check list principali documenti relativi alla sicurezza
check list principali documenti relativi alla sicurezza sul lavoro di cui le ditte devono essere in possesso.
Da questa lista sono esclusi i documenti (ad esempio relativi alla tutela dell’ambiente, alla gestione dei rifiuti, etc.) che non hanno stretta attinenza con la normativa sulla sicurezza sul lavoro, in particolare con il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il contenuto della check list riguarda tutte le aziende/ditte in cui sono presenti lavoratori dipendenti o equiparati (vedi artt. 2 e 3 del D.Lgs 81/08 per definizioni e campo di applicazione).
Ai lavoratori autonomi di cui all’art. 2222 del Codice Civile, ai componenti delle imprese familiari di cui all’art. 230 bis
del Codice Civile, ai coltivatori diretti, ai soci delle società semplici del settore agricolo, agli artigiani e ai piccoli commercianti, si applicano comunque le previsioni dell’art. 21 del D.Lgs. 81/08:
o Obbligo di usare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del D.Lgs 81/08
o Obbligo di dotarsi di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III
o Obbligo di munirsi di tessera di riconoscimento nel caso in cui operino in appalto o sub appalto
o Beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi
previsti da norme speciali;
o Partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 (ad es. utilizzo DPI III cat. – corso PIMUS art. 136 comma 8 allegato XXI) oltre che ad altri corsi di formazione previsti da norme speciali (ad es. siti confinati, uso attrezzature di lavoro per cui serve specifica abilitazione, rimozione materiale contenente amianto).
Alcuni documenti, individuati dal simbolo (*), devono essere conservati OBBLIGATORIAMENTE nella sede dell’unità locale a cui si riferisce il documento, a disposizione del personale che effettua la vigilanza. L’indisponibilità degli stessi presso l’unità produttiva è sanzionata a prescindere dalla loro esistenza in altra sede aziendale o presso i consulenti.
In alcuni casi, per facilitare il riferimento alle norme, gli adempimenti vengono indicati separatamente e in modo analitico; è tuttavia possibile che un unico documento abbia i contenuti necessari e i requisiti per adempiere a più di uno degli obblighi riportati nelle tabelle successive.
Documento redatto in collaborazione con la COMMISSIONE SICUREZZA degli Ordini e Collegi Professionali aderenti di Pordenone.
Revisione 00_2024 del 05.02.2024
Fonte: AS FO
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