Chiarimenti in merito fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato

Fornitura e posa in opera del calcestruzzo oppure Mera fornitura del calcestruzzo

Nella Nota Inl 0001753.11.08-2020 si riporta quanto segue:

Pervengono a questa Direzione segnalazioni per le quali si rende necessario un chiarimento in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione della normativa (artt. 26, comma 3 bis, e 96, comma
1 bis, TU 81/2008) su cui è intervenuta la lettera circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 febbraio 2011, recante “la procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere”, e la nota prot. n. 2597 del 10/02/2016 emanata dall’allora DG per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In particolare, si segnala che, diversamente dalle indicazioni fornite nelle note sopra citate, in
 
alcuni casi si richiede il POS alle aziende fornitrici di calcestruzzo ritenendo che le stesse, anziché limitarsi alla mera fornitura, partecipino anche alla posa in opera dello stesso, in particolare quando l’operatore addetto al pompaggio del calcestruzzo della ditta fornitrice manovri a distanza il braccio della pompa mediante l’apposito radio-comando, seguendo le indicazioni dell’impresa esecutrice.
Tale interpretazione non è in linea con le indicazioni fornite nei documenti sopra richiamati, in base ai quali si ravvisa la posa in opera in capo alla impresa fornitrice solo qualora l’operatore addetto alla fornitura del calcestruzzo manovri il terminale in gomma della pompa, e non solo il relativo braccio, essendo quest’ultima un’operazione di competenza degli operatori pompisti dell’impresa fornitrice prevista anche dall’accordo Stato-Regioni del 2012, allegato X, sulla formazione obbligatoria di tali lavoratori.
A tale riguardo, ai fini della corretta applicazione delle indicazioni già fornite con le note sopra citate, sentito l’Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si ritiene opportuno chiarire di seguito gli elementi che distinguono la mera fornitura di calcestruzzo dalla fornitura e posa in opera dello stesso.
 
 
Mera fornitura del calcestruzzo
 
In tale fattispecie, i lavoratori della ditta fornitrice non partecipano alle operazioni di getto del conglomerato, e non manovrano il terminale in gomma della pompa o la benna o il secchione nel caso di scarico dalla betoniera. Essi si limitano a posizionare l’autobetoniera e la canaletta di distribuzione, o a direzionare - a distanza o da cabina - il braccio (ma non il terminale in gomma) della pompa per calcestruzzo o dell’autobetonpompa, ecc., a seconda della modalità di consegna.
I lavoratori della ditta esecutrice, invece, provvedono alla posa in opera dirigendo materialmente il getto del calcestruzzo, manovrando e posizionando la benna, il secchione o il terminale in gomma della pompa, in modo da garantire l’omogenea distribuzione del conglomerato durante la lavorazione, nel rispetto della regola dell’arte.
Pertanto, le materiali attività dei lavoratori della ditta esecutrice che eseguono i getti (conducendo, ad esempio, il terminale in gomma della pompa), si distinguono da quelle degli addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo, generalmente dipendenti della ditta fornitrice, che consistono nella manovra del braccio della pompa per calcestruzzo, o dell’autobetonpompa, per effettuare la consegna  (scarico) del materiale.
Al fine di favorire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni sopra descritte, la Procedura approvata dalla Commissione Consultiva Permanente nel 2011 fornisce indicazioni in merito alle “informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto fra il fornitore di calcestruzzo preconfezionato e l’impresa cliente” e “all’indirizzo che definisca le procedure finalizzate alla sicurezza dei lavoratori coinvolti, a partire dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calcestruzzo da parte dell’impresa edile, fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione”. L’Appendice 8, in particolare, contiene due schede informative che devono essere compilate dalla ditta fornitrice per facilitare lo scambio di informazioni tra questa e l’impresa esecutrice (Informazioni fornite dall’impresa fornitrice di calcestruzzo preconfezionato e Informazioni richieste all’impresa esecutrice).

Fornitura e posa in opera del calcestruzzo
 
Nel caso in cui i lavoratori della stessa azienda provvedono sia alla fornitura (consegna/scarico) del conglomerato sia alla sua posa in opera (esecuzione dei getti) effettuando entrambe le operazioni con le modalità sopra descritte, l’impresa si configura contemporaneamente come fornitrice ed esecutrice.
Chiarito quanto sopra, il personale ispettivo dovrà distinguere con particolare attenzione, nel
 
corso dell’accesso ispettivo, la fase di fornitura (consegna, scarico) del conglomerato da quella di posa in opera (esecuzione dei getti) e verificare se, con riguardo alle attività svolte da parte dei lavoratori presenti nel cantiere, le relative lavorazioni siano messe in atto da imprese diverse (distinguendo tra la mera fornitura e l’esecuzione dei getti) ovvero dalla stessa impresa (che effettua fornitura e posa in opera).
Nel primo caso, dovrà accertarsi che la ditta che effettua la mera fornitura (impresa fornitrice) segua la Procedura approvata dalla Commissione Consultiva Permanente nel 2011, e che la ditta che esegue materialmente i getti (impresa esecutrice) abbia redatto il POS di cui all’articolo 89, comma 1, lett. h) del d.lgs. n. 81/2008.
Nel secondo caso, l’ispettore dovrà verificare che l’unica impresa che effettua sia la fornitura che la posa in opera abbia redatto il POS relativo alle lavorazioni della fase della posa in opera.
 
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P.O.S (Esempio di Piano operativo di sicurezza editabile in word)l Il POS è il piano operativo di sicurezza che tutte le imprese devono presentare prima di entrare in un cantiere edile, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nuovo Testo unico sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.).

Il presente Piano operativo di sicurezza (in sigla POS) costituisce assolvimento all'obbligo, posto in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Il POS è conforme a quanto disposto dall'allegato XV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Esso contiene la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., relativamente ai lavori eseguiti direttamente da questa/e impresa/e e propone le scelte autonome di carattere organizzativo ed esecutivo, in osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

Il POS che ne risulta è idoneo ad essere accettato dai coordinatori e dagli organi di controllo.

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Il presente Piano di sicurezza e coordinamento ( PSC) è redatto ai sensi dell'art. 100 , c. 1, del D.Lgs. n. 81/08 in conformità a quanto disposto dall'all XV dello stesso decreto sui contenuti minimi dei piani di sicurezza. 
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