CANCELLATE SEMPLIFICAZIONI PER I CANTIERI TEMPORANEI

Con la Legge Europea 2014, in discussione alla Camera, viene cancellato uno degli snellimenti normativi previsti dal decreto del fare per i cantieri di durata inferiore a 10 giorni:


in particolare, l’articolo 14 del disegno di legge, estende il campo di applicazione delle misure per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal decreto legislativo n. 81/2008 anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all’interno di cantieri temporanei o mobili.

L’attuale disciplina nazionale prevede infatti che tali misure non vengono applicate a questo tipo di cantieri, con durata dei lavori inferiore ai 10 giorni.

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Più nel dettaglio, con la modifica dell’articolo 88, comma 2, lettera g-bis), del D.lgs. 81/2008, si prevede che quanto disposto in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, si applichi anche ai cantieri temporanei o mobili in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile di durata inferiore ai 10 giorni, con esclusione dei soli lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile.

In pratica, dall’esenzione dall’applicazione delle misure di sicurezza i piccoli cantieri di durata inferiore ai dieci giorni, così rientrano di nuovo nel contesto generale di applicazione delle norme di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili.


La norma è stata prevista per rispondere a una procedura di infrazione aperta dalla Commissione Ue sull’applicazione delle direttive europee (Caso Eu Pilot 6155/14/EMPL).

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il 3 marzo 2015 il disegno di legge europea 2014. Con l'approvazione del provvedimento, ha spiegato il Sottosegretario Gozi, che in quanto delegato alla materia ha illustrato il testo in Consiglio, "il governo rinnova il suo impegno per abbattere il numero di procedure di infrazione con l'Unione Europea. Si tratta di una questione indicata fin da subito come priorità dal Governo e che in questo primo anno ha già prodotto un risultato estremamente positivo, con la riduzione del 25% delle procedure, passate da 121 a 91 casi".

Il provvedimento chiude 11 procedure d'infrazione e 7 Casi EU pilot, prevede il recepimento di una direttiva che scade nel 2016 e attua 2 decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio UE.

Viene esteso il campo di applicazione delle misure per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal decreto legislativo n. 81/2008 anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all’interno di cantieri temporanei o mobili. (Caso EU Pilot 6155/14/EMPL)

Fonte Aniem e Politiche europee

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P.O.S (Esempio di Piano operativo di sicurezza editabile in word)l Il POS è il piano operativo di sicurezza che tutte le imprese devono presentare prima di entrare in un cantiere edile, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nuovo Testo unico sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.).

Il presente Piano operativo di sicurezza (in sigla POS) costituisce assolvimento all'obbligo, posto in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Il POS è conforme a quanto disposto dall'allegato XV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Esso contiene la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., relativamente ai lavori eseguiti direttamente da questa/e impresa/e e propone le scelte autonome di carattere organizzativo ed esecutivo, in osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

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identificazione e descrizione dell'opera

individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza

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organizzazione in sicurezza del cantiere, tramite:

relazione sulle prescrizioni organizzative;

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analisi ed indicazione delle prescrizioni di sicurezza per le fasi lavorative interferenti;
coordinamento dei lavori, tramite:

pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT da inserire a vostra cura) secondo logiche produttive ed esigenze di sicurezza durante l'articolazione delle fasi lavorative;

prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportante le misure che rendono compatibili attività altrimenti incompatibili;

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