrafica e flussi). In tali casi le sedi dell’Istituto procederanno all’accoglimento dell’istanza solo una volta accertata, se del caso anche attraverso gli opportuni interventi ispettivi, la sussistenza dei presupposti per il diritto alla registrazione retrodatata dell’unità produttiva.
Fonte: Inps
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