Chiarimenti INL in materia di autotrasporto
tempi di guida, riposi e pause – tratte di percorrenza inferiori e superiori a 50 Km nella medesima giornata.
È pervenuta una richiesta di parere su quale sia la disciplina da applicare in materia di autotrasporto effettuato da parte dei conducenti degli automezzi pubblici di linea extra urbana adibiti al trasporto passeggeri – con specifico riferimento ai tempi di guida, riposi e pause ed alla conseguente sanzionabilità del superamento dei relativi limiti – nelle ipotesi in cui i conducenti, nell’ambito della medesima settimana lavorativa, siano adibiti in maniera promiscua a servizio di linea su singole tratte di percorrenza inferiori ai 50
Km e ad attività di guida (noleggio autobus con conducente) su tratte superiori ai 50 km.
Si chiede in particolare quale sia il criterio da seguire nella individuazione della normativa applicabile tra la L. n. 138/1958 e il Reg. CE n. 561/2006, relativamente ai tempi di guida, riposi e pause.
Al riguardo, in conformità al parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali di cui alla nota prot. n. 318 del 14 gennaio 2021, si rappresenta quanto segue.
La disciplina generale dei periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada (con i veicoli di cui all’art. 2 cit. Reg.) è contenuta nel Regolamento CE n. 561/2006 che, all’art. 3, lett. a) prevede espressamente la sua disapplicazione ai “trasporti stradali effettuati a mezzo di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri”. Il successivo art. 15 rimette agli Stati membri il compito di adottare per tali tipologie di trasporti regole nazionali che, nel disciplinare periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo obbligatori, garantiscano un opportuno livello di tutela dei conducenti. Nel vigente ordinamento nazionale tale compito è assolto dalla L. n. 138/1958, già regolante medesime ipotesi di esclusione di cui all’art. 3, par.
1, lett. a) del citato Regolamento.
Ciò premesso si ritiene che, nel caso in cui l’intera attività di guida, giornaliera e settimanale, sia costituita da corse, ancorché ripetute o effettuate su linee diverse, singolarmente non superiori a 50 km, troverà applicazione esclusivamente la normativa nazionale; qualora, invece, anche una sola attività di guida non rientri nell’ipotesi di esclusione di cui all’art. 3, par. 1, lett. a), Reg. CE n. 561/2006, la legislazione comunitaria troverà piena applicazione in relazione ai tempi di guida e di riposo giornalieri e settimanali.
Nel caso di percorso “misto” con tratte di cui almeno una sia superiore ai 50 Km di cui al parere
formulato, il conducente osserverà il periodo di riposo prescritto dall’art. 8 del Reg. CE n. 561/2006;
qualora, nel corso di due settimane consecutive, non abbia usufruito del riposo settimanale integrale bensì di quello ridotto (cfr. art. 4, par. 1, lett. h)), avrà diritto alla compensazione del periodo residuo nei termini previsti dal citato art. 8.
Va infine considerato che non appare pertinente il richiamo al criterio della prevalenza di cui all’interpello n. 27 del 20 marzo 2009 intervenendo quest’ultimo nella individuazione della disciplina applicabile in materia di orario di lavoro per i dipendenti di imprese di trasporto che, oltre alla guida effettuino, nell’arco della medesima giornata o della settimana, anche attività differenti, di talché alcune debbano ricondursi all’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 66/2003 e altre a quello del D.Lgs. n. 234/2007.
In tali casi l’interpello si limita infatti ad affermare che per i lavoratori che soggiacciono alle norme del Reg. CE n. 561/2006, che svolgono attività ulteriori rispetto alla guida, troverà applicazione in materia di orario di lavoro la normativa relativa all’attività svolta in maniera prevalente. Ove non sia facilmente individuabile l’attività di maggior impegno, si farà riferimento alla normativa di maggior tutela per il lavoratore.
Fonte: INL
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