CheckList Gratuita Verifica formazione in excel
CheckList in Excel
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Mettiamo a disposizione gratuitamente a tutti i visitatori del sito questa semplice Checklist elaborata dalla ATS di Bergamo dalla quale abbiamo preso spunto per realizzarla in Excel e facilitarne l'utilizzo.
I concetti di informazione, formazione e addestramento
All’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 sono elencate le definizioni di formazione, informazione e addestramento:
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. Al fine di programmare gli impegni aziendali relativi alle attività di formazione, per poi successivamente progettare le singole attività formative, è importante seguire le indicazioni presenti nel D.Lgs. 81/2008 e negli Accordi Stato Regioni, ovvero la normativa di riferimento.
Si ricorda che la formazione prevista dal D.Lgs. 81/2008 riguarda:
- ciascun lavoratore (art. 37, comma 1, 2 e 3 e Accordo Stato Regioni); - lavoratori con mansioni in relazione a rischi specifici (art. 28, comma 2, lettera f) trattati nei titoli dedicati, se presenti in azienda, e che possono riguardare: RISCHI COLLEGATI allo stress lavoro-correlato, riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi e quei rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro (art 28, comma1); LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO (DPR 14/09/2011, n. 177); SEGNALETICA (art. 164); MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: (art. 169, obbligo addestramento); ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI (art. 177); AGENTI FISICI (art. 184); agente fisico rumore (art. 195); agente fisico vibrazioni (art. 199); agente fisico campi elettromagnetici (art. 206); agente fisico radiazioni ottiche artificiali (art. 213); agente fisico radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.); SOSTANZE PERICOLOSE; agenti chimici (art. 227); agenti cancerogeni e mutageni (art. 239); esposizione all’amianto (art. 257 e 258); ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI (art. 278); ATMOSFERE ESPLOSIVE (art. 293, comma 2);
è inoltre richiesto che si effettui formazione in presenza di:
ATTREZZATURE DI LAVORO ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione e attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (art. 73, commi 1 e 4); attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5 e Accordo Stato Regioni); accesso e posizionamento funi: (art. 116, comma 2, obbligo addestramento); impiego di ponteggi (art. 136, comma 6 e 7); impianti e apparecchiature elettriche (art. 80);
e DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (art. 77, comma 4, lettera h, comma 5: l’addestramento è indispensabile per ogni DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito);
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 37, comma 10); - preposti (art. 37, comma 7 e 7-bis e Accordo Stato Regioni);
- dirigenti (art. 37, comma 7 e 7 bis e Accordo Stato Regioni); - lavoratori addetti alle emergenze (primo soccorso e prevenzione incendi, art. 37, comma 9); - RSPP datore di lavoro (art. 34, comma 2 a Accordo Stato Regioni); non datore di lavoro (art. 32, comma 2); - CSP – CSE, (art. 90, comma 3); - datore di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa affidataria (art. 97, comma 3-ter).
Inoltre l’art. 37, comma 13, enuncia che il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione abbia riguardato lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo; azioni da fare: nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi/percorsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore.
All’interno dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e nella circolare della Regione Lombardia n. 7, del 17 settembre 2012, sono definiti alcuni vincoli per la progettazione dei corsi/percorsi di formazione, al fine che essa risulti sia efficiente sia efficace:
- la formazione di cui al presente accordo può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro: tale formazione può essere erogata quindi in aula attraverso un corso oppure può anche avvenire tramite un percorso formativo diverso direttamente sul luogo di lavoro.
- i corsi/percorsi devono essere tenuti da docenti interni o esterni all'azienda che possono dimostrare di possedere almeno uno dei 6 criteri elencati all’interno del Decreto Interministeriale relativo alla Qualificazione della Figura del Formatore per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- per ciascun corso si dovrà prevedere: a) soggetto organizzatore del corso: accreditato, legittimato o datore di lavoro; b) un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso; c) tipologia di percorso; d) i nominativi dei docenti, tutor, esperti o altre figure; e) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità; f) il registro di presenza dei partecipanti, composto da fogli non asportabili e numerati; g) ore di formazione programmate; h) l'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste; i) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro; j) valutazione e certificazione; k) modalità organizzative e didattiche;
I soggetti che realizzano i corsi/percorsi devono conservare presso la propria sede e rendere disponibile, anche ai fini di eventuali controlli da parte degli Organi di vigilanza e degli Uffici competenti, tutta la documentazione attinente all’attività svolta per il periodo di tempo richiesto dalla normativa nazionale e/o comunitaria pertinente (max 10 anni), tra cui: - il registro degli attestati rilasciati; - le prove finali, i verbali finali e tutti i documenti di valutazione dell’apprendimento degli allievi; - i curricula vitae dei docenti formatori, dei tutor, etc..
Per la valutazione e verifica della formazione, richiamando l’art. 28, comma 2, lettera d) sottolineiamo come: il DVR deve contenere l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; azioni da fare: dovrà quindi essere indicata all’interno del DVR e poi realizzata una procedura che definisca come programmare, eseguire e poi verificare la formazione e le competenze apprese durante i corsi/percorsi di formazione; tale procedura dovrà inoltre indicare chi verificherà che tali competenze vengano adottate durante la pratica lavorativa quotidiana.
Si ricorda infine che:
l’art. 37, comma 14 del D.Lgs. 81/2008 dice che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione.
La Collaborazione con gli ORGANISMI PARITETICI
La definizione di organismi paritetici si trova all’art. 32, comma 1 lettera ee): «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.
E ancora ruolo e funzioni si trovano all’interno di: - art. 51, comma 2: fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti;
- art. 51, comma 3: gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- art. 51, comma 3 bis: Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività; per questi fini gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti (art. 51, comma 3-ter);
- art. 51, comma 6: gli organismi paritetici di cui al comma 1, purchè dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.
Inoltre all’interno dell’Accordo Stato Regioni sulla per la formazione dei lavoratori si sottolinea che: i corsi/percorsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione organismi paritetici, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda.
In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attivita' di formazione.
Nel testo “Adeguamento e linee applicative degli Accordi Stato Regioni si integra e aggiunge che: della risposta dell’organismo paritetico il datore di lavoro tiene conto, senza che, tuttavia, ciò significhi che la formazione debba essere svolta necessariamente con l’organismo paritetico, qualora a risposta di quest’ultimo comprenda una proposta di svolgimento presso l’organismo della attività di formazione né che le indicazioni degli organismi paritetici debbano essere obbligatoriamente seguite nella realizzazione dell’attività formativa.
- il dovere di richiesta di collaborazione da parte del d.l. sussiste anche qualora l’impresa o Ente presso cui opera il lavoratore, di cui si sta pianificando il corso, non sia iscritto presso associazioni di categoria dei d.l.; - il d.l. si può rivolgere ad un solo organismo, individuato prioritariamente nell’organismo paritetico; - la richiesta di collaborazione non può essere cumulativa, ma deve contenere tutti quegli elementi organizzativi che consentono di comprendere la tipologia e l’impianto organizzativo del singolo intervento formativo, secondo quanto previsto al punto 2 dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2012 «Organizzazione della formazione». Allo scopo di facilitare l’individuazione degli organismi a cui richiedere la collaborazione, si fornisce a corredo il Repertorio degli organismi paritetici costituiti in Lombardia (Allegato A): il d.l. individua l’organismo paritetico cui chiedere collaborazione ai fini dell’erogazione della formazione. Qualora l’organismo paritetico provinciale fosse assente la richiesta può essere indirizzata all’organismo costituito a livello regionale. Solo in assenza dell’organismo paritetico regionale di settore, il d.l. rivolge la propria richiesta all’ente bilaterale esistente nel territorio di riferimento e per il settore di attività, nel cui atto costitutivo è prevista la programmazione di attività formative in tema di salute e sicurezza dei lavoratori in coerenza con l’art. 2 comma 1 lett. h, d.lgs. 276/2003. Ciascun organismo indicato nel Repertorio rende note le modalità di trasmissione - favorendo la comunicazione elettronica, nel rispetto dell’art. 54 del d.lgs. 81/08 - e i contenuti della richiesta di collaborazione. Allo scopo, potrà avvalersi del proprio sito web, di quello delle associazioni dei DL e dei lavoratori, di quello dell’ATS, in seno alle attività dei Comitati Provinciali di Coordinamento art. 7 del d.lgs. 81/08.
Questo adempimento, non sanzionabile ma ne può essere richiesta la sua applicazione tramite disposizione, è invito al confronto costruttivo per raggiungere il fine di una formazione efficace che, se perseguito, è garanzia di buona formazione e, come tale, verosimilmente giudicato positivamente dall’organo di vigilanza durante le attività di controllo.
Con questa modalità di collaborazione si ritiene che gli organismi paritetici possano rilasciare un’attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese oltre che dare la possibilità di specificare, sugli attestati di frequenza, che il percorso formativo è stato effettuato con la collaborazione degli organismi paritetici stessi.
Fonte: Ats Bergamo
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