Autonomia di RL, CSP e CSE


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Per svolgere con maggiore efficacia e indipendenza il proprio ruolo, il RL, il CSP e il CSE devono essere autonomi rispetto ai soggetti che hanno acquisito l'appalto e alle imprese (o loro associazioni) che realizzano l'opera, che sono i soggetti controllati.
A tal fine si stabilisce che il RL, il CSP e il CSE non debbano dipendere da imprese (o loro associazioni) sottoposte al loro controllo: l’affidamento degli incarichi dovrà avvenire per iscritto a cura del Committente, secondo quanto previsto all’art. 89, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e all’art. 91 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., indipendentemente dal soggetto su cui graveranno oneri e costi.
Ciò comporta che per le opere di interesse regionale o comunque da realizzarsi sul territorio regionale la nomina del CSP e del CSE resta a carico del Committente, anche in presenza di Contraente Generale cui venga affidato il ruolo di RL, art. 164, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Il CSP e il CSE e il RL sono nominati per iscritto dal committente, su proposta del Contraente Generale o Concessionario.

Attività del CSP

Si richiede che il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione si attenga a quanto definito dalle “Linee di indirizzo per l’attività’ di coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili” pubblicate con decreto della Direzione Regionale Sanità N°10602 del 15/11/2011.
Il CSP deve essere nominato dal committente/RL(RUP) con atto scritto datato e firmato, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione.
E’ fondamentale che il coordinamento tra i progettisti dell’opera ed il CSP sia sempre garantito e documentato. Il CSP, avvalendosi della propria competenza nell’ambito della prevenzione e delle conoscenze tecniche, deve strutturare e definire i contenuti del PSC sulla base delle analisi sviluppate insieme ai progettisti dell’opera ed in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. Il CSP redige il crono-programma di massima dei lavori ed è tenuto a redigere, oltre al PSC, anche il Fascicolo Tecnico dell’Opera, i cui contenuti sono definiti nell’Allegato XVI del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., tenendo conto delle
specifiche norme di buona tecnica e dell’Allegato II al documento UE 26 maggio 1993.
Nell’ottica di garantire una attività di monitoraggio del cantiere continua, essenziale e funzionale, il CSP in fase di redazione del PSC dovrà redigere anche un “piano di controllo di coordinamento” nel quale saranno indicate prescrizioni relative alle attività del CSE a cui questi avrà obbligo di attenersi, e da considerarsi
comunque come indicazioni minime. In tale piano il CSP dovrà dare indicazioni circa:
• numero di riunioni di coordinamento;
• numero di sopralluoghi in cantiere.



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Attività del CSE

Si richiede che il CSE si attenga a quanto definito dalle “Linee di indirizzo per l’attività’ di coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili” pubblicate con decreto della Direzione Regionale Sanità N° 10602 del 15/11/2011.
Il CSE, individuato con atto scritto datato e firmato dal committente/RL(RUP), al fine di poter esplicare compiutamente i compiti di coordinamento a lui richiesti dall’art. 92 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. deve assicurare presenza adeguata a garantire costantemente l’alta sorveglianza in cantiere, anche avvalendosi della collaborazione di uno staff di soggetti di sua fiducia, qualificati e formati al ruolo.
Il CSE, prima dell’inizio delle opere, adatta ed aggiorna il cronoprogramma dei lavori, a partire dalle indicazioni contenute nel PSC, coordinandosi con il DL e le Imprese. Sulla base del cronoprogramma, che deve essere aggiornato ogni qualvolta risulti necessario, il CSE definisce la calendarizzazione dei sopralluoghi (piano di controllo di coordinamento), al fine di garantire una adeguata presenza per le attività di verifica e controllo. L’esito dei sopralluoghi svolti dal CSE deve essere documentato per iscritto e reso
disponibile, sul luogo di lavoro, in tempi utili per l’eventuale fruizione da parte delle imprese e dell’organo di vigilanza. Qualora dall’attività di verifica svolta dal CSE emergano delle criticità in materia di sicurezza che richiedano prescrizioni, il CSE è tenuto a verificarne l’adempimento al suo successivo sopralluogo documentandone l’esito e trasmettendolo alle imprese interessate.
Il CSE ha il compito di verificare l’idoneità dei POS dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e di valutarne la congruenza con il PSC. Detta verifica di idoneità consiste nella verifica di conformità ai contenuti dell’allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i e di congruenza con le previsioni del PSC.

Riunione di coordinamento

Il CSE formalizza la periodicità delle riunioni di coordinamento al fine di controllare l’applicazione dei contenuti del PSC, oltre che di analizzare le criticità emerse nel corso dei sopralluoghi e individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione. Le riunioni sono programmate, nel rispetto del “piano di controllo di coordinamento” ed in funzione dell’evoluzione dei lavori e del cantiere e, comunque:
• prima dell’avvio delle attività di cantiere, in tempo utile per definirne l’organizzazione operativa;
• in occasione di fasi di lavoro particolarmente complesse o a maggior rischio di infortuni in seguito a infortuni o incidenti significativi;
• in presenza di interferenze con pubbliche utilità (oleodotti, gasdotti, elettrodotti, acquedotti in pressione e fognature, pubblica viabilità, ferrovie) o di altre interferenze spazio-temporali che comportino problematiche di sicurezza;

• in ogni caso, ogni qualvolta il CSE lo ritenga necessario.
Tale riunione è verbalizzata ed il verbale è reso disponibile in cantiere per la presa visione da parte dei soggetti interessati.
Alle riunioni, indette e presiedute dal CSE partecipano:
• i DDL delle imprese affidatarie ed esecutrici o loro delegati;
• i preposti, se richiesti dal CSE o dalle Imprese;
• altri soggetti convocati dal CSE, anche su richiesta dei DDL.

Squadra Sicurezza

L’Impresa Affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento(art. 97 D.Lgs 81/01 e
s.m.i.).
Se ritenuto utile, l’impresa affidataria può effettuare le suddette verifiche attraverso la costituzione di una Squadra Sicurezza, opportunamente dimensionata in ragione della natura dei lavori e dell'estensione dell'area di cantiere. Nel caso, il nominativo dei lavoratori della squadra e quello del relativo preposto, devono essere riportati nel PSC.
Tutti i componenti della squadra devono essere formati in relazione ai loro compiti e addestrati per l'utilizzo dei DPI di terza categoria necessari per lo svolgimento delle attività (es. DPI anticaduta, ecc. ).
Per quanto riguarda le modalità e l’assiduità con le quali il datore di lavoro dell’impresa affidataria organizza l’attività di verifica delle condizioni di sicurezza, le stesse devono essere disposte sulla base delle indicazioni del CSE che dovrà individuare e segnalare le fasi in cui sarà necessaria la presenza della squadra tenendo conto di vari parametri, quali ad esempio, la complessità dell’opera, le varie fasi di lavoro, l’evoluzione e le caratteristiche dei lavori messi in atto dalle imprese esecutrici.
D’intesa tra il datore di lavoro dell’impresa affidataria ed il CSE deve essere definito con chiarezza l’ambito di competenza della squadra di sicurezza, evitando sovrapposizioni di responsabilità: la presenza della Squadra Sicurezza ha solo una funzione di ausilio e non deve sollevare dalle proprie responsabilità il CSE e le imprese esecutrici.
In linea generale, le carenze in materia di sicurezza e igiene del lavoro (ad es. protezione dei ferri di armatura, parapetti incompleti, passerelle e andatoie irregolari, riordino dell’area di lavoro e della viabilità, ecc.) devono essere segnalate alla squadra sicurezza da "chiunque" opera in cantiere.
Qualora la squadra della sicurezza ravvisi delle criticità o le vengano segnalate, si rapporta
tempestivamente con il CSE per concordare le modalità di intervento al fine di risolvere
rapidamente ogni criticità pericolosa.
I costi necessari per la costituzione ed il mantenimento della squadra della sicurezza dovranno essere computati nei costi della sicurezza evidenziati in fase di redazione del PSC, pertanto risultano essere in carico al committente.

fonte: regione lombardia


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