ANTINCENDIO, RISCHIO ELEVATO, MEDIO O BASSO?

COME DETERMINARE LA "CLASSE DI RISCHIO" PER EFFETTUARE I RELATIVI CORSI ANTINCENDIO

ATTENZIONE!! QUESTA CLASSIFICAZIONE E' VALIDA FINO AL 04/10/2022 QUANDO ENTRERA' IN VIGORE IL NUOVO DECRETO DEL 2 SETTEMBRE 2021

Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso: luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
 
Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio: luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
 
Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato: luoghi di lavoro o parte di essi, in cui: - per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio
di incendio basso o medio.

(dal D.M.10/03/98 – ALLEGATO 1 E 9)

RISCHIO ELEVATO:
Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:
- per la presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione di fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.
Tali luoghi comprendono:
- aree dove i processi lavorativi comportano l’utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;
- aree dove c’è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in
determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili; aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
- aree dove c’è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente
incendiabili;
- edifici interamente realizzati con strutture in legno.
Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che:
- molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte.
Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell’intero luogo di lavoro, salvo che l’area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;
- una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le via di esodo sono protette contro l’incendio;
- nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione quali impianti automatici di spegnimento, impianti
automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.
Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l’affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l’evacuazione in caso di incendio.


A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:
- industrie e depositi di cui gli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
- fabbriche e depositi di esplosivi;
- centrali termoelettriche;
- impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- impianti e laboratori nucleari;
- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
- attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a
10.000 m2;
- scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
- alberghi con oltre 200 posti letto;
- ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- scuole di ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
- uffici con oltre 1000 dipendenti;
- cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50m;
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

RISCHIO MEDIO:
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e/o le condizioni locali e/o esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare a medio rischio di incendio:
- i luoghi di lavoro compresi nell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
- i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

RISCHIO BASSO:
Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parti di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
Estintori: Classificazione in base all'agente estinguente
Estintore ad acqua
L'estintore ad acqua è stato probabilmente il primo mezzo portatile di spegnimento creato per i principi d'incendio.
Negli ultimi anni questo tipo di estiguente è stato abbandonato (tranne che per gli estintori a schiuma) a favore di altre sostanze quali polveri ed halon; tuttavia le problematiche ecologiche hanno stimolato ultimamente ricerche e studi su estintori ad acqua miscelata con sostanze filmanti ed additivi particolari che agiscono sia per raffreddamento che per spegnimento.
L'estintore ad acqua è costituito da un serbatoio contenente acqua per il 90% circa, mentre il resto del volume è composto da filmanti ed additivi.
La pressurizzazione è di tipo permanente. Il sistema di erogazione è analogo a quello degli altri estintori, ed in particolare la lancia è costituita da una doccetta che permette la fuoriuscita dell'acqua con getto nebulizzato al fine di produrre un maggior scambio termico e un maggiore assorbimento di calore.
In alcuni paesi europei questi estintori hanno anche superato la prova dielettrica, ottenendo pertanto l'approvazione di tipo.
In Italia ne è vietato l'uso su apparecchiature elettriche, in questo caso è obbligatoria l'applicazione del simbolo di pericolo.
Estintore a polvere
Contiene polvere antincendio, composta da varie sostanze chimiche miscelate tra loro con aggiunta di additivi per migliorarne le qualità di fluidità ed idrorepellenza. Le polveri possono essere di tipo:
ABC - polvere polivalente valida per lo spegnimento di più tipi di fuoco (legno, carta, carbone, liquidi e gas infiammabili), realizzata generalmente con solfato e fosfato d'ammonio, solfato di bario, ecc..
BC - specifica per incendi di liquidi e gas infiammabili, costituita principalmente da bicarbonato di sodio.
L'azione esercitata dalle polveri chimiche, nello spegnimento del fuoco, consiste essenzialmente nell'inibizione del materiale ancora incombusto, tramite catalisi negativa, nel soffocamento della fiamma ed in un'azione endogena per abbattere subito la temperatura di combustione.
Estintore ad idrocarburi alogenati
È un estintore che, simile a quello a polvere per particolari tecnico-costruttive, contiene come agente estinguente gli idrocarburi alogenati comunemente detti anche Halons adatti allo spegnimento di fuochi di classe A-B-C e su apparecchi sotto tensione elettrica. Il Protocollo di Montreal, firmato dalla maggior parte dei paesi del mondo, ha bandito l'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente tra cui gli halons. L'unione europea e i paesi firmatari di tali accordi hanno disciplinato la messa al bando dei prodotti lesivi con apposite leggi e regolamenti. Il nostro paese ha regolamentato la dismissione e l'impego degli halons negli estintori e negli impianti antincendio con la legge 28 dicembre 1993, n. 549, Decreto Ministero Ambiente 26 marzo 1996 e la legge 16 giugno 1997, n. 179. I prodotti che hanno sostituito gli halons negli estintori e negli impianti antincendio sono gli idroclorofluorocarburi (HCFC) e gli idrofluorocarburi (HFC) aventi un indice di impoverimento dello strato di ozono prossimo allo "0". L'azione degli idrocarburi alogenati, quale agente estinguente, consiste nell'interporsi all'ossigeno nel naturale legame tra combustibile e comburente nella reazione di combustione, con conseguente spegnimento per sottrazione dell'ossigeno stesso.
Estintore idrico a schiuma
Estintore a schiuma meccanica: contiene liquidi schiumogeni miscelati in acqua, e presenta, come particolare tecnico costruttivo, una lancia di scarica munita di fori per aspirare l'aria necessaria per l'espansione della schiuma. La fuoriuscita dell'agente estinguente avviene per mezzo di una compressione, permanente o fornita da un'apposita bomboletta di pressurizzazione; quindi il liquido esce velocemente dalla lancia, dove, per effetto Venturi dovuto ai fori d'aspirazione, avviene la giusta miscelazione di liquido e aria con formazione della schiuma.
Estintore idrico a schiuma chimica: sfrutta la reazione di due sostanze, solfato di alluminio e bicarbonato di sodio, che, mescolate al momento dell'impiego, producono una reazione chimica con sviluppo di CO2 (anidride carbonica), necessaria alla fuoriuscita del prodotto. Gli estintori a schiuma sono impiegati per lo spegnimento dei fuochi di classe A e B, spegnimento che avviene per soffocamento, dovuto all'effetto filmante (uno strato di schiuma-film che si espande sul fuoco).
Estintore ad anidride carbonica
Strutturalmente diverso dagli altri in quanto costituito da una bombola d'acciaio, realizzata in un unico pezzo di spessore adeguato alle pressioni interne, contiene CO2 (anidride carbonica) compresso e liquefatto. Il gruppo valvolare è con attacco conico, senza foro per attacco manometrico nè valvola per controllo pressioni. Si distingue in ogni caso dagli altri estintori, anche per la colorazione dell'ogiva (grigio chiaro), che è il colore prescritto nel manuale delle sostanze pericolose. È adatto per spegnimento di fuochi di classe B e C; essendo un gas inerte e dielettrico (di natura isolante), la normativa di prevenzione incendi ne prescrive l'installazione in prossimità dei quadri elettrici. Al momento dell'azionamento, l'anidride carbonica contenuta nel corpo dell'estintore, spinta dalla propria pressione interna, pari a circa 55/60 bar (a 20°C), raggiunge il cono diffusore, dal quale, attraverso il passaggio obbligato attraverso un filtro frangigetto si espande, con una temperatura di circa -78°C, sottoforma di neve carbonica o ghiaccio secco. Il gas circonda i corpi in fiamme, abbassa la concentrazione d'ossigeno e provoca lo spegnimento per raffreddamento e soffocamento. La distanza utile del getto è molto limitata (2 o 3 m.).
  
Per contenere e combattere un incendio è necessario intervenire subito, al massimo 15-20 minuti da quando è iniziata la combustione. A questo scopo è decisivo il primo intervento, che spesso può essere effettuato da qualsiasi persona si trovi sul posto. Il mezzo più efficace per questo primo intervento è rappresentato dagli estintori portatili. Occorre quindi che l'estintore sia messo in una posizione opportuna, affinchè quando serve possa essere trovato subito; che sia controllato periodicamente; che sia impiegato correttamente. Occorre soprattutto saper identificare il tipo più adatto di estintore in relazione alla natura del combustibile
 
Estintori: Classificazione in base al peso
Estintore Portatile: estintore concepito per essere portato ed utilizzato a mano e che, pronto all'uso, ha una massa minore o uguale a 20 Kg. (D.M. del 20/12/1982).
Estintore Carrellato: estintore trasportato su ruote, di massa totale maggiore di 20 Kg. e contenente estinguente fino a 150 Kg. (D.M. del 06/03/1992). Necessita di due operatori

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