Deroga ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs 81/08: utilizzo di locali seminterrati o dei sotterranei

Divieto di utilizzo dei locali sotterranei a luogo di lavoro: richiesta di deroga  

L’art. 65 del D.Lgs. 81/2008 sancisce il divieto di adibire a luogo di lavoro ambienti che siano collocati ai piani seminterrato o interrato di un edificio.

1. E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al  lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L'organo di vigilanza1 può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente Decreto Legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.
 
1) L'organo di vigilanza competente per territorio nei riguardi dell'applicazione del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e ss.mm. è l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della provincia di Trento, come stabilito dall’Art. 13 dello stesso decreto. Ai sensi del Regolamento dell’Azienda Provinciale per  Servizi Sanitari di Trento, la vigilanza negli ambienti di lavoro, spetta all’Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro.

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

Deroga ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs 81/08: utilizzo di locali seminterrati o dei sotterranei

L'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs 81/08 riguarda tutte le attività lavorative che vengono svolte in locali sotterranei o semisotterranei quando, in azienda, sia occupato almeno un lavoratore dipendente.

Articolo 65 "Locali sotterranei o semisotterranei":

-       è vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei;

-       in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima;

-       l'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente Decreto Legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.

Deroga ai sensi dell’allegato IV punto 1.2.4. del D.Lgs 81/08: utilizzo di locali con altezza inferiore a tre metri

L'autorizzazione in deroga ai sensi dell'allegato 4 punto 1.2.4. del D.Lgs 81/08 riguarda le attività lavorative industriali che vengono svolte in locali con altezza inferiore a tre metri.

Allegato IV "Requisiti dei luoghi di lavoro" punto 1.2. altezza, cubatura e superficie:

Punto 1.2. altezza, cubatura e superficie

-  Punto 1.2.1. i limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti:

Punto 1.2.1.1. altezza non inferiore a metri tre;

Punto 1.2.1.2. cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;

Punto 1.2.1.3. ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2;

-   Punto 1.2.2. i valori relativi alla cubatura ed alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi

-  Punto 1.2.3. l' altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte

-  Punto 1.2.4. quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati;

-  Punto 1.2.5. per i locali destinati o da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente;

- Punto 1.2.6. lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere

Altre informazioni rilevanti

Conservazione dell'atto autorizzativo

L'atto autorizzativo deve essere conservato presso l'azienda ed esibito a richiesta dell'organo di vigilanza.

Validità dell'atto autorizzativo

L'atto autorizzativo rimane valido fino a quando le strutture e/o gli impianti e/o il ciclo lavorativo restano immutati, se subentrano modifiche l'azienda deve inoltrare una nuova richiesta di autorizzazione.

Voltura dell'atto autorizzativo

La volturazione dell'autorizzazione in deroga all'allegato 4 punto 1.2.4. o all'art. 65 del D.Lgs 81/08, è ammessa solo quando si tratta semplicemente di un cambio di Ragione Sociale; in questo caso la richiesta di volturazione deve essere accompagnata da autocertificazione che nulla è stato modificato nella struttura e nella lavorazione.

Smarrimento dell'atto autorizzativo

In caso di smarrimento il titolare dell'autorizzazione deve presentare denuncia agli organi preposti e successivamente trasmettere copia della denuncia alla sede del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro territorialmente competente, che rilascia un duplicato dell'atto smarrito.

FONTE: Ats Brianza



MODELLO RICHIESTA DI DEROGA AL DIVIETO DI ADIBIRE AL LAVORO LOCALI (D.Lgs n. 81 del 09.04.2008, art.65)

Il sottoscritto nato a
il e residente a
in qualità di legale rappresentante della ditta
con sede legale a


CHIEDE

a codesta spett.le Unità Operativa, ai sensi dell'art. 65, comma 3, del D.Lgs del 09 aprile 2008, n. 81, deroga al divieto di adibire al lavoro i locali chiusi sotterranei o semisotterranei di cui all'allegata relazione.
Allo scopo dichiara sotto la propria responsabilità che nei suddetti locali non verranno effettuate lavorazioni che possano dar luogo ad emissioni di agenti nocivi. Dichiara altresì che nei locali saranno rispettate le prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo 09/04/08 n. 81 e ss.mm. e si provvederà ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.



IL LEGALE RAPPRESENTANTE
.......................................................

SCARICA IL MODELLO IN WORD

Fonte: Apss trento


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