Check list per il controllo delle schede dati di sicurezza
Check list schede di sicurezza prodotti chimici
La Direzione generale Welfare della Regione Lombardia ha emanato con Decreto n.977/2016 del 16 febbraio, le nuove Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP
INTRODUZIONE
Il presente documento, elaborato dal Laboratorio di approfondimento Rischio Chimico, di cui alla.d.g.r. 20 dicembre 2013 - n. X/1104 Piano regionale 2014-2018 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha la finalità di fornire agli operatori del controllo e alle imprese uno strumento per la verifica della conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP).
La checklist permette di controllare una SDS sia in termini di presenza delle informazioni (colonna “Info presenti”) sia, laddove possibile, in termini di correttezza e coerenza tecnico-scientifica dei contenuti (colonna “Info adeguate”). Le colonne N/A e N/C permettono di evidenziare rispettivamente aspetti “non applicabili” e “non controllati”. Con il simbolo “” sono riportate alcune verifiche effettuabili quando si ritiene opportuno un approfondimento; per tali verifiche può essere richiesto il confronto con l’etichetta o l’accesso al sito dell’ECHA o del RIPE (REACH Information Portal for Enforcement) per gli ispettori.
QUANDO DEVE ESSERE FORNITA UNA SCHEDA DATI DI SICUREZZA
Ai sensi dell'articolo 31, par. 1 del Regolamento REACH il fornitore di una sostanza o di una miscela trasmette al destinatario della sostanza o della miscela una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II dello stesso Regolamento:
a) se una sostanza o una miscela risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il CLP;
b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all’allegato XIII del REACH;
c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, par. 1 (candidate list) per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).
Nei casi previsti dall’art. 31 par.1 del Regolamento REACH la scheda dati di sicurezza è fornita entro la data di fornitura della sostanza o miscela e rinviata ai destinatari ad ogni suo aggiornamento, prescritto dall‘art. 31 par.9. del Regolamento.
Ai sensi dell'articolo 31, par. 3 del Regolamento REACH il fornitore trasmette al destinatario, a richiesta, una SDS di una miscela non pericolosa secondo il CLP, ma che contiene:
a) in una concentrazione individuale pari o superiore all1 % in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,2 % in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente; oppure
b) in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1 % in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB); oppure
c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.
L'obbligo di fornire una SDS su richiesta è stabilito anche nel Regolamento CLP, nel cui allegato II, al punto 2.10 “Miscele non destinate alla vendita al pubblico”, si prescrive che sia apposta obbligatoriamente sull’etichetta la frase EUH210 "Scheda Dati di Sicurezza disponibile su richiesta" per le miscele non classificate come pericolose, ma che contengono:
a) ≥ 0,1 % di sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1, 1B, sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1, 1B, o cancerogene di categoria 2, oppure
b) ≥ 0,01 % di sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1A, sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1A, oppure
c) ≥ un decimo del limite di concentrazione specifico per una sostanza classificata come sensibilizzante della pelle o delle vie respiratorie con limite di concentrazione specifico inferiore a 0,1 %, oppure
d) ≥ 0,1 % per le sostanze classificate come tossiche per la riproduzione (categorie 1A, 1B o 2) o per gli effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento; o
e) almeno una sostanza in una concentrazione individuale di ≥ 1 % in peso per le miscele non gassose e ≥ 0,2 % in volume per le miscele gassose:
- classificata per altri pericoli per la salute o per l'ambiente; o
- per la quale valgono limiti comunitari di esposizione nei luoghi di lavoro.
INTRODUZIONE
QUANDO DEVE ESSERE FORNITA UNA SCHEDA DATI DI SICUREZZA
UISITI GENERALI SDS
SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
SEZIONE 3: Composizione/informazione sugli ingredienti
SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
SEZIONE 5: Misure antincendio
SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale
SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
SEZIONE10: Stabilità e reattività
SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
SEZIONE 16: Altre informazioni
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