Attività di installazione degli impianti. Limitazioni
indicazioni alle CCIAA in merito alle limitazioni nell’ambito del DM 37 del 2008 (attività di installazione degli impianti)
La Circolare 3717 del 13 marzo 2019 fornisce indicazioni alle CCIAA in merito alle limitazioni nell’ambito del DM 37 del 2008 (attività di installazione degli impianti).
Tenuto conto delle richieste pervenute – tra l’altro, dalle 2 organizzazioni di categoria destinatarie della presente – il Ministero ha ritenuto opportuno fornire – in via definitiva – dei chiarimenti circa la possibilità che le imprese di installazioni impianti possano o meno essere abilitate anziché per interi settori, anche per ambiti di ciascun settore (le cosiddette “abilitazioni limitate”).
Ciò si rende necessario poiché – a detta di codeste Organizzazioni di categoria – le Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) talvolta non sono uniformate nel rilasciare le abilitazioni, si sono verificati casi in cui la stessa istanza (SCIA) presentata dagli operatori economici del settore viene valutata tra le varie Camere di Commercio in maniera difforme.
Si è ritenuto dunque opportuno chiarire quanto segue, restando inteso che affinché un soggetto possa essere abilitato a svolgere l’attività di settore occorre che lo stesso abbia, ovviamente, i necessari requisiti tecnico professionali previsti dal decreto ministeriale 37 del 2008:
1) per la lettera A di cui all’art.1, comma 2 (impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere) può essere consentito di rilasciare sia un’abilitazione per l’intera lettera (dunque l’impresa sarebbe nelle condizioni di poter svolgere l’attività di installazione di tutti gli impianti ivi indicati) che un abilitazione parziale, limitata a singole tipologie di impianti, cioè per i soli impianti “di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica” ovvero limitatamente agli impianti “di protezione contro le scariche atmosferiche” o di quelli “per l’automazione di porte, cancelli e barriere”; è ovviamente possibile ottenere un’abilitazione parziale anche per sole 2 delle 3 tipologie di impianti in parola;
2) analogamente, anche per le lettere B (impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere) e C (impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali) di cui all’art.1, comma 2, può essere consentita un’abilitazione piena o limitata a singoli tipologie di impianti; resta inteso – relativamente agli impianti di cui alla lettera C – che l’attività relativa alla realizzazione delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali non possa essere scissa rispetto all’intero settore o alla singola tipologia di impianti (cioè impianti di riscaldamento o di climatizzazione o di condizionamento o di refrigerazione) per il quale l’interessato fosse abilitato; ne consegue dunque che, ad esempio, l’abilitazione all’installazione degli impianti di riscaldamento ricompre anche la conseguente e imprescindibile abilitazione alla realizzazione delle relative opere di evacuazione, di ventilazione e di areazione predette; al contrario si rappresenta che non è ammissibile abilitare un soggetto per la sola attività di realizzazione delle opere di evacuazione, di ventilazione e di aerazione in parola, né che le stesse opere vengano realizzate da soggetti non abilitati alla lettera C;
3) per le lettere D (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie) ed E (impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali) è invece possibile consentire solo un’abilitazione piena; per gli impianti di cui alla lettera E vanno riproposte le medesime considerazioni che sono state formulate, al punto 2 che precede della presente Circolare, in relazione alle opere di evacuazione, di ventilazione e di areazione;
4) per gli impianti di protezione antincendio di cui alla lettera G (cioè gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d’incendio) si ribadisce quanto affermato con lettera circolare n.547894 del 20 febbraio 2004, ovverosia che la lettera G sia inscindibile e che dunque la relativa abilitazione non possa essere attribuita limitatamente ad alcune tipologie di impianto antincendio; pertanto è possibile concedere solo un’abilitazione piena, che riguardi cioè tutti gli impianti antincendio; ne consegue che eventuali situazioni ancora in essere in contrasto con le predette direttive vadano definitivamente risolte da codeste Camere nel senso indicato.
fonte:mise.gov.it
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