Approccio metodologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14 ‐ Ecotossico

La  presente nota  metodologica è  finalizzata a  fornire indicazioni in  merito  alla  valutazione della caratteristica di pericolo HP14 ‐ Ecotossico, nell'ambito della procedura più generale di classificazione dei rifiuti.  

La guida si rivolge agli operatori ed agli organi di vigilanza, e riprende i riferimenti normativi e tecnici che intervengono nella procedura di valutazione per l'assegnazione della caratteristica HP14 allo scopo di semplificare le fasi della procedura, nel caso sia di utilizzo del metodo convenzionale delle sommatorie delle concentrazioni delle sostanze pericolose sia quando siano utilizzati metodi di prova.
 
La  presente nota  metodologica è  finalizzata a  fornire indicazioni in  merito  alla  valutazione della caratteristica di pericolo HP14 ‐ Ecotossico, nell'ambito della procedura più generale di classificazione dei rifiuti. 
 
Va rilevato che la pericolosità di un rifiuto può derivare dalla sussistenza di una o più  caratteristiche di pericolo, ognuna delle quali deve essere oggetto di opportuna valutazione ai fini dell'espletamento dell'intera procedura di classificazione. 
 
In base a quanto riportato dalla decisione 2000/532/CE e alle indicazioni fornite dalla Comunicazione della Commissione europea  (2018/C 124/01) relativa agli “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”, la fase di valutazione delle varie caratteristiche di pericolo segue  quella di individuazione del pertinente codice all'interno  dell'elenco europeo dei rifiuti. 
 
L'individuazione   del   codice   è   effettuata   secondo   i   criteri   stabiliti   dalla   medesima   decisione
2000/532/CE  e  richiamati  dagli  “Orientamenti  tecnici  sulla  classificazione  dei  rifiuti”,  seguendo  il
seguente ordine di precedenza nel considerare i vari capitoli dell’elenco europeo:
 
•    precedenza 1 – capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20, relativi alla fonte generatrice del rifiuto;
 
•    precedenza 2 – capitoli da 13 a 15, relativi al tipo di rifiuto;
•   precedenza 3 – capitolo 16, relativo ai rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco. L’espletamento

della procedura di  individuazione del pertinente  codice  dell’elenco  europeo  dei  rifiuti
porta a una delle tre seguenti fattispecie:
 
1.            il rifiuto è individuato esclusivamente da un codice non pericoloso, ossia da un codice non asteriscato dell’elenco europeo di cui all’allegato della decisione 2000/532/CE, che non è accompagnato da una corrispondente voce specchio pericolosa. Ad esempio, il codice 03 03
01 (scarti di corteccia e legno) identifica un rifiuto non pericoloso derivante dalla produzione e lavorazione di polpa, carta e cartone (sub capitolo 03 03) che non presenta alcuna corrispondente voce specchio pericolosa. Il suddetto rifiuto è, pertanto, sempre classificato come non pericoloso in base all’origine. Al riguardo, gli “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti” riportano quanto segue: “qualora un rifiuto sia assegnato a una voce ANH (Absolute Non Hazardous, voce assoluta di non pericolo), lo stesso è classificato come non pericoloso e non occorrono ulteriori valutazioni per decidere se detto rifiuto debba essere classificato come non pericoloso”;
 
2.            il  rifiuto  è  individuato  esclusivamente  da  un  codice  pericoloso,  ossia  da  un  codice asteriscato (*) dell’elenco europeo di cui all’allegato alla decisione 2000/532/CE, che non è accompagnato  da  una  corrispondente  voce  specchio  non  pericolosa.  Ad  esempio,  il  codice
05 01 03* individua le morchie depositate sul fondo dei serbatoi derivanti dalle operazioni di raffinazione del petrolio (sub capitolo 05 01); tale codice non è accompagnato da una voce  specchio  non  pericolosa  e,  pertanto,  si  riferisce  a  un  rifiuto  da  classificarsi  sempre come pericoloso in base all’origine. La ricerca delle caratteristiche di pericolo associate a un rifiuto pericoloso sarà, tuttavia necessaria ai fini della successiva gestione dello stesso. Al  riguardo,  gli  “Orientamenti tecnici  sulla  classificazione dei  rifiuti”  riportano  quanto segue: “qualora un rifiuto sia assegnato a una voce AH (Absolute Hazardous, voce assoluta di pericolo), è classificato come pericoloso e non occorrono ulteriori valutazioni per decidere se debba essere classificato come pericoloso. Tuttavia, sarà necessario procedere con le fasi [successive, ndr] al fine di determinare quali siano le caratteristiche di pericolo presentate dal rifiuto in questione, in quanto tali informazioni possono essere necessarie per adempiere le disposizioni di cui all'articolo 19, della direttiva quadro relativa ai rifiuti, concernente la corretta  etichettatura dei  rifiuti  pericolosi  (ad  esempio  per  compilare  un  documento  di accompagnamento per i movimenti di rifiuti)”;
 
3.            il rifiuto è individuato da voci specchio, ossia da due o più voci tra loro correlate, di cui almeno una pericolosa ed almeno una non pericolosa. In questo caso esso  può essere classificato come pericoloso o non pericoloso in funzione della sussistenza o meno di una o più caratteristiche di  pericolo. Pertanto se  un  rifiuto  è  assegnato a  un  gruppo di  voci alternative, occorre procedere ad una valutazione più approfondita ai fini della sua classificazione. Al riguardo, gli “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti” riportano quanto segue: “qualora sia possibile scegliere tra assegnare una voce MH (Mirror Hazardous,  voce  specchio  pericolosa)  o  una  voce  MNH  (Mirror  Non  hazardous,  voce specchio non pericolosa), è necessario procedere con le fasi [successive, ndr] del processo di classificazione  in  maniera  da  determinare,  sulla  base  dei  risultati  di  tali  indagini,  se assegnare una voce MH o una voce MNH”. 

Lo stesso allegato ci dice che sono classificati come rifiuti pericolosi per la caratteristica di pericolo HP14 i rifiuti che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono, con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la concentrazione di tale sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1%; L’equazione da adottare è la seguente: Σ c (H420) ≥ 0,1%
I rifiuti che contengono una o più sostanze sono classificate come sostanze con tossicità acuta per l’ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25%. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1%.

L’equazione da adottare  è la seguente: Σ c (H400) ≥ 25%

I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1,2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412) è pari o superiore al limite di concentrazione del 25%. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1% e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell’1%.

L’equazione da adottare è la seguente:  [100 x Σ c (H410) + 10 x Σ c (H411) + Σ c (H412)] ≥ 25%

I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico ,2,3, o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410,H411, H412 o H413 conformemente al regolamento 2008/1272/CE, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25%. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1% e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell’1%.

L’equazione da adottare è la seguente: [ Σ c (H410) + Σ c (H411) + Σ c (H412) + Σ c (H413) ] ≥ 25%

 

I quattro punti appena riportati non devono essere considerati come alternativi tra di loro. Infatti, qualora siano superati i limiti di concentrazione indicati in una qualsiasi delle formule, il rifiuto dovrà essere classificato come “Ecotossico”. Da ciò ne discende che un rifiuto che contiene sostanze classificate H410, H411 e H412, deve in ogni caso essere valutato applicando l’equazione riportata al punto 3 dell’elenco. Se dalla risoluzione dell’equazione dovesse risultare non Ecotossico, ed il rifiuto contiene una o più sostanze classificate H413, sarà necessario procedere all’applicazione anche del punto 4 dell’elenco.

Fonte: Ispra


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